TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-23, n. 202400586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-23, n. 202400586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400586
Data del deposito : 23 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2024

N. 00586/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2022, proposto da
Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento e la declaratoria

della dissimulazione ( rectius : simulazione) del contratto di comodato, avente ad oggetto i locali di proprietà del Comune di Latiano, siti presso il fabbricato ex Casa Colonica, della superficie di mq. 1026 circa, composto da 18 vani utili a piano terra e da n. 21 locali accessori e servizi a piano terra, sottoscritto tra la Fondazione ricorrente e la U.S.L. Br5 (nonché, per continuità, le Aziende Sanitarie Locali succedutesi ad essa) in data 1° luglio 1992, e della conseguente riqualificazione del predetto rapporto nell’ambito del (dissimulato) contratto di locazione;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al pagamento, previo accertamento del relativo credito nei suoi confronti della parte ricorrente per la predetta causale, della somma pari ad euro 667.214,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale differenza tra l’importo di € 817.214,77, a titolo di rette non riscosse per l’assistenza a pazienti disabili avviati presso la C.R.A.P. gestita dalla Fondazione ricorrente, e l’importo indicato di € 150.000,00 quale valore del canone locativo, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 aprile 2017.


Visti il ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a. e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. M M e uditi l’Avv. E. Curto per la parte ricorrente, e l’Avv. P. Dimitoli per la A.S.L. di Brindisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2022, depositato in pari data, la Fondazione “Opera Bartolo Longo” - accreditata con il S.S.R. per svolgere attività di C.R.A.P. - ha riassunto ex art. 11 c.p.a. innanzi a questo T.A.R., il giudizio originariamente instaurato con atto di citazione del 24 luglio 2017 innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, e conclusosi con sentenza n. 1539 depositata il 1° dicembre 2021, con la quale è stata declinata la giurisdizione da parte dell’A.G.O., avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria della dissimulazione ( rectius : simulazione) del contratto di comodato del 1° luglio 1992, intercorso tra essa Fondazione e la U.S.L. Br5 (oggi A.S.L. Brindisi), da riqualificarsi nella fattispecie del (dissimulato) contratto di locazione e conseguente la condanna della Amministrazione intimata al pagamento, previo accertamento del relativo credito nei suoi confronti della parte ricorrente per la predetta causale, della somma pari ad euro 667.214,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale differenza tra l’importo di € 817.214,77, a titolo di rette non riscosse per l’assistenza a pazienti disabili avviati presso la C.R.A.P. gestita dalla Fondazione ricorrente, e l’importo indicato di € 150.000,00 quale valore del canone locativo, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 aprile 2017.

La Fondazione ricorrente ha esposto, in punto di fatto che, ai sensi dell’art. 1 del Capitolato, il rapporto di comodato di cui trattasi avrebbe avuto, natura di contratto a titolo gratuito (nel senso che non era stato pattuito alcun corrispettivo per l’utilizzo della struttura de qua ) e che, tuttavia, tutte le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie da sostenere sarebbero state, ai sensi dell’art. 4 del predetto Capitolato, a carico di essa ricorrente;
ha, poi, dedotto che, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato, l’Amministrazione si sarebbe riservata la facoltà di ricoverare in detta struttura, in qualsiasi tempo e per tutta la durata della relativa degenza, un paziente affetto da patologie psichiche, su indicazione del Dirigente del Dipartimento di Salute Mentale, senza alcun costo per la P.A..

Ciò posto, la Fondazione ricorrente, prospettando che, in realtà, il rapporto de quo avrebbe avuto natura onerosa di un contratto di locazione, ha dedotto che sussisterebbe, in proprio favore, un credito, quantificato, a suo dire, in complessivi Euro 667.214,77 (consistente nella differenza tra quanto asseritamente dovuto dall’Amministrazione intimata per le rette da essa non corrisposte per i pazienti affetti da malattie psichiatriche - Euro 817.214,77 - per il periodo 1.1.1993 al 30.4.2017, ed i canoni di locazione/valore locativo per il godimento dell’immobile de quo , quantificati, a suo dire, in complessivi Euro 150.000,00 per il medesimo periodo).

1.1. Per tali motivi, la Fondazione chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in premessa.

2. L’A.S.L. di Brindisi si costituiva nel predetto giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del A.G.O. in favore del G.A., in quanto la controversia avrebbe avuto ad oggetto un rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c ) c.p.a., nonché l’improponibilità della domanda, poiché non introdotta nelle forme di cui all’art. 447 bis c.p.c.;
nel merito, ha dedotto l’infondatezza della domanda attorea.

2. Con sentenza n. 1539/2021, depositata il 1° dicembre 2021, il Tribunale Civile di Brindisi ha declinato la propria giurisdizione in favore del G.A., in base all’assunto che la causa de qua , rientrerebbe tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c ) c.p.a., poiché avente ad oggetto l’accertamento della validità del rapporto concessorio intercorso tra le parti.

3. Con il ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a. in epigrafe, la Fondazione ricorrente ha, in sintesi, riproposto le medesime censure e conclusioni articolate innanzi l’A.G.O..

4. Con memoria depositata in data 19 aprile 2022, l’A.S.L. di Brindisi si è costituita nel presente giudizio, eccependo la piena validità del rapporto de quo , l’intervenuta prescrizione del credito e, comunque, l’infondatezza, nel merito, delle censure sollevate dalla Fondazione ricorrente.

5. Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

6. Il ricorso è manifestamente infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

6.1. Con le censure prospettate nel ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.c., la Fondazione ricorrente si duole, in sintesi, che il rapporto intercorso tra essa e la U.S.L. Br5 (oggi A.S.L. di Brindisi), basato sul contratto di comodato ( rectius , convenzione) concluso il 1° luglio 1992 - formalmente gratuito alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 del Capitolato - simulerebbe, in realtà, una locazione (onerosa) e che, conseguentemente, essa sarebbe creditrice della somma complessiva di Euro 667.214,77, ossia pari alla differenza tra quanto dovuto dall’Amministrazione per le rette non corrisposte (Euro 817.214,77) per i pazienti affetti da patologie psichiatriche avviati nel periodo 1.1.1993 al 30.4.2017, ed i canoni di locazione/valore locativo asseritamente da essa dovuti per il godimento dell’immobile de quo per il medesimo periodo (quantificati, a suo dire, in complessivi Euro 150.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Osserva il Collegio che, in disparte ogni valutazione sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’A.S.L. di Brindisi, il ricorso è sicuramente totalmente infondato nel merito, dal momento che, nel caso di specie, non si è presenza - come condivisibilmente rilevato anche dal G.O. (nella sentenza n. 1539/2021 resa “inter partes”) - di un contratto iure privatorum , ma di una vera e propria concessione amministrativa (di natura pubblicistica), trattandosi di un bene immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente pubblico - ex art. 830 del codice civile - in quanto destinato all’espletamento di un pubblico servizio, con la conseguenza che appare radicalmente impossibile configurare l’allegata simulazione del contratto di comodato indicando la locazione (iure privatorum) quale contratto dissimulato;
né, peraltro, la Fondazione ricorrente ha fornito, in questa sede, elementi probatori circa la prospettata simulazione (non vi è, infatti, alcuna prova da cui desumere l’esistenza del patto simulatorio), avendo essa apoditticamente dedotto che il rapporto intercorso tra le parti sarebbe stato caratterizzato da elementi di onerosità.

Ad ogni buon conto, il ricorso è infondato nel merito per le ragioni innanzi indicate, dal momento che la parte ricorrente si è limitata a riproporre innanzi a questo G.A. le medesime doglianze, come articolate davanti al G.O., senza in alcun modo esplicitare quali siano i profili di eventuale illegittimità della concessione amministrativa di cui trattasi. In difetto di qualsivoglia specifica deduzione sul punto, questo Collegio non può che ritenere pienamente valide ed efficaci le previsioni convenzionali contenute nella concessione de qua.

6.2. Per le ragioni sinteticamente suesposte, il ricorso deve essere respinto.

7. Tenuto conto della assoluta novità della questione oggetto della causa, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

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