TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-11-24, n. 201605454
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2016
N. 05454/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03730/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3730 del 2016, proposto da:
Edilgen S.p.A. e Fratelli Gentile Francesco e Raffaele Autotrasporti e Commercio Rottami Metallici S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., ciascuna in proprio e, rispettivamente, quale mandataria e mandante del costituendo R.T.I., rappresentate e difese dagli avvocati A P, C.F. PRSNTN75B27F839F, e L C, C.F. CRBLGU79E20F839Y, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, alla via Giosuè Carducci n. 37;
contro
Sogesid S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Mancusi, C.F. MNCPRI42A08H501O, e Antonella Persico, C.F. PRSNNL60E66F839N, coi quali è domiciliata in Napoli, alla piazza Municipio n. 64, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, ex art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
del provvedimento prot. C-02577 del 20.7.2016, con cui il presidente e amministratore delegato dalla Sogesid S.p.A. ha revocato l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la bonifica della discarica ex Cava Ranieri di Terzigno, già disposta in favore del R.T.I. ricorrente Edilgen - Fratelli Gentile;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio, con reintegrazione in forma specifica ovvero risarcimento per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sogesid S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi i difensori delle parti all'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 3 agosto 2016 e depositato il giorno seguente, la Edilgen S.p.A. e la Fratelli Gentile Francesco e Raffaele Autotrasporti e Commercio Rottami Metallici S.r.l., in proprio e, rispettivamente, quale mandataria e mandante del costituendo omonimo R.T.I. (in seguito anche R.T.I. Edilgen-Fratelli Gentile), hanno impugnato il provvedimento del 20 luglio 2016, con cui la stazione appaltante Sogesid S.p.A. ha revocato l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la bonifica della discarica ex Cava Ranieri di Terzigno, già disposta in loro favore.
1.1. La motivazione posta a base del gravato atto consiste nel fatto che, in sede di verifica condotta ai sensi dell’allora vigente art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, è emerso (come da nota del 23 maggio 2016) che la mandante Fratelli Gentile Francesco e Raffaele Autotrasporti e Commercio Rottami Metallici S.r.l. non avrebbe mantenuto la posizione di regolarità fiscale per tutto l’arco di svolgimento della gara (in particolare alla data del 17 settembre 2015), con conseguente carenza del requisito generale previsto dall’art. 38, comma 1, lettera g), del codice dei contratti pubblici – in base al quale sono esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti “ che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ” – dovendo peraltro considerarsi irrilevante l’eventuale regolarizzazione postuma.
1.2. A sostegno dell’azione il RTI Edilgen-Fratelli Gentile ha dedotto un unico motivo di diritto, così articolato in rubrica: violazione del principio di derivazione comunitaria del favor partecipationis – violazione dell’art. 38,