TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202315285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-16, n. 202315285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315285
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 15285/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01753/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Anna, con domicilio eletto presso lo studio AU LI in Roma, piazza Enrico Fermi, 32;



contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

- del giudizio di inidoneità per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2009, comunicato il 14 dicembre 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale è stato giudicato inidoneo all’avanzamento di grado per l’anno 2009 sulla base della seguente motivazione: “ non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”, chiedendo l’accertamento del diritto di conseguire il grado superiore ed il relativo trattamento economico.

A sostegno del gravame ha articolato i seguenti motivi di illegittimità:

- “ Violazione art. 97 Cost. ”.

Il ricorrente lamenta che “ il provvedimento della Commissione Permanente di avanzamento si limita a ritenere genericamente il sig. -OMISSIS- non idoneo poiché < non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore>, tale cripta espressione non è sufficiente da sola a soddisfare l’onere motivazionale … mancando ogni riferimento a situazioni concrete ”.

Evidenzia inoltre che “ tale giudizio di non idoneità si pone inoltre in totale contraddizione con i giudizi positivi che il ricorrente ha sempre conseguito, da ultimo nell’anno 2009 ove il

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