TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202409915
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2024
N. 09915/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15351/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15351 del 2023, proposto da D S, rappresentato e difeso dall’avvocato A F, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’INPS e dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti in ordine alla mancata definizione della procedura relativa alla “ richiesta di trasferimento contributi ai sensi della legge n. 45/1990” inoltrata a seguito della nota p.e.c. della Cassa del 5 aprile 2023 e della diffida del 25 luglio 2023;
nonché, per l'accertamento
dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse amministrazioni intimate a provvedere, entro il termine non superiore a 30 giorni, ovvero nel termine ritenuto congruo dal Tribunale, con istanza di nomina di Commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento ai sensi dell'art. 117, co. 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 8 novembre 2023 e depositato il successivo 17 novembre 2023, il ricorrente agisce, ex art. 117 c.p.a., ai fini dell’accertamento