TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-03-09, n. 202000369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-03-09, n. 202000369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000369
Data del deposito : 9 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2020

N. 00369/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00419/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2019, proposto da “Planet Andria” Società sportiva dilettantistica a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M F I, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri n. 25;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) l'ordinanza n. 93 del 26.02.2019, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo - Interesse culturale – Sportivo - Promozione turistica - Marketing territoriale del Comune di Andria, avente ad oggetto: “ Ordinanza di sgombero immediato al rilascio ed alla riconsegna in favore dell'Amministrazione comunale delle piscine comunali site in via Delle Querce, nonché degli spazi esterni adibiti ad aree di parcheggio siti nell'area denominata Lottizzazione Cisternone ”;
2) ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che, nonostante l’ordinanza di questo T.a.r. n. 191/2019 di accoglimento dell’istanza cautelare, la ricorrente ha rilasciato spontaneamente l’impianto natatorio e ha poi dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Ritenuto di poter pronunciare la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio;

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