TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202318965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202318965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318965
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 18965/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16270/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16270 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E M, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero della Giustizia, m_dg. GDAP.10/11/2022.0427955.U, avente ad oggetto “Concorso interno, per titoli, a complessivi 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con PDG 12 maggio 2020. Scelta sede di assegnazione”, con il quale venivano stabilite illegittime modalità di svolgimento della procedura di scelta della sede di assegnazione, da applicarsi nei confronti di coloro che avrebbero superato il corso di formazione - fatta eccezione per i vincitori sovrintendenti capo che avessero esercitato il diritto al mantenimento della sede di servizio - prevedendosi che la scelta della sede sarebbe avvenuta secondo la posizione in ruolo che sarebbe stata determinata dalla graduatoria risultante dagli esami finali del percorso formativo, e più precisamente che la scelta della sede di assegnazione sarebbe stata effettuata prima dagli appartenenti all'aliquota A) di cui all'art. 1, comma 1, del bando di concorso e, a seguire, dagli appartenenti all'aliquota B) stessa disposizione, e non secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esami finali del corso di formazione;

- della determinazione dell'Amministrazione, di cui alla nota che precede, di adottare all'esito del corso di formazione, non una sola graduatoria, ma più graduatorie, dividendo gli appartenenti all'aliquota A) dagli appartenenti all'aliquota B), dando priorità agli appartenenti all'aliquota A) nella scelta della sede di assegnazione, a prescindere dal voto riportato all'esito del corso, ove pure deteriore rispetto a quello degli appartenenti all'aliquota B);

- del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse di approvazione delle graduatorie degli esami finali del corso di formazione tecnico – professionale rivolto al personale del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria nominato “allevo vice ispettore” recante: la graduatoria dell'aliquota 70%, ruolo maschile; la graduatoria dell'aliquota 70%, ruolo femminile; la graduatoria dell'aliquota 30%, ruolo maschile e la graduatoria dell'aliquota 30%, ruolo femminile;

- per quanto occorrente e di ragione, del decreto m_dg.GDAP.10/04/2020.0119517.U con il quale è stata dettata la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ex art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017, laddove all'art. 1, comma 4, stabilisce che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b);

- del Bando di Concorso di cui al Decreto 12 maggio 2020, con riferimento all'art. 9, comma 7, laddove è stato stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) del medesimo articolo;

- del decreto 11 novembre 2021, avente ad oggetto la dichiarazione dei vincitori del concorso interno per 691 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, laddove all'art. 2, comma 7, è stato stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) del bando precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera b) del medesimo articolo;

- di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali a quelli impugnati;

e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di servizio da scegliere tra quelle alle quali ha titolo, secondo l'ordine di merito della graduatoria finale del corso di formazione, ove pure previa riadozione di una graduatoria unica in sostituzione di quelle adottate;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 21 dicembre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.

Si è costituita l’Amministrazione in giudizio con atto di mero stile.

Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio processuale tramite notifica per pubblici proclami.

All’udienza del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’odierno ricorrente, appartenente al corpo di polizia penitenziaria, chiede l’annullamento del bando di concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini e 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con p.D.G. 12 maggio 2020, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali.

Con plurimi motivi di gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 9 del Bando di concorso, in combinato con l’art. 1, la violazione del principio della par condicio dei candidati ai concorsi, la disparità di trattamento e l’eccesso di potere.

Evidenzia, in particolare, l’illegittimità del provvedimento di assegnazione presso la indicata sede di servizio - adottato dopo che lo stesso ricorrente è risultato vincitore del concorso interno, per essere stato scavalcato, nella scelta della sede di servizio di assegnazione, da colleghi pari grado non aventi titolo, in spregio dell’ordine della graduatoria -, avendo l’Amministrazione dato priorità - nella scelta delle sedi disponibili - agli appartenenti all’aliquota di riservatari di cui all’art. 1, comma 1, lett. a del bando, pure con voto finale deteriore rispetto a quello del ricorrente, in violazione del

bando di concorso, della normativa vigente e dei principi che governano la materia concorsuale.

Tale previsione risulterebbe, secondo parte ricorrente, illegittima perché contrastante con l’art. 44 del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95.

Quest’ultimo, in tema di accesso al ruolo degli ispettor, al comma 10, prevede che, in fase di prima attuazione “l’accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ….a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’art. 16 del d.lgs. 30-10-1992, n. 443; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento della sede di servizio; per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria ”.

Nel caso in esame, il bando di concorso, all’articolo 1, nell’indire la procedura per complessivi 691 posti (606 uomini e 85 donne), disponeva che il concorso era riservato al personale secondo le seguenti aliquote: a. per il 70 per cento dei suddetti posti, pari a n. 484 posti (424 uomini e 60 donne) al personale che appartiene al ruolo dei sovrintendenti; b. per il restante 30 per cento, pari a n. 207 posti (182 uomini e 25 donne), al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti; prevedendo, altresì, al comma 2, che “ Il concorso di cui al comma 1, lettera a) è riservato per il cinquanta per cento dei posti, pari a 242 posti (212 uomini; 30 donne) al personale con la qualifica di sovrintendente capo. I vincitori di tale riserva conservano, a domanda, la sede di servizio. Il diritto alla conservazione della sede di servizio può essere esercitato esclusivamente dai sovrintendenti capo nel limite numerico dei 242 posti (212 uomini; 30 donne), corrispondente al 50 per cento della predetta riserva” ed aggiungendo, al comma 3, che “Se i posti riservati ad un’aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria ”.

All’esito della procedura, l’Amministrazione, stilava, con riferimento all’aliquota riservata al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, un’unica graduatoria maschile e un’unica graduatoria femminile, facendo confluire in esse tanto i vincitori con la qualifica di sovrintendenti capo tanto quelli con la qualifica di vice sovrintendenti e sovrintendenti e che i vincitori risultavano essere quasi tutti “sovrintendenti capo”.

L’amministrazione, con successivo d.D.G. dell’11 novembre 2021, dichiarava vincitori tutti i 371 sovrintendenti del ruolo maschile e i 60 del

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