TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 2023-05-22, n. 202300176
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Pubblicato il 22/05/2023
N. 00176/2023 REG.PROV.PRES.
N. 00332/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2017, proposto da
B.M.C.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
e Sofia Capital Merchant Limited, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti 8;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocato L M B, con domicilio eletto presso lo studio Benvenuti in Venezia, Santa Croce 205;
nei confronti
Villaggio Turistico Internazionale s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Barel ed Emilio Caucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Francesco Acerboni in Mestre, via Torino n. 125;
per l'annullamento
previa sospensione incidentale dell'esecutività
della concessione demaniale marittima ex art. 10 Reg. Cod. Nav. a favore di Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. " per una zona demaniale marittima avente una superficie di mq. 25.879,69 allo scopo di installare ombrelloni ed attrezzature da spiaggia, nonché nucleo attrezzato per i servizi e area scoperta per gioco e svago, nonché un'area noleggio natanti con il relativo corridoio di lancio ", rilasciata il 28 dicembre 2016, rep. n° 4475 al n° 9 reg. conc. anno 2016 nonché di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto dalle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 marzo 2017;
Rilevato altresì che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm. in data 28 giugno 2022, e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate;