TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-08-31, n. 202200248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-08-31, n. 202200248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200248
Data del deposito : 31 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2022

N. 00248/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di MA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2016, proposto da
Agri-Leo di LE TO e SE s.s., Villa Maria di Merlini Emanuele s.s. Agricola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Tomaselli, domiciliato presso la Segreteria del TAR in MA, Piazzale Santafiora, 7;



contro

Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Menini, Daniela Oppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Palladini in MA, borgo San Biagio 6;
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca-Servizio Territoriale di Piacenza, non costituita in giudizio;



nei confronti

Fattorie Padane Società Agricola Coop. a r.l., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

- dei provvedimenti della Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza del 27 settembre 2016, prot. PG/2016/632175 e prot. PG/2016/632309, con cui è stato comunicato, rispettivamente, alle aziende Agri-Leo di LE TO e SE Società Semplice e Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola che, in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 51 del 24 giugno 2016, gli importi ricalcolati e dovuti dalle predette aziende per lo sforamento delle quote latte nella campagna 2014/2015 erano pari, rispettivamente, a € 115.359,98 per quota capitale e ad € 1.094,80 per quota interessi (Agri-Leo) e a € 112.965,79 per quota capitale ed € 1.072,07 per quota interessi (Villa Maria);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 17 giugno 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le Aziende Agri-Leo di LE TO e SE Società Semplice e Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola, odierne ricorrenti, sono state destinatarie di vari provvedimenti, da parte di Agea e della Regione Emilia-Romagna, tesi al recupero del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2014/2015.

In particolare, in riferimento alla campagna lattiero-casearia sopra menzionata - l’ultima del regime “quote latte” - Agea ha provveduto, come da normativa, ad effettuare i calcoli del prelievo supplementare dovuto dai produttori e a comunicarlo agli stessi con comunicazioni Agea del 29 luglio 2015 agli atti.

Tali imputazioni di prelievo sono state impugnate dagli odierni ricorrenti davanti al T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia ed il giudizio instaurato con tale ricorso, iscritto al R.G. 2181/2015, è stato definito con sentenza di rigetto n. 1360/2016 pubblicata il 17 ottobre 2016 ed attualmente oggetto di impugnazione.

In data 18 marzo 2016, Agea ha inviato alle Regioni l’elenco delle imprese acquirenti e produttrici di latte vaccino che risultavano debitrici (tra le quali figurano le odierne ricorrenti) indicando, per ciascuna impresa, l’importo del prelievo esigibile che risultava non versato e non rateizzato a quella data, ai fini della riscossione del prelievo, atteso che tale adempimento, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 119/2003, è di competenza regionale.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 7 agosto 2016, n. 160, Agea ha rideterminato gli importi dovuti dai singoli produttori di latte ed ha trasmesso alle Regioni l'elenco dei produttori interessati, unitamente alla circolare “Istruzioni operative n. 31” del 16 settembre 2016 (prodotta dalle parti ricorrenti).

A seguito della sopra menzionata comunicazione di Agea, con provvedimenti inviati a partire da settembre 2016 la Regione Emilia-Romagna ha reso noto a produttori ed acquirenti interessati, tra i quali le odierne ricorrenti, gli esiti del nuovo calcolo del prelievo supplementare effettuato da Agea, a rettifica di quelli già comunicati a ciascuno degli interessati, in applicazione delle modifiche apportate alla Legge n. 91/2015 - in particolare, all’art. 1, comma 4-sexies - ad opera del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 - in particolare, dall’art. 23, comma 6-quater, lettera a) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160; ciò è avvenuto con i provvedimenti del 27 settembre 2016 di cui in epigrafe.

Avverso i provvedimenti sopra menzionati hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio le aziende Agri-Leo di LE TO e SE Società Semplice e Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola, ricorso notificato il 1° dicembre 2016 e depositato in data 7 dicembre 2016, chiedendone l’annullamento e deducendo i seguenti motivi:

- Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 - Articolo 10 Legge n. 241/1990;

- Eccesso di potere, sviamento di potere, irragionevolezza, violazione del Reg. CE n. 595/2004 art. 16-art. 17, violazione Reg. CE n. 1788/2003, art. 4, violazione del Reg. CE n. 72/2009, violazione secondo comma dell’art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuti in seguito a modifica, art. 34, n. 2, secondo comma CE);

- Eccesso di potere - Violazione di legge in relazione all’art. 3 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, lett. b), in relazione al Regolamento CE n. 595/2004;

- Violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies della Legge n. 33/2009.

Si è costituita in giudizio, in data 9 giugno 2017, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio, in data 6 marzo 2020, la Regione Emilia-Romagna, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso.

All’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2020, è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 155/2020, con cui, nel rinviare la causa all’udienza pubblica del 10 febbraio 2021, è stata richiesta alla Regione Emilia-Romagna una dettagliata relazione sulla predetta causa, “con particolare riferimento all’avvenuta o meno impugnazione degli atti della procedura esecutiva esperita dalla medesima Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’azienda Agri-Leo di LE TO e SE società semplice da parte della stessa società nonché se l’impugnazione svolta dall’azienda Villa Maria di Merlini Emanuele, menzionata nella più volte citata memoria regionale del 12 giugno 2020, sia in effetti avvenuta avverso gli atti esecutivi emanati successivamente al provvedimento di cui in epigrafe ed in applicazione dello stesso, con cui la Regione Emilia-Romagna ha rideterminato il quantum dovuto dalla predetta azienda per l’annualità 2014/2015, dando piena evidenza di quanto rappresentato con idonea produzione documentale riferita al complesso iter procedurale di che trattasi.” .

La Regione Emilia-Romagna ha depositato in atti, in data 30 ottobre 2020, la richiesta relazione e la relativa documentazione da cui si evince l’avvenuta emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle cartelle di pagamento relative ai due provvedimenti della Regione Emilia-Romagna emessi nei confronti delle due aziende odierne ricorrenti (ed impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio) ma senza che vi sia evidenza dell’avvenuta impugnazione, da parte dell’azienda Agri-Leo di LE TO e SE società semplice, della predetta cartella di pagamento, notificata alla stessa società in data 14 maggio 2019.

All’esito dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2021, è stata emessa l’ordinanza n. 51/2021, con cui il Collegio ha disposto nuovi incombenti istruttori a carico di tutti le parti costituite, ordinando ad esse, fra l’altro, “l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso (comprensiva della relativa documentazione giustificativa) che dia atto dell’effettiva data in cui le due comunicazioni della Regione Emilia-Romagna del 27 settembre 2016 impugnate, di cui in epigrafe, sono pervenute alle

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