TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-04-10, n. 201904721
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Pubblicato il 10/04/2019
N. 04721/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06716/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6716 del 2008, proposto da
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. – ASSICURATRICE UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via di Monte Fiore n. 22 presso lo studio dell’avv. S G che, unitamente all’avv. Marina D’Orsogna, la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (quale successore ex lege dell’Isvap), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale n. 21 presso la sede dell’avvocatura dell’ente e rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Patrizia Rosatone;
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- ordinanza n. 1319/08 prot. n. 14-08-003590 del 29/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- atto di contestazione n. 1657/07/STU/1440 prot. 09-07-005541 del 16 luglio 2007;
- relazione del Servizio Tutela degli Utenti dell’ISVAP del 4 febbraio 2008;
- della nota del Servizio Sanzioni al Presidente dell’Istituto di trasmissione degli atti per la decisione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 26/06/08 e depositato il 03/07/08 la Sara Assicurazioni s.p.a. – “Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia” ha impugnato, unitamente agli atti endoprocedimentali in epigrafe menzionati, l’ordinanza n. 1319/08 prot. n. 14-08-003590 del 29/04/08 con cui l’Isvap le ha ingiunto di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
L’Isvap, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30/12/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto ex lege all’Isvap, si è costituito in giudizio con memoria depositata il 01/03/19.
Alla pubblica udienza del 19/03/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Sara Assicurazioni s.p.a. – “Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia” impugna, unitamente agli atti endoprocedimentali in epigrafe citati, l’ordinanza n. 1319/08 prot. n. 14-08-003590 del 29/04/08 con cui l’Isvap le ha ingiunto di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
La sanzione è stata irrogata per la violazione dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato previsti dall’art. 3 d. l. n. 857/76 relativa al sinistro del ramo della responsabilità civile auto n. 01/05/6322/405 per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 27/09/05 (per danni a cose e lesioni lievi a conducente e terzo trasportato), l’offerta è stata formulata in data 04/12/06 per i danni a cose e per le lesioni al trasportato e il 30/11/06 per le lesioni al conducente e, quindi, oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (26/11/05 per i danni alle cose e 26/12/05 per le lesioni alle persone).
Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 326 comma 1 d. lgs. n. 209/05 e 3 comma 2 del Provvedimento Isvap n. 1 del 15/03/06 ed eccesso di potere per irragionevolezza, violazione dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento, nullità derivata ex art. 21 septies l. n. 241/90 per decadenza del potere sanzionatorio e violazione dell’art. 14 l. n. 689/81 in quanto l’atto di contestazione sarebbe stato notificato oltre il termine, previsto dalle disposizioni sopra indicate, di 120 giorni dall’accertamento dell’infrazione, avvenuto il 04/12/06, laddove la successiva richiesta d’integrazione istruttoria del 05/03/07 sarebbe pretestuosa perché avente ad oggetto dati e documenti di cui l’Isvap sarebbe già stato in possesso;la conseguente tardività della contestazione, poi, in quanto riferita alla violazione di un termine perentorio, comporterebbe la nullità, l’inefficacia e, comunque, l’illegittimità dell’atto che si trasmetterebbero, secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, a tutti gli atti del procedimento ivi compreso il gravato provvedimento irrogativo della sanzione.
Il motivo è infondato.
Dall’esame degli atti di causa emerge che la richiesta d’integrazione istruttoria inviata dall’Isvap si è resa necessaria in conseguenza della genericità della missiva del 30/11/06 con cui la ricorrente, nel riscontrare la precedente richiesta istruttoria dell’Istituto, si è limitata a trasmettere copia dell’istanza risarcitoria dichiarando, altresì, di non avere rinvenuto alcuna richiesta d’integrazione, di non avere formulato alcuna offerta e dando atto della pendenza di un giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli di cui non ha specificato la data d’instaurazione né il relativo numero di ruolo.
Con la nota del 05/03/07 l’Isvap è stato, pertanto, costretto ad acquisire informazioni e documenti più precisi in merito al sinistro tra cui la copia della richiesta d’integrazione (la cui esistenza era stata lasciata in dubbio dalla precedente nota della compagnia), la documentazione eventualmente pervenuta, l’offerta o la comunicazione dei motivi per cui la Sara non ha ritenuto di formulare l’offerta stessa (elementi indispensabili ai fini della prova dell’esistenza dell’illecito e della valutazione della sua gravità) e la data di notifica dell’atto di citazione.
Solo con la lettera del 23/03/06 la ricorrente ha fornito i necessari elementi comunicando, in particolare, che non è stata trasmessa alcuna richiesta d’integrazione, che i danni sono stati liquidati in date 30/11/06 e 04/12/06 e che l’atto di citazione sarebbe pervenuto il 09/12/06 a liquidazione del sinistro già definita, circostanza poi rivelatasi non veritiera come comunicato successivamente dalla stessa Sara con la memoria pervenuta all’Isvap il 13/09/07 (in cui la data di notifica della citazione è correttamente collocata al 09/12/05).
Da quanto fin qui evidenziato emerge che il termine di 120 giorni per procedere alla contestazione decorre nella fattispecie, secondo quanto previsto dall’art. 326 comma 1 d. lgs. n. 209/05 nella versione applicabile ratione temporis, dal 23/03/06, data in cui la ricorrente ha fornito dati e documenti specifici in ordine all’illecito contestato, il che induce a ritenere tempestiva la contestazione dell’Isvap del 16/07/07.
Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Provvedimento Isvap n. 1 del 15/03/06, recante “Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, l’estinzione del potere sanzionatorio, la nullità ex art. 21 septies l. n. 241/90 e, in via subordinata, l’illegittimità e l’inefficacia della sanzione e l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/81 in quanto la gravata ordinanza sarebbe stata adottata in violazione dei termini previsti dal regolamento citato, da considerarsi perentori, per l’adozione della relazione motivata del Servizio Tutela Utenti (90 giorni dalla ricezione delle memorie difensive) e per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione (90 giorni dalla ricezione della relazione del predetto Servizio)..
Il motivo è infondato.
Secondo il provvedimento Isvap n. 1 del 15/03/06:
“ art. 4. - Istruttoria del procedimento sanzionatorio
1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell'Istituto memorie difensive od altri elementi controdeduttivi, nonché' richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente od attraverso propri rappresentanti. In tal caso l'audizione si terrà entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi dell'Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere al servizio sanzioni entro novanta giorni decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 327 del decreto - dovrà contenere indicazioni circa la realizzazione delle condizioni richieste per dar luogo all'irrogazione della sanzione sostitutiva.
Art. 5. - Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio
1. Il servizio sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell'istruttoria dei servizi dell'Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al presidente per la decisione.
2. Il provvedimento motivato adottato dal presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3, entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell'Istituto.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l'ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall'art.