TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-18, n. 202401919
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 01919/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal-OMISSIS- in data 26 maggio 2021 con cui è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Andrea Gana e uditi, per le parti, l’avvocato Grofcich e l’avvocato dello Stato Cardin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il-OMISSIS- ha disposto, nei confronti del ricorrente medesimo, la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il-OMISSIS- – premesso che: A) l’interessato in data -OMISSIS- , «con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-, è stato -OMISSIS-di cui agli artt. 628, comma 1, e 582 codice -OMISSIS-» ; B) l’interessato rientra «nella previsione normativa di cui all'art. 13 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 286/98 che richiama l'art. 1 del D.L. 159/211, nella fattispecie della lettera c) che prevede “[...] coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di -OMISSIS- che offendono o mettono in pericolo l'integrità' fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità' pubblica [...]”» - valitati «i legami familiari in Italia e l'ambito di commissione del -OMISSIS-» ha disposto la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo, avvisando nel contempo l’interessato della facoltà di richiedere, entro 15 giorni, il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998.
2. Dell’impugnato decreto il ricorrente chiede l’annullamento lamentandone l’illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per violazione o errata applicazione dell’art. 9 commi 4 e 7, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998. In sintesi, il ricorrente contesta la valutazione di pericolosità sociale formulata dall’Amministrazione e la mancata valutazione dei propri vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa svolta e della prognosi favorevole sulla sua pericolosità sociale espressa dal Tribunale di Sorveglianza (nell’ordinanza con cui è stato concesso al ricorrente il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali per il periodo di -OMISSIS-).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 10 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che le suesposte censure possano essere trattate