TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2009-08-26, n. 200901125
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Testo completo
N. 01125/2009 REG.ORD.COLL.
N. 07789/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 7789 del 2007, proposto da:
Soc Corfem Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Roma, via G. Pisanelli, 4;
contro
Azienda Policlinico Umberto I^ di Roma, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
PAGAMENTO SOMME. ESECUZIONE DEL GIUDICATO - SENTENZA N.22225/01 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la documentazione rimessa dal Commissario ad acta;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Mario Di Giuseppe e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10243 del 16.7/17.11.2008 di questa Sezione è stato accolto il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto è stato ordinato all’Azienda Policlinico Umberto I di Roma di pagare alla parte ricorrente le somme liquidate dal Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 22225 del 2001, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende, con accessori come per legge.
Con la stessa sentenza n. 10243 del 2008 è stato nominato Commissario ad acta la sig.ra M V, onde sostituirsi alla predetta Azienda sanitaria nella persistenza dell’inadempimento pur dopo spirato il termine assegnato per ottemperare alla sopra citata sentenza del Giudice di Pace di Roma, passata in autorità di cosa giudicata.
Poiché la predetta Azienda non adempieva spontaneamente all’ordine di pagamento di cui alla sopra citata sentenza di questo TAR, il predetto Commissario ad acta si è insediato nella funzione e, con provvedimento del 22.01.2009, ha adottato – in via sostitutiva – la necessaria determinazione di pagamento delle somme dovute in favore della parte ricorrente.
Senonchè la predetta Azienda non ha dato seguito alla sopra citata determinazione di pagamento e con nota n. 384 del 5 maggio 2009, ha fatto presente al Commissario ad acta che non intende pagare alcuna somma in favore della società Corfem s.r.l. poiché:
1)- è venuta a conoscenza della circostanza che in data 8 maggio 2001, a mezzo di verbale di assemblea straordinaria, era stata effettuata la scissione (ex art. 2504 octies cod. civ.) della società Corfem s.r.l. con