TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 2020-03-30, n. 202002305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 2020-03-30, n. 202002305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002305
Data del deposito : 30 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2020

N. 15797/2019 REG.RIC.

N. 02305/2020 REG.PROV.CAU.

N. 15797/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)


Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15797 del 2019, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alice Borchi, Pietro Contu, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2019/2020, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni;

Vista l'istanza cautelare del ricorrente da trattare, ai sensi dell’art. 84, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (recante, in particolare, “ nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa ”), secondo il rito di cui all’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase, che non appare al momento configurabile – nelle more della prossima trattazione collegiale ex art. 84, co. 1, D.L. n. 18/2020 – un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., tenendo altresì conto dei pronunciamenti resi da questo Tribunale in sede cautelare su contestazioni di analogo tenore riferite alla medesima procedura concorsuale per cui è causa (cfr., da ultimo, ex plurimis , le ordinanze della Sezione III, 3 marzo 2020 n. 1339, n. 1326 e n. 1320, 28 febbraio 2020 n. 1297, n.1288 e n.1274);

Ritenuto, pertanto, che la misura cautelare richiesta non possa essere concessa;

Ritenuto di fissare per la trattazione collegiale, ai sensi dell’art. 84, co. 1, D.L. n. 18/2020, la camera di consiglio del 6 maggio 2020;


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