TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2019-10-31, n. 201901183
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Pubblicato il 31/10/2019
N. 01183/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2019, proposto da
Comune di Scorzè, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, A C, E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E Z in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di Sarego, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 865 del 19 giugno 2019, pubblicata nel B.U.R. della Regione Veneto n. 67 del 25 giugno 2019, limitatamente alla parte dello “elenco delle nuove domande del Piano 2019-2020 (L. 13/07/2015 n. 107, art. 1, comma 160 e Decreto Interministeriale 03/01/2018)” di cui all’allegato B, laddove è stata ritenuta non ammissibile la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Scorzè per la realizzazione di nuova scuola primaria e demolizione del plesso esistente con riferimento alla attuale scuola primaria “Guglielmo Marconi”;nonché, per quanto occorra, della deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 397 del 2 aprile 2019 di approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di nuove domande da inserire nel Piano Regionale per l'Edilizia Scolastica, annualità 2019 e 2020, limitatamente al punto n. 6 di pag. 10 dell'allegato B “modulo di nuova domanda per la formazione del Piano per l'Edilizia Scolastica 2019-2020”;nonché all'allegato A “avviso pubblico”, limitatamente all’art. 6 “modalità di partecipazione e documentazione” nonché, infine, all’allegato C “linee guida per la presentazione delle nuove domande di ammissione alla graduatoria del Piano per l'Edilizia Scolastica 2019-2020”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 397 del 2 aprile 2019, ha approvato l’Avviso pubblico (allegato A) per l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale per l'Edilizia Scolastica 2018-2020, precedentemente approvato con D.G.R. 1561/2018, nonché la modulistica (allegato B) e le linee guida esplicative per la presentazione delle domande (allegato C).
Il Comune di Scorzè ha presentato domanda di partecipazione per l’anno 2019, chiedendo il finanziamento per la realizzazione di una nuova sede della scuola primaria “Guglielmo Marconi”, con demolizione del plesso scolastico esistente, ma la sua istanza è stata dichiarata non ammissibile, in quanto non corredata dalla “Stampa della pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica – Sezione A: Identificazione Edificio adibito ad istruzione scolastica statale” (di seguito stampa della pagina 1 Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica), richiesta a pena di esclusione secondo quanto previsto nell’allegato B della D.G.R. 397/2019 (punto n.6 del “modulo di domanda”).
Il Comune di Scorzè ha quindi impugnato, con il presente ricorso, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 865 del 19 giugno 2019, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto non ammissibile la domanda di finanziamento presentata dal Comune, nonché, per quanto occorra, la presupposta delibera di Giunta n. 397 del 2 aprile 2019 di approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati, nella parte in cui sia da intendere come impositiva dell’obbligo, a pena di esclusione, di allegare alla domanda la stampa della pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell'art. 18 legge 241/1990;eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e sproporzionalità manifeste;violazione dell'art. 6 dell'all. A della D.G.R. 397/2019 , in quanto, in buona sostanza:
- solo nell'allegato B alla D.G.R. 397/2019 di approvazione del “modulo di nuova domanda”, è stato introdotto al punto sub 6) a pag. 10 l'obbligo di allegare alla domanda “a pena di esclusione” la stampa della pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica, ma tale obbligo sarebbe stato introdotto illegittimamente al di fuori delle “modalità di partecipazione e documentazione” già compiutamente e tassativamente stabilite nella sede propria dell’Avviso pubblico, di cui all'allegato A della delibera giuntale;
- ove anche, in denegata ipotesi, si ritenesse che, tale adempimento, introdotto solo dall’allegato B della D.G.R. n. 397/2019, abbia integrato gli oneri a carico dei partecipanti alla selezione, con la previsione di una ulteriore causa di esclusione dalla procedura selettiva, tale previsione sarebbe illegittima in quanto viene comminata l'esclusione dalla partecipazione alla selezione (inammissibilità della domanda) per la mancata allegazione di un documento attestante dati di cui la Regione Veneto sarebbe venuta in possesso già con la domanda stessa e i suoi allegati, in palese violazione del principio di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 18, comma 2, legge 241/1990;e comunque tale clausola sarebbe illogica, sproporzionata e irragionevole, laddove sanziona con l'esclusione/inammissibilità una così minima carenza documentale;né tale previsione potrebbe trovare giustificazione, nel caso specifico della procedura selettiva di cui si discute, in esigenze di speditezza nello svolgimento della procedura ovvero in altri motivi di superiore interesse pubblico, peraltro non esplicitati nella D.G.R. n. 397/2019;
2) violazione dell'art. 3 D.M. 3.01.2018 , in quanto l’impugnata clausola di esclusione avrebbe autonomamente e illegittimamente ampliato le ipotesi di esclusione dal finanziamento, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 3 gennaio 2018, attuativo dell’art. 10 del D.L. 104/2013 sul finanziamento dell'edilizia scolastica, che ha già stabilito quali siano gli interventi “non ammessi al finanziamento”.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2019, previo avviso ex art. 60 c.p.a. come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, la censura, con cui il ricorrente Comune lamenta che l’Avviso pubblico (allegato A alla delibera) non prevedeva l’esclusione per la mancata allegazione della stampa della pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica e, dunque, sarebbe illegittima la previsione in tal senso contenuta solo nel modulo predisposto per la presentazione delle domande (allegato B alla delibera), è da ritenersi infondata in quanto:
- l’allegato A, l’allegato B e l’allegato C, sono parti integranti della DGR n. 395/2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’aggiornamento per l’anno 2019 del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 approvato con DGR 1561/2018 – Nuove candidature.....” e quindi ne definiscono complessivamente il contenuto;
- l’Avviso pubblico (allegato A), inoltre, indicava espressamente (art. 6) che “Salvo quanto previsto al periodo successivo, gli enti - a pena di esclusione della domanda - possono presentare proposte di intervento esclusivamente in forma separata per ciascuna tipologia di cui all'articolo 3 del presente avviso, corredata ciascuna della documentazione richiesta” e che i soggetti interessati devono “presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo allegato alla deliberazione di approvazione del presente Avviso, singolarmente per ogni progetto...”, sicché il contenuto di tale modulo, individuato nell’allegato B, era da ritenersi vincolante, come confermato anche dalle Linee guida di cui all’allegato C (pag. 5, paragrafo 5), in cui è stato precisato che “Le proposte di partecipazione - pena l’inammissibilità - dovranno riportare tutti i contenuti e gli allegati pertinenti previsti dall’Avviso e dalle presenti Linee Guida: a tale scopo l'ente proponente dovrà impiegare l'apposito Modulo messo a disposizione con l'Allegato B....” ( si evidenzia, inoltre, che l’art. 10 del bando, con norma di chiusura, dispone che “Per quanto non esplicitato dal presente avviso, gli enti proponenti dovranno fare riferimento alle relative Linee Guida di cui all’Allegato “C” del provvedimento regionale di approvazione del presente avviso”).
Tanto premesso, la suddetta previsione dell’obbligo di allegazione alla domanda della stampa di pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica “a pena di esclusione” è, però, ad avviso del Collegio, non rispettosa dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento di cui all’art. 18 della legge n. 241 del 1990 e del principio di ragionevolezza e proporzionalità che, secondo la giurisprudenza, devono guidare, nell’ottica del favor partecipationis , le scelte dell’Amministrazione quando decide di imporre oneri documentali ai partecipanti a pena di esclusione nelle selezioni pubbliche ( cfr., tra le altre, Tar Napoli sent. n. 6857 del 2018 “ …è ius receptum che le Amministrazioni pubbliche possono ancorare l'esclusione alla violazione di oneri imposti dalla lex specialis, ferma restando la discrezionalità nel fissare requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori purché siano ragionevoli, logici, e proporzionali all'oggetto della gara, senza che, al riguardo possa dedursi la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del favor partecipationis del concorrente… ”).
Nel caso in questione, infatti, le informazioni identificative contenute nella stampa di pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica erano comunque agevolmente ricavabili dalla Regione dai dati già contenuti nella domanda presentata dal Comune e nei suoi allegati, e non sussistevano esigenze di speditezza tali da giustificare l’imposizione dell’onere di produzione documentale in questione addirittura a pena di esclusione.
Inoltre, con riferimento a quanto controdedotto dalla Regione, che sostiene che l’allegazione della stampa della prima pagina della scheda doveva dimostrare che il Comune aveva effettivamente verificato la propria situazione all’interno della banca dati dell’Anagrafe Edilizia Scolastica e, se del caso, integrato e/o corretto i dati relativi all’edificio scolastico oggetto di candidatura e che solo il tecnico comunale abilitato poteva accedere alla banca dati e verificare e validare i dati, per cui l’allegazione della stampa in questione costituirebbe “una ragionevole dimostrazione della presa visione e validazione dei dati comunali inseriti in Anagrafe”, va osservato che, in sede di domanda, è stata fornita da parte del Comune apposita dichiarazione con cui garantisce la completezza e veridicità dei dati inseriti nell’Anagrafe Edilizia Scolastica, relativamente alla situazione pre-intervento (con l’impegno all’aggiornamento della medesima per la situazione post-intervento), per cui comunque anche l’avvenuto aggiornamento dell’anagrafe era stato attestato dal Comune ed era ricavabile dalla espressa dichiarazione contenuta nella domanda (e, del resto, qualora tale dichiarazione risultasse non veritiera, il DM del 3 gennaio 2018 , nel caso “non siano state aggiornate le sezioni dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica con i dati relativi all'edificio scolastico oggetto dell'intervento” prevede la possibilità di successiva “revoca del finanziamento”).
Per quanto sopra esposto, pertanto, va considerata illegittima la previsione, di cui all’allegato B alla delibera di Giunta n. 397/2019, “a pena di esclusione” dell’obbligo di allegazione alla domanda di finanziamento della stampa della pagina 1 della Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica, e la conseguente esclusione dalla procedura del Comune ricorrente.
Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con cui il Comune sostiene che la Regione Veneto avrebbe illegittimamente ampliato, con la disposizione contestata, i casi di esclusione dal finanziamento, già compiutamente definiti dall’art. 3, comma 3, del DM 3.1.2018, in quanto tale disposizione individua sul piano sostanziale le categorie di intervento che a priori non sono ammesse a finanziamento, categorie che sono state riprodotte dall’art. 4 del bando regionale, mentre la disposizione in questione opera sul diverso piano dell’ammissibilità o meno delle domande per difformità rispetto ai requisiti stabiliti dal bando, alle modalità di presentazione delle domande e alla documentazione richiesta.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto nei limiti di cui sopra, con annullamento in parte qua della delibera di Giunta n. 397 del 2019 e conseguente annullamento della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 865 del 2019, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto non ammissibile la domanda di finanziamento presentata dal Comune ricorrente per non aver allegato la stampa della pagina 1 della “Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica”, e fatte salve le ulteriori dovute verifiche e determinazioni della Regione in merito alla domanda del medesimo Comune.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità della questione controversa e l’esito complessivo del ricorso.