TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2009-08-26, n. 200901125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2009-08-26, n. 200901125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200901125
Data del deposito : 26 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07789/2007 REG.RIC.

N. 01125/2009 REG.ORD.COLL.

N. 07789/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 7789 del 2007, proposto da:


Soc Corfem Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Roma, via G. Pisanelli, 4;


contro

Azienda Policlinico Umberto I^ di Roma, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

PAGAMENTO SOMME. ESECUZIONE DEL GIUDICATO -

SENTENZA N.

22225/01 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la documentazione rimessa dal Commissario ad acta;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Mario Di Giuseppe e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO


Con sentenza n. 10243 del 16.7/17.11.2008 di questa Sezione è stato accolto il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto è stato ordinato all’Azienda Policlinico Umberto I di Roma di pagare alla parte ricorrente le somme liquidate dal Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 22225 del 2001, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende, con accessori come per legge.

Con la stessa sentenza n. 10243 del 2008 è stato nominato Commissario ad acta la sig.ra M V, onde sostituirsi alla predetta Azienda sanitaria nella persistenza dell’inadempimento pur dopo spirato il termine assegnato per ottemperare alla sopra citata sentenza del Giudice di Pace di Roma, passata in autorità di cosa giudicata.

Poiché la predetta Azienda non adempieva spontaneamente all’ordine di pagamento di cui alla sopra citata sentenza di questo TAR, il predetto Commissario ad acta si è insediato nella funzione e, con provvedimento del 22.01.2009, ha adottato – in via sostitutiva – la necessaria determinazione di pagamento delle somme dovute in favore della parte ricorrente.

Senonchè la predetta Azienda non ha dato seguito alla sopra citata determinazione di pagamento e con nota n. 384 del 5 maggio 2009, ha fatto presente al Commissario ad acta che non intende pagare alcuna somma in favore della società Corfem s.r.l. poiché:

1)- è venuta a conoscenza della circostanza che in data 8 maggio 2001, a mezzo di verbale di assemblea straordinaria, era stata effettuata la scissione (ex art. 2504 octies cod. civ.) della società Corfem s.r.l. con trasferimento alla società CORFEM INT. s.r.l. sia delle poste attive che di tutti i diritti e le obbligazioni esistenti o future della scissa Corfem s.r.l.;
peraltro, nella stessa assemblea era stata messa in liquidazione la società Corfem s.r.l. modificandone la denominazione in PHARMA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE;

2)- è venuta a conoscenza del fallimento pronunciato a carico della società CORFEM INT. s.r.l. con provvedimento n. 357 del 5 novembre 2008 del Tribunale Civile di Roma;

3)- l’Azienda Policlinico, sebbene creditrice della scissa società Corfem s.r.l., e quindi della società CORFEM INT. s.r.l. (giusta art. 1 del succitato verbale di assemblea straordinaria ed art. 2506 quater cod. civ.), non ha mai ricevuto alcuna notifica del preavviso di deposito di istanza di fallimento al fine di insinuarsi tempestivamente nel passivo della società CORFEM INT. s.r.l.;
pertanto ha chiesto al Giudice Delegato al fallimento di riaprire la verifica dello stato passivo della società CORFEM INT. s.r.l. al fine di consentirle la tempestiva immissione, finora preclusa.

Conseguentemente, il predetto Commissario ad acta, con nota 23 giugno 2009, ha chiesto istruzioni in ordine agli adempimenti esecutivi da adottare.

Tanto premesso, il Collegio considera che nel giudizio d’ottemperanza per l’attuazione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Ordinario, passato in autorità di cosa giudicata, il Giudice Amministrativo, una volta accertato, oggettivamente, il non ancora intervenuto pagamento delle somme oggetto del decreto stesso, è investito solo della funzione di garantire l’espletamento degli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza alcun onere di darsi carico delle ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata (cfr.: Cons. St., sez. VI, 29.1.2002 n. 480), e considera che, d’altra parte, l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo (cfr.: Cons. St., sez. IV, 7.5.2002 n. 2439).

Pertanto, nella presente fattispecie in cui la pretesa creditoria di parte ricorrente si basa su di una sentenza del Giudice Ordinario, rimasta in oppugnata e quindi passata in giudicato, con la quale è stata respinta l’opposizione al precedente decreto ingiuntivo e sono state liquidate le somme dovute alla stessa parte qui ricorrente, questo Giudice dell’ottemperanza non può darsi carico delle vicende successive alla ottemperanda sentenza del Giudice Ordinario, e rappresentate nella presente sede dall’Azienda Policlinico con la sopra richiamata nota n. 384 del 5.5.09;
tanto più che la sentenza del Giudice Ordinario, che nella presente sede deve essere eseguita, risulta adottata il giorno 30 marzo 2001 (pur se depositata in data successiva) e cioè ben prima del giorno 8 maggio 2001, giorno in cui l’assemblea straordinaria della società Corfem s.r.l. ha deliberato la scissione cui fa riferimento l’Azienda Policlinico e dalla quale sono derivate le vicende che la stessa Azienda oppone in questa sede onde non ottemperare al giudicato di che trattasi.

Peraltro, il Collegio non può evitare di rilevare che alla data di proposizione del ricorso qui in esame, cioè al 17 settembre 2007, non era ancora stato dichiarato il fallimento della società CORFEM INT. s.r.l., cui la qui ricorrente società Corfem s.r.l. avrebbe trasferito sia le poste attive sia tutti i diritti e le obbligazioni esistenti o future;
fallimento che, secondo la sopra citata nota n. 384 del 2009 pervenuta dall’Azienda Policlinico, sarebbe stato dichiarato con provvedimento n. 357 del 5 novembre 2008 del Tribunale Civile di Roma.

Tuttavia, poiché la notizia del fallimento in discorso è stata portata all’attenzione di questa Sezione dall’Azienda Policlinico con la sopra citata nota n. 384 del 2009, il Collegio ritiene opportuno disporre che il nominato Commissario ad acta dia comunicazione dell’esistenza del presente ricorso e della pendenza della relativa fase esecutiva al Giudice Delegato del fallimento della società CORFEM INT. s.r.l. ed al Curatore fallimentare dott. P G, come indicato nella predetta nota con studio in Roma alla via Leopoldo Serra n. 32, inviando loro copia della presente ordinanza.

Fermo quant’altro stabilito con la sentenza n. 10243 del 2008 di questa Sezione del TAR Lazio, appare opportuno sospendere, allo stato, la già intrapresa fase esecutiva del presente giudizio d’ottemperanza fino a quando il predetto Giudice Delegato del fallimento della società CORFEM INT. s.r.l. comunicherà a questo TAR i provvedimenti adottati in merito.

Spese al definitivo.

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