TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-01-20, n. 201701032
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Pubblicato il 20/01/2017
N. 01032/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14345/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14345 del 2015, proposto da:
I B, rappresentata e difesa dall'avvocato M S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, 24;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle determinazioni di cui alla nota 2.11.2015, prot. P19723/2015 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunicato alla sig.ra I B l'esclusione dal concorso pubblico a dieci posti di addetto ai servizi generali in prova, area I, livello economico iniziale, “non risultando, ovvero avendo omesso di dichiarare, il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2 secondo le modalità indicate dal punto 10 del 16° comma dell'art. 3 del bando di concorso”;
nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico indetto dal Consiglio Superiore della Magistratura a dieci posti di addetto ai servizi generali in prova, area l^, livello economico iniziale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4A Serie Speciale, n. 62 del 14 agosto 2015.
Fa presente che il gruppo di lavoro nominato dal CSM per la valutazione preliminare sulla ritualità e sulla ammissibilità delle domande di partecipazione al concorso nella seduta del 23 settembre 2015 ha ritenuto, in relazione alla sua domanda, “ insussistente la corrispondenza tra mansioni all'epoca esercitate e profilo professionale richiesto nel bando di concorso. Quanto alle funzioni come assistenti, suffraga tale impostazione lo stesso orientamento del Consiglio che, nel determinare, in via generale, il compenso per gli assistenti dei componenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lo ha parametrato a quello degli assistenti di ruolo ex B2 ”. E’ stato, quindi, adottato l’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, con la seguente motivazione: “ non risultando, ovvero avendo omesso di dichiarare, il possesso dei requisiti di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 secondo le modalità indicate dal punto 10 del 16° comma dell'art. 3 del bando di concorso ”.
Il ricorso è affidato al seguente unico motivo:
violazione dell'art. 35, comma 3 bis, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001 e della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 21 novembre 2013, n.