TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-02-15, n. 202201876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-02-15, n. 202201876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201876
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2022

N. 01876/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02523/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2523 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del 14 dicembre 2018, (prot. n. -OMISSIS-), notificata il 17 dicembre 2018, con cui il capo del I reparto del Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di arruolamento di n. 304 allievi finanzieri, attingendo alle graduatorie del concorso per il reclutamento di base indetto con determinazione n. 99607 del 2 aprile 2012;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 novembre 2019:

- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 13 maggio 2019 (pubblicata il 25 luglio 2019) e degli elenchi alla stessa allegati, con la quale il Comandante generale della Guardia di Finanza ha approvato la graduatoria dei vincitori della procedura per l’arruolamento, nell’anno 2018 di n. 304 allievi finanzieri già giudicati “idonei in soprannumero” in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (“VFP1”) o quadriennale ovvero in rafferma annuale (“VFP1T”), in servizio o in congedo, indetto con determinazione del Comandante Generale n. 99607 di protocollo del 2 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; – 4^ Serie Speciale, n. 28, del 10 aprile 2012;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, delle graduatorie concorsuali sopra richiamate;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo ed il successivo atto di motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto la sua esclusione dalla graduatoria degli idonei della procedura per l’arruolamento, nell’anno 2018, nella Guardia di Finanza, per assenza dei requisiti morali e di condotta previsti dal relativo bando di selezione.

L’esclusione del ricorrente è stata motivata sulla base della pendenza di due procedimenti penali a suo carico, nel cui ambito sarebbero emersi comportamenti censurabili e incompatibili con le le funzioni che gli appartenenti della Guardia di Finanza sono chiamati a svolgere.

1.1. In particolare, il primo procedimento penale (ngr-OMISSIS-del 2018) prendeva le mosse da un episodio di tamponamento in auto che vedeva il sig. -OMISSIS- come “danneggiante” e il sig. -OMISSIS- come “danneggiato”, cui seguivano una serie di diverbi ed un ulteriore incidente stradale tra i due, che inducevano il sig. -OMISSIS- a sporgere, nei confronti del -OMISSIS- e del fratello di quest’ultimo, in data 17 febbraio 2018 “ denuncia/querela presso la Stazione Carabinieri di Rutigliano (BA) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 56 e 640 (tentata truffa), 635 (danneggiamento), 582 c.1 e c.2 (lesioni personali per malattia non superiore a venti giorni) e 612 (minaccia grave) del codice penale ”.

Espletate le indagini, il p.m. chiedeva al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione con la seguente motivazione: “ non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati: in particolare, con riferimento alla condotta di cui reato di cui agli artt. 56-640 c.p. meglio qualificabile nei termini della fattispecie di cui agli artt. 56-642 c.p., la querela non risulta proposta da soggetto legittimato (nella specie, la compagnia assicuratrice cui sarebbe stata rivolta la richiesta di indennizzo da sinistro stradale); con riguardo invece al reato di cui all'art. 582 c.p., (LESIONI PERSONALI) vale la pena di evidenziare che l'evento si colloca in un contesto relazionale tra gli indagati e la p.o. tale da far ritenere sussistente la scriminante della provocazione, posto che lo 'stesso querelante assume di avere ricevuto un pugno all'esito di un vero e proprio spericolato inseguimento a bordo della propria autovettura da lui posto in essere nei confronti di uno dei querelati (-OMISSIS- Dario) con il quale intendeva affrontare la questione della richiesta risarcitoria; quanto all'ipotesi di cui al reato ex art. 635 c.p. (danneggiamento), lo stesso risulta abrogato ex d.lgs. n.7/2016 ”.

1.2. Il secondo procedimento penale (ngr -OMISSIS- del 2018) invece era stato avviato a seguito di una denuncia per truffa, atteso che il -OMISSIS-, in qualità di sub agente di una agenzia assicurativa riscuoteva un premio assicurativo, senza poi attivare la relativa polizza. A seguito della denuncia, il sig. -OMISSIS- provvedeva ad attivare la polizza ed il procedimento si concludeva con un’archiviazione per remissione di querela.

2. Tanto precisato con l’unico motivo di ricorso lamenta che l’Amministrazione abbia basato il proprio giudizio negativo, solo sul contenuto delle denunce/querele presentate nei suoi

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