TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202202414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202202414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202414
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 02414/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2022, proposto da
Acquevenete s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati L L, F Z e G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23;

Consiglio di Bacino dell'Ambito territoriale ottimale Bacchiglione, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fornari, Francesco Goisis, Giorgio Telarico e Mario Cigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Viacqua s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente – ARERA del 30 novembre 2021, n. 551/2021/R/idr, avente ad oggetto “ approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dal Consiglio di Bacino dell'ambito Bacchiglione ”, limitatamente alla parte in cui incidentalmente si esprime in merito alle misure di riequilibrio decise dal Consiglio di Bacino e segnatamente sulla estensione della durata dell'affidamento del SII alla società ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, del Consiglio di Bacino dell'Ambito territoriale ottimale Bacchiglione e della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società Acquevenete p.a. è una società, a capitale interamente pubblico, nata dalla fusione tra la società Centro Veneto Servizi p.a. - controllata dai Comuni soci dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) Bacchiglione ed originaria affidataria del servizio idrico integrato secondo il modello dell’ in house providing – e la società Polesine p.a.

La società Acquevenete p.a. è succeduta nei rapporti facenti capo alle società preesistenti alla fusione, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall’articolo 1, comma 609, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gestisce, a tale titolo, il servizio idrico integrato in 56 Comuni ricadenti nell’ATO Bacchiglione, secondo il modello dell’ in house providing , con affidamenti in scadenza al 2026 ed al 2027.

Con deliberazione del 29 gennaio 2019, n. 35, l’ARERA ha approvato il Piano di Ambito inviatole dal Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione e da questi, a sua volta, approvato con deliberazione del 18 luglio 2018, n. 12.

In data 15 febbraio 2019, al fine di recuperare gli investimenti effettuati e di programmare futuri investimenti, la società Acquevenete p.a. ha presentato al Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione un’istanza per l’adozione delle misure di riequilibrio economico-finanziario previste dall’articolo 21 della convenzione di gestione, corredata da uno studio sulla propria condizione economico-finanziaria, ed ha chiesto l’applicazione della misura di riequilibrio economico-finanziario dell’estensione della durata dell’affidamento del servizio idrico integrato in corso, fino al 31 dicembre 2036.

In data 2 aprile 2019 la società Acquevenete p.a. ha trasmesso all’ARERA la predetta istanza.

Con deliberazione n. 3 del 16 aprile 2019 il Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione ha accolto l’istanza della società Acquevenete p.a. e le ha concesso la misura di riequilibrio economico-finanziario dell’estensione della durata dell'affidamento del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2036.

In data 17 aprile 2019 il Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione ha trasmesso all’ARERA la deliberazione n. 3 del 16 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della convenzione-tipo, approvata con deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/idr.

In assenza di osservazioni e di richieste dell’ARERA alle predette comunicazioni, la società Acquevenete p.a. ha realizzato gli investimenti previsti nel Piano di Ambito per oltre 40 milioni di euro ed ha emesso prestiti obbligazionari per 58 milioni di euro.

In data 17 dicembre 2020 il Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione ha trasmesso all’ARERA lo schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, relative ai gestori del servizio idrico integrato Acegas s.p.a., Acquevenete s.p.a. e Viacqua s.p.a.

In data 18 novembre 2021 il Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione ha inviato all’ARERA ulteriori integrazioni per la definizione del procedimento di approvazione tariffaria.

Con deliberazione del 30 novembre 2021, n. 551/2021/R/idr, l’ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dal Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione.

Nella predetta deliberazione l’ARERA, <<
con riferimento alla decisione di estendere la durata degli affidamenti >>
del servizio idrico integrato alle società Viacqua p.a. e Acquevenete p.a. fino al 31 dicembre 2036, ha incidentalmente rilevato che <<
in disparte ogni considerazione in termini generali sull’applicazione della regolazione tariffaria dell’Autorità in materia di estensioni dell’affidamento, e delle relative approvazioni da parte di quest’ultima, la predetta decisione di estendere le convenzioni delle citate gestioni salvaguardate sembra, almeno prima facie, porsi in evidente contrasto con quanto previsto dall’articolo 172, comma 2, del d.lsg. 152/06 >>.

L’ARERA ha quindi disposto di trasmettere la predetta deliberazione alla Regione Veneto <<
ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 172, comma 4, del d.lgs. 152/06 >>
e di richiedere al Consiglio di Bacino dell’ATO Bacchiglione <<
di procedere - nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per le annualità 2022 e 2023 - all’adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico finanziario) elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell’affidamento originariamente prevista per acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A.>>.

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