TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202303299

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202303299
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303299
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2023

N. 03299/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00954/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2017, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto, protocollo di uscita del 23/03/2017, numero -O-, notificato il 30/03/2017, a firma del Signor Prefetto della Provincia di -O-, che respinge il ricorso proposto avverso il decreto del Questore di -O- -O- del 14.07.15, depositato il 17.07.15, notificato il 22.12.16, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto fucile per uso caccia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. -O- ha impugnato il decreto, protocollo di uscita del 23/03/2017, numero -O-, notificato alle ore 15,35 del 30/03/2017, a firma del Signor Prefetto della Provincia di -O-, che respingeva il ricorso proposto avverso il decreto del Questore di -O- -O- del 14.07.15, depositato il 17.07.15, notificato il 22.12.16, con il quale è stata revocata la licenza di porto fucile per uso caccia.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata con ordinanza n. 433/2017.

In data 23 ottobre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Le determinazioni contestate cui è giunta l’Autorità amministrativa muovono dal un fatto accaduto il 29.12.2013, quando il Sig. -O-, munito di regolare porto d'armi per uso caccia, alle fine della battuta di caccia, posizionandosi accanto a -O-, persona che aveva svolto il servizio militare per l’intera durata di mesi 12 presso il -O- reggimento di artiglieria, conseguendo il relativo attestato, al solo fine di richiamare i cani che si erano allontanati, gli faceva sparare un colpo di fucile a salve in aria, per poi riprendere subito dopo in mano il fucile.

Da quell’evento infatti sortiva, nell’immediato, il sequestro dell’arma da parte dei Carabinieri della stazione di -O- Ibla in servizio nella zona, la successiva convalida di quello ad opera del G.I.P. presso il Tribunale di -O-, nonché la contestazione al Sig. -O- da parte del P.M. della ipotesi di reato di cui Art. 702, sostituito dall'art. 20-bis nella l. 18-4-1975, n. 110 (che sanziona “ chiunque consegna a minori degli anni diciotto che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e II c, dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici ”). Benchè un primo provvedimento di revoca, adottato con decreto n. -O- dell’11.06.14, fosse stato successivamente revocato in autotutela con decreto n. -O- del 02.09.2014 dello stesso Questore di -O- - dopo che il Tribunale del riesame penale di -O-, in composizione Collegiale, con provvedimento definitivo e non impugnato del 17.01.2014, in sede di annullamento del decreto di sequestro emesso dal G.I.P., incidentalmente rilevava non sussistere gli estremi della norma violazione all’art 20 bis della legge 110/75 ascritta al Sig. -O- -, sopravveniva nei confronti di quest’ultimo il decreto penale di condanna n. 72/15 del GIP di -O-, nel procedimento penale n. 6177/13 r.g.n.r. e 3841/13 r.g. gip. In base alle risultanze di un tale provvedimento giurisdizionale, con decreto -O- del 14.07.15, depositato il 17.07.15, -O-, il Questore di -O- procedeva ad una nuova revoca della licenza di porto fucile per uso caccia nei confronti del Sig. -O-.

Stante il rigetto di un ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento menzionato da ultimo, il Sig. -O- lo impugnava, in uno con il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico, con ricorso notificato il 27/05/2017.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata con ordinanza n. 433/2017.

In data 20/12/2022 veniva depositata dal ricorrente copia del Decreto n. -O- del 09/05/2018, a firma del Questore Vicario per il questore di -O-, con il quale veniva disposta la revoca del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe a seguito del sopravvenire, nei confronti del ricorrente, della sentenza di assoluzione n. 244/Reg. Sent. -3841/13 Reg. Gen. – 6177/13 R.N.R. del Tribunale di -O- per il fatto di reato, dal quale la medesima Autorità amministrativa aveva desunto il venir meno dell’affidabilità di quello.

In data 23 ottobre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della produzione della produzione documentale del 20/12/2022, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.

Considerato che la condotta ondivaga dell’Amministrazione intimata sicuramente ha inciso sulla scelta del ricorrente di avviare e proseguire il presente giudizio, il Collegio ritiene di dover comunque condannare la prima alla refusione delle spese di lite nei confronti del secondo. Rispetto al calcolo effettuato dal difensore di parte ricorrente all’interno di notula depositata in segreteria il 02/10/2023 il Collegio, in base ai parametri di cui agli artt. 4 e 5 del D,M. n. 55/2014, applicando la tabella n. 21 costituente allegato allo stesso per la fascia di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro e con il valore massimo di riduzione del 50% per ciascuna della fasi del giudizio in considerazione (preparatoria, di introduzione del giudizio, cautelare e decisoria), determina il loro importo complessivo in 2.352,00 euro, più accessori come per legge;
e ne dispone altresì la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. G R, così come possibile in base alla richiesta formulata da quello all’interno di memoria depositata in segreteria il 02/10/2023 e al combinato disposto dell’art. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

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