TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-08-31, n. 202200248
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Pubblicato il 31/08/2022
N. 00248/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2016, proposto da
Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio s.s., Villa Maria di Merlini Emanuele s.s. Agricola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’avvocato F T, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
in Bologna, via A. Testoni, 6;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Menini, Daniela Oppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Palladini in Parma, borgo San Biagio 6;
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca-Servizio Territoriale di Piacenza, non costituita in giudizio;
nei confronti
Fattorie Padane Società Agricola Coop. a r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dei provvedimenti della Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza del 27 settembre 2016, prot. PG/2016/632175 e prot. PG/2016/632309, con cui è stato comunicato, rispettivamente, alle aziende Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio Società Semplice e Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola che, in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 51 del 24 giugno 2016, gli importi ricalcolati e dovuti dalle predette aziende per lo sforamento delle quote latte nella campagna 2014/2015 erano pari, rispettivamente, a € 115.359,98 per quota capitale e ad € 1.094,80 per quota interessi (Agri-Leo) e a € 112.965,79 per quota capitale ed € 1.072,07 per quota interessi (Villa Maria);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 17 giugno 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le Aziende Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio Società Semplice e Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola, odierne ricorrenti, sono state destinatarie di vari provvedimenti, da parte di Agea e della Regione Emilia-Romagna, tesi al recupero del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2014/2015.
In particolare, in riferimento alla campagna lattiero-casearia sopra menzionata - l’ultima del regime “quote latte” - Agea ha provveduto, come da normativa, ad effettuare i calcoli del prelievo supplementare dovuto dai produttori e a comunicarlo agli stessi con comunicazioni Agea del 29 luglio 2015 agli atti.
Tali imputazioni di prelievo sono state impugnate dagli odierni ricorrenti davanti al T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia ed il giudizio instaurato con tale ricorso, iscritto al R.G. 2181/2015, è stato definito con sentenza di rigetto n. 1360/2016 pubblicata il 17 ottobre 2016 ed attualmente oggetto di impugnazione.
In data 18 marzo 2016, Agea ha inviato alle Regioni l’elenco delle imprese acquirenti e produttrici di latte vaccino che risultavano debitrici (tra le quali figurano le odierne ricorrenti) indicando, per ciascuna impresa, l’importo del prelievo esigibile che risultava non versato e non rateizzato a quella data, ai fini della riscossione del prelievo, atteso che tale adempimento, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 119/2003, è di competenza regionale.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 7 agosto 2016, n. 160, Agea ha rideterminato gli importi dovuti dai singoli produttori di latte ed ha trasmesso alle Regioni l'elenco dei produttori interessati, unitamente alla circolare “Istruzioni operative n. 31” del 16 settembre 2016 (prodotta dalle parti ricorrenti).
A seguito della sopra menzionata comunicazione di Agea, con provvedimenti inviati a partire da settembre 2016 la Regione Emilia-Romagna ha reso noto a produttori ed acquirenti interessati, tra i quali le odierne ricorrenti, gli esiti del nuovo calcolo del prelievo supplementare effettuato da Agea, a rettifica di quelli già comunicati a ciascuno degli interessati, in applicazione delle modifiche apportate alla Legge n. 91/2015 - in particolare, all’art. 1, comma 4-sexies - ad opera del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 - in particolare, dall’art. 23, comma 6-quater, lettera a) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160;ciò è avvenuto con i provvedimenti del 27 settembre 2016 di cui in epigrafe.
Avverso i provvedimenti sopra menzionati hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio le aziende Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio Società Semplice e Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola, ricorso notificato il 1° dicembre 2016 e depositato in data 7 dicembre 2016, chiedendone l’annullamento e deducendo i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 - Articolo 10 Legge n. 241/1990;
- Eccesso di potere, sviamento di potere, irragionevolezza, violazione del Reg. CE n. 595/2004 art. 16-art. 17, violazione Reg. CE n. 1788/2003, art. 4, violazione del Reg. CE n. 72/2009, violazione secondo comma dell’art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuti in seguito a modifica, art. 34, n. 2, secondo comma CE);
- Eccesso di potere - Violazione di legge in relazione all’art. 3 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, lett. b), in relazione al Regolamento CE n. 595/2004;
- Violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies della Legge n. 33/2009.
Si è costituita in giudizio, in data 9 giugno 2017, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, in data 6 marzo 2020, la Regione Emilia-Romagna, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2020, è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 155/2020, con cui, nel rinviare la causa all’udienza pubblica del 10 febbraio 2021, è stata richiesta alla Regione Emilia-Romagna una dettagliata relazione sulla predetta causa, “con particolare riferimento all’avvenuta o meno impugnazione degli atti della procedura esecutiva esperita dalla medesima Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’azienda Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio società semplice da parte della stessa società nonché se l’impugnazione svolta dall’azienda Villa Maria di Merlini Emanuele, menzionata nella più volte citata memoria regionale del 12 giugno 2020, sia in effetti avvenuta avverso gli atti esecutivi emanati successivamente al provvedimento di cui in epigrafe ed in applicazione dello stesso, con cui la Regione Emilia-Romagna ha rideterminato il quantum dovuto dalla predetta azienda per l’annualità 2014/2015, dando piena evidenza di quanto rappresentato con idonea produzione documentale riferita al complesso iter procedurale di che trattasi.” .
La Regione Emilia-Romagna ha depositato in atti, in data 30 ottobre 2020, la richiesta relazione e la relativa documentazione da cui si evince l’avvenuta emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle cartelle di pagamento relative ai due provvedimenti della Regione Emilia-Romagna emessi nei confronti delle due aziende odierne ricorrenti (ed impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio) ma senza che vi sia evidenza dell’avvenuta impugnazione, da parte dell’azienda Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio società semplice, della predetta cartella di pagamento, notificata alla stessa società in data 14 maggio 2019.
All’esito dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2021, è stata emessa l’ordinanza n. 51/2021, con cui il Collegio ha disposto nuovi incombenti istruttori a carico di tutti le parti costituite, ordinando ad esse, fra l’altro, “l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso (comprensiva della relativa documentazione giustificativa) che dia atto dell’effettiva data in cui le due comunicazioni della Regione Emilia-Romagna del 27 settembre 2016 impugnate, di cui in epigrafe, sono pervenute alle odierne ricorrenti, dell’avvenuta (o meno) impugnazione da parte dell’azienda Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio società semplice della cartella esattoriale n. 02220190011197282000, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Brescia, e notificata alla stessa società in data 14 maggio 2019…”.
La Regione Emilia-Romagna ha adempiuto alla predetta ordinanza con deposito documentale e di relativa memoria in data 7 aprile 2021;in particolare, nella memoria prodotta, parte resistente ha dato atto della circostanza che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso sono stati notificati alle odierne ricorrenti in data 27 settembre 2016 e che, per quanto concerne l’impresa Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio Società Semplice, si richiamava quanto già dedotto nella memoria del 30 ottobre 2020 circa la mancata conoscenza di iniziative avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate di Brescia e relativa all’importo iscritto a ruolo dalla Regione Emilia-Romagna per l’annata 2014/2015, atteso che nessun ricorso è stato notificato alla Regione Emilia-Romagna.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2021, la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 14 luglio 2021, per connessione col ricorso R.G. 262/2019 proposto da una sola delle due odierne ricorrenti, ossia Villa Maria di Merlini Emanuele s.s. Agricola, avverso la cartella di pagamento relativa al provvedimento di cui in epigrafe.
All’esito dell’udienza pubblica del 14 luglio 2021 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 10/2022 con cui è stato deciso parzialmente il ricorso dichiarando lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azienda agricola ricorrente Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio società semplice e sospendendo il predetto giudizio nei confronti dell’altra società ricorrente, ossia la società Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola, sino alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento n. C -377/19.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato relative memorie e, infine, all’udienza pubblica di smaltimento del 17 giugno 2022, su istanza di parte dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0.1. - Preliminarmente il Collegio, preso atto di quanto già disposto nei confronti della ricorrente Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio s.s. con la sentenza non definitiva n. 10/2022, deve scrutinare, nei confronti della sola ricorrente Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dalla Regione Emilia-Romagna nella propria memoria del 12 giugno 2020.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha affermato, in tale memoria, che “Le comunicazioni regionali impugnate in questa sede, come sottolineato nelle premesse, non hanno alcun contenuto provvedimentale, sono tutti atti dovuti e a contenuto vincolato, privi di qualunque connotazione discrezionale, poiché emessi in via strettamente conseguenziale alle imputazioni di prelievo effettuate da AGEA, comunicate ai ricorrenti…nelle quali pertanto trovano la propria motivazione e fondamento. Come evidenziato anche dalle parti ricorrenti, per effetto delle determinazioni in via legislativa, ad opera delle disposizioni richiamate in premessa, dell’importo complessivo del prelievo supplementare dovuto dagli allevatori per la campagna 2014/2015, sono stati ridefiniti gli importi dovuti dai singoli produttori eccedentari” e da ciò ne consegue che le comunicazioni regionali impugnate “hanno meramente rettificato - sulla base del dettato normativo e secondo le istruzioni di AGEA – gli importi precedentemente comunicati da AGEA medesima nel luglio 2015. Come sottolineato, la nuova quantificazione del prelievo dovuto da ciascun produttore è stata definita in via legislativa e pertanto la rettifica comunicata, relativa al solo importo precedentemente intimato, è priva di qualsiasi determinazione discrezionale. Sotto questo profilo pertanto le comunicazioni regionali qui impugnate possono essere considerate atti confermativi delle precedenti imputazioni di prelievo, privi di carattere costitutivo dell’obbligo di versamento dello stesso in capo al produttore (poiché dall’atto principale differiscono solo per l’importo rettificato ex lege e non in base a nuovo calcolo regionale) e perciò privi di autonomo carattere lesivo dell’interesse dei ricorrenti” .
0.2. - L’eccezione è palesemente infondata.
Il Collegio osserva che l’atto impugnato dalla ricorrente Villa Maria di Merlini Emanuele Società Semplice Agricola contiene, come ammesso dalla stessa Regione Emilia-Romagna, la nuova determinazione del quantum richiesto alla stessa e, dunque, non può certo essere considerato un provvedimento confermativo dei precedenti atteso che lo stesso, pur confermando nell’ an le precedenti richieste, provvede ad una nuova determinazione del quantum richiesto che costituisce, con ogni evidenza, un provvedimento nuovo ed autonomamente lesivo per la società Villa Maria di Merlini Emanuele s.s. Agricola, essendo del tutto indifferente che nella determinazione di tale somma non residui in capo alla Regione alcun margine discrezionale.
1. - Ciò premesso con riferimento all’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Emilia-Romagna, il Collegio può passare all’esame del merito del ricorso della società Villa Maria di Merlini Emanuele s.s. Agricola avverso il provvedimento PG/2016/632309 e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbero state violate le garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che risultano, in primis, condivisibili le argomentazioni della Regione Emilia-Romagna secondo cui “come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione a vizi non invalidanti attinenti alla partecipazione al procedimento amministrativo, poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, “…l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento nelle ipotesi in cui il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione” (cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. III°, 21/01/2015 n°203 e la giurisprudenza ivi richiamata).” .
Inoltre, sul punto, il Collegio osserva, altresì, che la legittimità, dal punto di vista procedimentale, delle note impugnate va valutata alla luce della disciplina speciale prevista dal DL n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009, atteso che, come condivisibilmente dedotto sul punto dalla difesa erariale, “la disciplina procedimentale dei prelievi supplementari in materia di “quote latte” è soggetta ad una regolamentazione speciale, la quale deroga alle norme generali sul procedimento amministrativo in virtù del principio lex specialis derogat legi generali (Cons. St., sez. III, sent. 3686, 14.06.2018;Cons. St., sez. VI, sent. n. 3487, 08.06.2009)” .
3.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando che il decreto legge n. 51/2015 ha introdotto nuovi criteri di priorità e che “le aziende ricorrenti laddove non fossero state introdotte a campagna lattiero casearia chiusa le predette nuove regole di compensazione (successivamente alla chiusura della campagna lattiero-casearia) ed inoltre non fosse stato previsto il versamento di euro 71.650.000 nel citato Fondo non avrebbero subito l’imputazione del prelievo supplementare” .
In sostanza - secondo la tesi di parte ricorrente - lo Stato Italiano ha ritenuto opportuno, anziché limitarsi a riscuotere dalle 10.879 aziende agricole con esubero il prelievo dovuto alla Comunità Europea di euro 30,53 milioni, richiedere alle aziende agricole il versamento di un prelievo complessivo di euro 103.711.000, imputandolo, però, solo a 2.040 aziende, reputando pertanto che queste, malgrado avessero regolarmente adempiuto alle previsioni di cui alla legge 119/2003, per le nuove regole di compensazione non solo dovessero pagare l’esubero delle 8.839 aziende inopinatamente “sanate”, ma addirittura dovessero versare euro 71.650.000 nel Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8-quater della legge n. 33/2009 e di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ciò anche mediante la possibilità, prevista all'articolo 1 del predetto decreto legge n. 51/2015, di rateizzare l'importo dovuto in due anni ovvero in tre rate con scadenza al 30 settembre 2015, 30 settembre 2016 e 30 settembre 2017, imponendo però la prestazione di una garanzia fideiussoria pari al relativo importo come previsto all'articolo 1 decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91.
L’applicazione di tali norme comporterebbe, sempre secondo parte ricorrente, un effetto diametralmente opposto a quello del fine indicato e cioè di fronteggiare la crisi del settore lattiero caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte. Il tutto in contrasto con il precetto legislativo comunitario dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1788 / 2003, intitolato “Contributo dei produttori al prelievo dovuto” (che, al comma 1, dispone espressamente che: “Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2” e con il relativo regolamento di attuazione e in particolare l'articolo 17 del Regolamento CE n. 595/2004 per cui “Gli Stati membri adottano tutte le norme necessarie affinché l'imposizione del prelievo avvenga equamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento” ma anche, dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento CE n. 595/2004, per cui lo Stato avrebbe potuto adottare altri criteri obiettivi di compensazione, ma previa consultazione della Commissione e, in ogni caso, non certamente a campagna lattiero casearia chiusa pregiudicando irreparabilmente tutte le aziende che avevano fatto affidamento sulle norme in vigore durante il periodo di produzione.
3.2. - Il motivo è infondato.
3.2.1. - Il Collegio osserva che, sul punto, risultano del tutto condivisibili le argomentazioni sviluppate, in un caso del tutto sovrapponibile, da parte del Consiglio di Stato secondo cui “Il fulcro delle censure delle parti appellanti risiede nel preteso vizio di contrarietà al diritto dell’U.E. che affliggerebbe la disposizione del diritto nazionale sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado. La norma censurata è l’art. 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, che avrebbe introdotto, dopo la conclusione dell’annata (31 marzo 2015), nuove categorie prioritarie di compensazione. Il parametro comunitario violato, sempre secondo la prospettazione degli appellanti, sarebbe l’art. 4 del Regolamento (CE) 1788/2003. Questo però è stato abrogato dall'articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° aprile 2008, vale a dire ben prima dell’adozione degli atti impugnati e dell’emanazione del decreto-legge n. 91/2015. D’altra parte il T.A.R. ha condivisibilmente osservato sul punto che “La nuova regola, peraltro, risulta essere coerente con i principi comunitari, i quali (cfr. l’art. 16 del Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, ma anche l’art. 79 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007) consentono agli Stati, oltre che di privilegiare nella restituzione i produttori meno solidi economicamente e quelli con violazioni più limitate della quota individuale, di individuare, nella normativa nazionale di dettaglio (definita attualmente dall’art. 9 del DL 49/2003, dall’art.