TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400120
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00120/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2007, proposto da
Interfreight S.r.l. quale subentrante alla originaria ricorrente Logiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C A e P C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. P C in Ancona, via Matteotti, 54;

contro

Autorità Portuale di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Luigi Fuscia, in Ancona, via Matteotti, 54;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;

nei confronti

Holding Porto di Ancona S.r.l. e Tubimar Ancona S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Autorità Portuale di Ancona n. 811/DEM del 1° febbraio 2007, comunicato il 5 febbraio 2007, nonché delle note n. 7544/DEM del 29 novembre 2006, n. 8051/DEM del 20 dicembre 2006;
n. 811/DEM del 1° febbraio 2007, comunicata il 13 febbraio 2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’originaria ricorrente Logiservice S.r.l., alla quale nelle more del giudizio è subentrata Interfreight S.r.l., impugna gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, evidenziando in punto di fatto quanto segue.



1.1. Essa ricorrente aveva stipulato un contratto di locazione commerciale con la società Tubimar Ancona S.p.A., registrato in data 20 maggio 2002 e avente ad oggetto la locazione in favore di Logiservice di un compendio immobiliare di complessivi 20.000 mq (di cui 10.000 mq coperti e 10.000 mq scoperti), destinato allo svolgimento delle attività aziendali del conduttore (precipuamente attività di logistica e movimentazione merci). Il contratto aveva durata di sei anni, tacitamente rinnovabili per ulteriori sei anni in caso di mancata disdetta da comunicare almeno dodici mesi prima della scadenza (la ricorrente precisa che la facoltà del locatore di denegare il rinnovo in occasione alla prima scadenza era limitata ai soli motivi di cui all’art. 29 della L. n. 392/1978).

Nel contratto le parti avevano espressamente convenuto che la locazione era concessa ad uso esclusivo per le attività di logistica integrata e di movimentazione merci esercitate da Logiservice, alla quale il locatore aveva altresì concesso la facoltà di subaffittare ad altre società le aree de quibus nei termini, modi e condizioni precisati nel contratto.

Il contratto originario è stato integrato con un addendum sottoscritto il 15 giugno 2003, in virtù del quale fu stabilito che la società conduttrice avrebbe occupato solo i 20.000 mq di cui si è detto, dichiarandosi pertanto il venir meno dell'obbligo per la stessa di prendere in locazione, negli anni successivi, ulteriori aree per complessivi 50.000 mq.



1.2. Successivamente Logiservice ha appreso che con atto del 20 luglio 2006 Tubimar Ancona aveva venduto all’Autorità Portuale di Ancona il proprio complesso immobiliare, ivi incluse le aree oggetto del contratto di locazione stipulato con essa ricorrente. Nell’atto di vendita era precisato che il rapporto locatizio sarebbe rimasto a carico della stessa Tubimar fino alla rata scadente nel mese di dicembre 2006, sicché a partire da gennaio 2007 i canoni di affitto sarebbero stati acquisiti direttamente a favore dell'Autorità Portuale.

Quest’ultima, già in data 8 marzo 2006, aveva fatto presente a Logiservice di aver in corso l’acquisizione del complesso immobiliare Tubimar, precisando che “ …i rapporti in corso saranno disciplinati doverosamente nelle disposizioni vigenti in materia di amministrazione del demanio marittimo che prevedono, tra gli altri, l’obbligo di copertura assicurativa del manufatto in uso… ”.

A seguito dell’acquisto della natura di bene del demanio marittimo dell’area de qua , l’Autorità Portuale ha ritenuto cessati i preesistenti rapporti locatizi, invitando all'uopo i vari conduttori a far conoscere i propri intendimenti entro i successivi 30 giorni, e ciò al fine di consentire all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari.

Logiservice ha contestato, ma senza successo, tali pretese dell’Autorità, la quale ha infine adottato l’impugnato provvedimento del 1° febbraio 2007.



2. Logiservice ha impugnato dunque gli atti indicati in epigrafe articolando i seguenti motivi di ricorso:

a) motivazione apparente e perplessa;
manifesta illogicità e contraddittorietà;
carenza dei presupposti, in relazione agli artt. 28-29 cod. nav. e all’art. 822 con. civ. Eccesso di potere.

In parte qua la ricorrente, in sostanza, censura il fatto che l’Autorità Portuale negli atti impugnati sostiene che, a seguito dell’acquisizione delle aree per cui è causa, tutti i contratti di diritto privato relativi alle aree stesse abbiano perso efficacia. Tuttavia, evidenzia la ricorrente, ciò può dirsi esclusivamente con riguardo ai beni del demanio marittimo naturale o necessario, e non anche in relazione ad aree private acquisite iure privatorum alla proprietà pubblica.

Inoltre, nell’impugnato provvedimento n. 811/07 non vi è alcun riferimento all’interesse pubblico che giustificherebbe la necessaria destinazione pubblica marittima delle aree in argomento, essendo invece rimarcate più che altro le clausole del contratto di locazione in essere fra Tubimar e Logiservice (per cui il provvedimento impugnato ha più che altro natura di atto di revoca per ragioni di pubblico interesse ex art. 42 cod. nav.). D'altra parte, poiché l’utilizzazione delle aree in questione per attività di natura economica non ha subito medio tempore modificazioni, nemmeno sotto tale profilo emerge l’interesse pubblico che giustificherebbe la lesione dei preesistenti diritti del conduttore;

b) ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in relazione alla concessione assentita in favore della Holding Porto di Ancona S.r.l.

Con il secondo motivo Logiservice censura il fatto che, a quanto risulta dagli atti del procedimento di cui essa ha potuto prendere visione, l’Autorità Portuale ha acquistato, con fondi pubblici e con un negozio di diritto privato, un’ampia superficie di terreno non ricompresa nel demanio necessario per continuare a destinare le aree de quibus alle stesse finalità privatistiche originarie, percependo un canone di concessione da imprese private già titolari di un rapporto locatizio. Ma in nessun atto istruttorio si riscontra la compiuta indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono tale decisione dell’amministrazione intimata;

c) violazione, e comunque erronea applicazione, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Con il terzo motivo Logiservice, dopo aver richiamato le finalità della L. n. 166/2002 (ed in particolare la volontà del legislatore di favorire lo sviluppo delle attività produttive e dei trasporti in alcune specifiche aree geografiche del Paese), evidenzia che l’Autorità Portuale ha acquistato i terreni de quibus ad un prezzo rilevante (€ 14.000.000,00), dal che dovrebbe discendere sia la indispensabilità dell’operazione, sia la immediata destinazione pubblica delle aree in argomento ad ospitare opere infrastrutturali che si pongano in rapporto di diretta attuazione degli interessi pubblici marittimi e portuali. Tuttavia, dagli atti visionati non emerge alcun nesso di cogente necessità o strumentalità delle aree acquistate e già locate ad imprese private al perseguimento degli interessi pubblici marittimi correlati alla immediata realizzazione di opere infrastrutturali marittime e portuali.

Tali perplessità sono ulteriormente confermate dal fatto che, come emerge dagli atti del procedimento, l’Autorità Portuale ha dichiarato di non voler gestire direttamente le aree acquistate, ma di voler affidare tale gestione alla neo costituita società Holding Porto di Ancona S.r.l. Questo conferma vieppiù l’assenza di ragioni di pubblico interesse che possano giustificare l’operazione qui contestata;

d) erronea applicazione dei principi generali sulla gestione e disciplina dei beni demaniali marittimi. Violazione degli artt. 28, 29, 33 e 42 cod. nav., nonché degli artt. 822 e 826 cod. civ. Violazione dell’art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Con il quarto motivo Logiservice ha dedotto la violazione delle norme richiamate in rubrica, evidenziando che, se le aree per cui è causa sono state “demanializzate” in vista della realizzazione di opere infrastrutturali, e delle necessità dei pubblici usi del mare, allora:

- l'istituto applicabile sarebbe quello dell'ampliamento del demanio marittimo disciplinato dall’art. 33 cod. nav., ma nella specie non esistevano i presupposti per l’applicazione della norma né sono state rispettate le modalità procedurali imposte dall’art. 33;

- la presunta intervenuta demanializzazione deve essere attuata nel rispetto dei criteri e dei presupposti contemplati nel contrarius actus della sdemanializzazione dei beni demaniali marittimi ex art. 35 cod. nav., previa delimitazione delle aree interessate, con le modalità previste dall’art. 58 del reg. nav. mar., nonché con la previa redazione del prescritto testimoniale di stato e del verbale di consistenza;
atti e procedimento che debbono concludersi con un provvedimento definitivo che assume la forma e il contenuto di un decreto ministeriale. Tutto questo, inoltre, subordinatamente alla comprovata necessità della preventiva valutazione dei pubblici usi del mare, emergente da apposito provvedimento congruamente motivato, esternato e pubblicato.

Inoltre, poiché l’acquisto delle aree in argomento ha implicato l’esborso di denaro pubblico, l’Autorità Portuale avrebbe dovuto indire una procedura selettiva, soprattutto per quanto concerne l’affidamento della gestione. Invece, come già detto, l’Autorità ha acquistato terreni privati, li ha acquisiti al demanio marittimo e poi li ha affidati in gestione a Holding Porto di Ancona S.r.l. in assenza di una procedura di gara e comunque senza la previa pubblicità degli atti di affidamento;

e) ulteriore violazione delle disposizioni di cui al precedente motivo, nonché dell'art. 18 reg. nav. mar., dell’art. 12 L. n. 241/1990 e degli art. 36-37 cod. nav. Violazione dei principi fondamentali a presidio della concorrenza e delle norme comunitarie. Erronea applicazione dell'art. 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In parte qua Logiservice ribadisce, in sostanza, le censure di cui al quarto motivo.

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