TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-12-18, n. 201702079

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-12-18, n. 201702079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201702079
Data del deposito : 18 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 02079/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00985/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2017, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio per legge presso la segreteria del T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B in Catanzaro;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di

M L B, M G B non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) del decreto MIUR –

AOODRCAL

Registro ufficiale n. 0010422 del 12.7.2017 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria definitiva dalla procedura concorsuale della scuola primaria di cui al D.D.G N. 105 del 23 febbraio 2016 nella parte in cui la ricorrente viene inserita con il punteggio complessivo pari a 61,70 (poi 62,00) anziché con il maggiore punteggio pari a 64,00 a causa della mancata attribuzione di punti 2 spettanti per il superamento del pubblico concorso per l' ordine di scuola primaria di titolarità di cui al Decreto del Direttore Generale N.

2.4.1999 superato presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria;

2) del Decreto MIUR –

AOODRCAL

Registro Ufficiale n. 0010657

DEL

17.7.2017 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria definitiva dalla procedura concorsuale della scuola infanzia di cui al D.D.G N. 105 del 23 febbraio 2016 nella parte in cui la ricorrente viene inserita con il punteggio complessivo pari a 69,10 anziché con il maggiore punteggio pari a 69,60 per la mancata attribuzione di punti 0,50 spettanti per il titolo di <<Diploma di differenziazione didattica>>
valevole per l' insegnamento della scuola dell' infanzia e primaria e conseguito in data 18.11.1993;

E di tutti gli atti presupposti, annessi, conseguenziali e non conosciuti e successivi, eventuali rettifiche, integrazioni, aggiornamenti e per l'effetto e comunque del riconoscimento

- del diritto di B G in qualità di candidata nella procedura concorsuale di cui al DDG N. 105 del 23 febbraio 2016 ad essere collocata nella graduatoria definitiva della scuola primaria pubblicata con Decreto MIUR – AOODRCAL registro ufficiale n. 0010422 del 12.7.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale pe la Calabria con il punteggio complessivo pari a 64,00 (anziché pari a 61,70 e poi 62,00) derivante dalla mancata attribuzione di punti 2,00 spettanti per il superamento del pubblico concorso per l' ordine di scuola primaria di cui al Decreto del Direttore Generale N. 2.4.1999;

- del diritto di B G in qualità di candidata nella procedura concorsuale di cui al DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 ad essere collocata nella graduatoria definitiva della scuola infanzia pubblicata con Decreto MIUR – AOODRCAL registro ufficiale n. 0010657 del 17.7.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con il punteggio complessivo pari a 69,60 anziché pari a 69,10 derivante dalla mancata attribuzione di punti 0,50 spettanti per il titolo di <<diploma di differenziazione didattica>>
valevole per l' insegnamento della scuola dell' infanzia e primaria e conseguito in data 18.11.1993.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 la dott.ssa Giuseppina A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. B G ha partecipato al concorso per la scuola primaria e al concorso per la scuola d’infanzia, collocandosi nella graduatoria definitiva della prima con il punteggio pari a 61,70 (poi pari a 62,00), anziché 64,00 e nella graduatoria della seconda con il punteggio 69,10 anziché quello ritenuto dovuto di 69,60.

Ha impugnato le due graduatorie MIUR in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Si è costituita, con memoria di stile, l’amministrazione intimata.

3. Con decreto cautelare n.347 del 2017 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.

4. All’esito della camera di consiglio del 19 settembre 2017, fissata pe la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n.1427 del 2017, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio ed ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione intimata.

4.1. In data 16 ottobre 2017 parte ricorrente ha prodotto documentazione in adempimento della detta ordinanza, mentre l’amministrazione nulla ha depositato.

5. Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017, il Collegio ha indicato alla parte la possibile questione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad un controinteressato effettivo ed il ricorso è stato posto in decisione.

6. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, nonostante l’atteggiamento non collaborativo dell’amministrazione che non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria di questo T.A.R., il Collegio ritiene comunque di poter decidere il ricorso in questione anche alla luce di precedenti di questa Sezione su casi analoghi (T.A.R. Catanzaro, sezione II, n.1580 e n. 1583 del 20 ottobre 2017).

Infatti, come nei casi di cui alle citate sentenze, il ricorso risulta inizialmente e nei termini notificato, oltre che all’amministrazione intimata, anche a Biasi Maria Letizia (collocatasi al posto 150 con punti 76,90 della graduatoria per la scuola d’infanzia) e a Bellantone Maria Grazia (che non figura nella graduatoria relativa alla scuola primaria e d’infanzia).

Pertanto, il ricorso non appare notificato ad alcun controinteressato effettivo;
né l’integrazione del contraddittorio può sanare il difetto iniziale, impregiudicata essendo la decisione in rito nella sussistenza dei presupposti.

In particolare, se prima dello svolgimento delle prove concorsuali e prima della formazione della graduatoria non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, dopo l’approvazione di una graduatoria dei concorrenti che possono aspirare alla nomina, grava su chi contesta l’esito delle prove o l’esclusione dal concorso l’onere di notifica ad almeno un controinteressato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014 n. 729). In particolare, quando il ricorso giurisdizionale è diretto alla riforma di una graduatoria concorsuale, la veste di controinteressato può essere riconosciuta soltanto a coloro che dall’accoglimento del ricorso verrebbero a subire un concreto pregiudizio in termini di lesione dell’interesse pretensivo all’assunzione in servizio (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 novembre 2016, n.2126).

Nella fattispecie, gli unici veri controinteressati al gravame sono i candidati che potrebbero subire pregiudizio dall’attribuzione del punteggio preteso da parte ricorrente nelle due graduatorie impugnate e non anche i soggetti a cui il ricorso è stato inizialmente e nei termini notificato, soggetti le cui posizioni giuridiche non appaiono scalfibili dall’accoglimento del gravame.

Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile.

7. Le spese di lite, tuttavia, attesa la particolarità della questione e la mancata collaborazione dell’amministrazione, possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi