TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300366
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 00366/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2018, proposto da
Pescheria Romeo di R R, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villasimius, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80;
per l'annullamento
del provvedimento emesso il 24.9.2018 dal Comune di Villasimius, con prot n. 13416, notificato in data 25.9.2018, di diniego della voltura di concessione n. 147 del 14.12.2001, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
e per l’accertamento
del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno asseritamente ingiusto subito ai sensi e per gli effetti di legge;
e per la condanna
della parte resistente al pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo risarcitorio in conseguenza del danno causato dal provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare della ditta individuale “Pescheria Romeo di R R”, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Villasimius ha rigettato la sua istanza di voltura della concessione n. 5798 del 19.7.2001, relativa al posteggio n. 7 del mercato del sabato di via Donatello.
1.1. Deduce il ricorrente di avere acquistato la concessione in data 20.3.2018 dal precedente titolare unitamente ai beni strumentali dell’azienda, e di avere presentato in data 8.6.2018 al Comune l’istanza di voltura.
Il Comune, in data 7.8.2018, ha comunicato all’interessato il preavviso di diniego ex art. 10 della l. n. 241/1990, nel quale ha evidenziato che:
“ La disciplina nazionale in materia di commercio sulle aree pubbliche contenuta nel Titolo X (articoli dal 27 al 30) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, all’art. 28 stabilisce che: “ Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli (...). Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere ”.
Pertanto la norma attribuisce al Comune, in fase di programmazione e sulla base delle disposizioni regionali, la facoltà di stabilire per ogni singolo posteggio del mercato il settore merceologico di appartenenza.
La Regione Sardegna, con L.R. n. 5 del 2006 e deliberazione 15/15 del 2007 ha emanato “la disciplina generale delle attività commerciali e i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche” e con l’art. 15 ha ribadito in maniera pedissequa l’enunciazione di principio sopra riportata ed espressa con la legge nazionale dall’art. 28, dunque l’autonomia del Comune di determinare in sede di programmazione criteri più stringenti nell'assegnazione delle categorie merceologiche ai posteggi specificando, tra l’altro: “ Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai