TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-12-09, n. 201914057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-12-09, n. 201914057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914057
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 14057/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06203/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V F, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 12;

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

P D, G R, S C, P Z, Stefania Lopatriello, Paola V, Elisabetta Moretti, Adele Oliva, Vincenzo I, Fabrizio P, Veronica B, Nicoletta I, Antonia Giallongo, Monica G non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della disposizione Direttore Generale CONSOB n. 8/2018 recante "esiti dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di prima per l'anno 2015;

di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, in particolare: dell’Allegato n. 2 al verbale n. 1 della Giunta di scrutinio, ove sono stati definiti i criteri per lo scrutinio per valutazione comparativa per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1"' per l’anno 2015;
dei verbali in cui la Giunta di scrutinio ha attribuito i punteggi per le categorie di titoli ai candidati alle promozioni alla qualifica di funzionario di 1"' per l’anno 2015;
- del verbale in cui la Giunta di scrutinio ha disposto le promozioni alla qualifica di funzionario di 1"' per l’anno 2015;
dei rapporti valutativi degli anni 2013 e 2014 dei dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale negli anni 2013 e 2014, promossi alla qualifica di funzionario di 1"' per l’anno 2015;
dei rapporti valutativi degli anni 2013 e 2014 dei dipendenti assenti negli anni 2013 e 2014 per giustificativi di cui al D.Lgs. n. 151/2001, promossi alla qualifica di funzionario di 1"' per l’anno 2015;

nonché, per quanto possa occorrere, del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa” (adottato con Delibera n. 13859 del 4.12.2002 e ss. mm)"

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

della delibera n. 20513 del 5.7.2018 con la quale la Consob ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento;

di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, in particolare: delle note della Commissione del 14.5.2018 e del 25.6.2018 con cui la Giunta di scrutinio ha trasmesso rispettivamente le proprie osservazioni e poi le proprie osservazioni integrative sul ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente,


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La ricorrente, dipendente della Consob con qualifica di funzionario di seconda a partire dal 1° aprile 2011, ha prestato servizio quale Avvocato prima presso l’Ufficio Rapporti con la Magistratura e Contenzioso della Divisione Consulenza Legale dal 5 settembre 2005 al 30 settembre 2011 e, successivamente, nell’Ufficio Contenzioso Penale e Rapporti con la Magistratura della Consulenza Legale della CONSOB (a seguito della riorganizzazione) a partire dal 1° ottobre 2011 ad oggi;
ha concorso alla procedura di valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di prima, per la quale risultavano destinati n. 14 posti, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, prevista dal Regolamento del Personale Consob, sulla base della Delibera n. 19728/2016 come modificata dalle successive n. 19823/16 e 19918/17.

Con verbale n. 29 del 23 febbraio 2018, la Giunta di scrutinio ha approvato la graduatoria della predetta procedura, ove la ricorrente si è classificata al 18° posto con 90,50 punti, a soli 0,50 punti dai candidati classificati dall’11° al 14° posto e tutti promossi con 91,00 punti.

La ricorrente ha contestato l’esito della valutazione sia mediante ricorso gerarchico (definito negativamente con delibera n. 20513 del 5.7.2018, impugnata con motivi aggiunti) sia con il presente gravame.

La delibera sopraindicata è stata impugnata, unitamente agli atti presupposti (verbali delle operazioni svolte dalla Giunta di scrutinio, rapporti informativi annuali dei promossi), incluso il Regolamento del Personale CONSOB, formulando i motivi di censura così rubricati:

“1.) Violazione ed errata applicazione degli artt. 53 e 54 del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa” (adottato con Delibera n. 13859 del 4.12.2002 e ss. mm.) – Violazione e falsa applicazione dei vincolanti criteri di scrutinio in merito alle categorie A2 e D2 - Violazione dell’obbligo di motivazione – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà tra più atti;
2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 53 e 54 del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa” (adottato con Delibera n. 13859 del 4.12.2002 e ss. mm.) – Violazione e falsa applicazione dei vincolanti criteri di scrutinio in merito alla categoria B2 - Violazione dell’obbligo di motivazione – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà tra più atti;
3) Violazione dell’art. 8, comma 1, della Delibera CONSOB n. 17758/2011 – Violazione dell’art. 45 del Regolamento del Personale CONSOB - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., - Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti e loro erronea valutazione – difetto di istruttoria Sussidiaria impugnazione degli artt. 45 e 54, comma2, del Regolamento del Personale CONSOB;
4) Violazione degli artt. 22, comma 5, e 34, comma 6, del D.lgs n. 151/2001 – Violazione dell’art. 45 del Regolamento del Personale CONSOB - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., - Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, travisamento dei fatti e loro erronea valutazione – difetto di istruttoria – Sussidiaria impugnazione degli artt. 45 e 54, comma2, del Regolamento del Personale CONSOB”.

Si è costituita in giudizio la Consob, con memoria scritta.

Non si sono costituiti i controinteressati intimati.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera n. 20513 del 5.7.2018 con la quale la Consob ha definito negativamente il ricorso amministrativo, unitamente agli atti presupposti, insistendo, in particolare sui motivi di censura relativi all’illegittimità dell’equiparazione dei periodi di assenza per congedi di maternità e/o congedi parentali delle candidate I e G.

In vista della trattazione del merito la ricorrente ha prodotto una memoria conclusionale.

All’udienza pubblica del 28.5.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Prima di esaminare il merito del gravame, giova premettere un breve richiamo alla normativa che disciplina le promozioni del personale Consob.

Il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4.12.2002, modificato, da ultimo, con delibera 19431/2105 e 19727/2016, all’art. 2 distingue il personale appartenente alla carriera direttiva superiore (“di norma” preposto alla Direzione di Unità Organizzative secondo le previsioni dell’art. 3) - comprendente le qualifiche seguenti (in ordine decrescente): funzionario generale, condirettore centrale, direttore principale (preposti alla direzione di Divisioni), direttore e condirettore (preposti alla direzione di Uffici) –, da quello appartenente alla carriera direttiva inferiore - comprendente le qualifiche di primo funzionario, funzionario di prima (anch’essi possono essere preposti alla direzione di Uffici) e funzionario di seconda – per le quali sono previste diverse procedure di accesso.

Le promozioni nell'ambito della carriera direttiva sono disciplinate dall’art. 51 che prevede che queste “hanno luogo, a scelta per merito o mediante valutazione comparativa, per la qualifica immediatamente superiore e per il numero di posti annualmente determinato dalla Commissione”.

L’art. 53 prevede l’accesso alle qualifiche della carriera direttiva “inferiore”, tra cui la promozione alle qualifiche di funzionario di prima, che viene disposta dalla Giunta di scrutinio all'esito dello scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari di seconda con anzianità nella qualifica non inferiore a quattro anni, (comma 2);
anzianità che va computata facendo riferimento alla data di assunzione/promozione (come precisato dal comma 3). Avverso le predette promozioni è ammesso ricorso alla stessa Commissione, secondo le modalità stabilite.

Lo stesso Regolamento disciplina in modo estremamente accurato il procedimento stesso di valutazione, indicando criteri, parametri, indicatori e pesi e modalità di espressione delle valutazioni.

L’art. 54 detta le norme sullo scrutinio per valutazione comparativa, anche ai fini delle promozioni previste per le categorie di funzionari in parola, stabilendo che “ la Giunta di scrutinio di cui al successivo art. 55 determina preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione, fissando i punteggi da attribuire per le varie qualifiche, avuto riguardo ai seguenti titoli o categorie di titoli: a) per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a (nonché da questa alla qualifica di condirettore): «qualità del servizio prestato», risultato conseguito nella prova di cui al precedente art. 52, commi 2 e 3, «requisiti di preparazione professionale», «esperienza nella qualifica ricoperta», «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore».

Al secondo comma precisa che “Nella valutazione dei titoli o delle categorie di titoli considerati per lo scrutinio, i punteggi relativi alla «qualità del servizio prestato» ed ai «requisiti di preparazione professionale» di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, nonché quelli relativi al «rendimento», alla «gestione del personale» ed alla «cultura professionale» di cui alla lett. b) del comma precedente, sono attribuiti con riguardo agli ultimi due riferimenti valutativi annuali sulle prestazioni. A parità di merito, negli scrutini previsti dal presente articolo, costituisce titolo di preferenza l'anzianità secondo i criteri di cui al precedente art. 5”.

Viene inoltre stabilito il tetto massimo del punteggio assegnabile a ciascun criterio: il comma 6, con specifico riferimento allo scrutinio per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a, sancisce che “ i punteggi riservati alla «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore» ed alla «anzianità nella qualifica ricoperta» sono rispettivamente pari a 30 e a 4.”

Il successivo comma 7 stabilisce che “a ciascun titolo o categoria di titoli non può essere riservato un punteggio superiore ad 1/3 del punteggio complessivo dello scrutinio ”;
punteggio massimo che è fissato, dal successivo comma, a “99 punti per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a (e da questa alla qualifica di condirettore) ” precisando altresì che “ il punteggio minimo per conseguire l'idoneità alla promozione non può essere inferiore al 50% del punteggio massimo (la valutazione preliminare dell’idoneità, in quanto fase preliminare di ammissione allo scrutinio è disciplinata con attenzione, sia con riferimento ai requisiti minimi – per cui il comma 9 precisa che “Non sono considerati idonei i dipendenti che, a prescindere dal punteggio complessivo ottenuto, non abbiano conseguito almeno la metà dei punteggi massimi nella valutazione della «qualità del servizio prestato» o «del rendimento» e nella «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore»” ”, sia con riferimento alle garanzie formali e procedimentali, per cui il medesimo le comma 9 prevede condizioni che comportano la motivazione del giudizio negativo “qualora non venga assegnato al dipendente il punteggio minimo di idoneità per la «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore», nonostante che egli abbia conseguito tale punteggio per la «qualità del servizio prestato» o per il «rendimento»).

Viene inoltre precisata la fonte da cui desumere gli elementi di valutazione, chiarendo, al comma 10, che ”I titoli e le categorie di titoli sui quali si basa la valutazione dei dipendenti ai fini dello scrutinio devono risultare dai fascicoli personali;
se taluno di essi fosse escluso dalla valutazione, devono esserne indicati i motivi”.

L’art. 55 demanda la determinazione dei criteri di applicazione delle norme in questione alla Giunta di scrutinio.

Nella seduta del 10 maggio 2017, la Giunta di scrutinio ha individuato i criteri generali per lo scrutinio per valutazione comparativa, anche per la promozione dei funzionari di seconda alla qualifica di funzionario di prima, tenendo conto dei criteri adottati nella precedente tornata valutativa (scrutinio per la sessione di avanzamento per l’anno 2014) e della modifica introdotta per effetto della modifica dell’art. 54 del Regolamento del personale (che non prevede più la valutazione delle pubblicazioni a partire dalla tornata valutativa per l’anno 2015 con conseguente riduzione del punteggio massimo da 100 a 99 punti.

Detti criteri circoscrivono la discrezionalità valutativa dell’organo collegiale a cui sono demandate le operazioni di scrutinio (cioè la stessa Giunta) mediante il ricorso alla tecnica della cd. “griglia di valutazione”, in cui sono accuratamente individuati, per ciascun a categoria di titoli oggetto di valutazione, i parametri, gli indicatori e la gamma di punteggi attribuibili:

A. Qualità del servizio prestato - max punti 33: A.1 elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi - punti 12;
A.2 giudizio della Commissione- punti 21;
B. Requisiti di preparazione professionale- max punti 33;
B1 elementi desumibili dai rapporti informativi annuali punti 30 - B2 altri titoli punti 2;
B2 altri titoli 2;
C. Esperienza nella qualifica ricoperta- max punti 4;
D. Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore - max punti 30;
D.1 elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi- punti 9: D.2 giudizio Commissione- punti 21.

Per ciascun “gruppo” di elementi di valutazione è previsto che una parte del punteggio (A1, B1 e D1) sia attribuita in modo automatico, dovendo essere semplicemente “desunto” dai fascicoli personali, operando la “trascrizione” nella scheda di scrutinio secondo una tabella di corrispondenza – stabilita dalla Giunta di scrutinio nella stessa seduta in cui individua i criteri generali per lo scrutinio per valutazione comparativa – che consente di trasformare i giudizi attribuiti nei rapporti valutativi (nonché l’anzianità nella qualifica risultante dal fascicolo personale) in punteggi numerici.

Per quanto riguarda la categoria A Qualità del servizio prestato- la parte “vincolata” della scheda di scrutinio, “parte A.1 elementi di giudizio desumibili dalla Sezione III dei rapporti valutativi dell’ultimo biennio” (per la quale è attribuibile un punteggio massimo di punti 12;
6 punti per ciascun anno) è compilata in modo “automatico”, sulla base della seguente tabella: “A.

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