TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-10-21, n. 202101840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-10-21, n. 202101840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101840
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2021

N. 01840/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, proposto da
S F M, A M, A M M, P M e A M A, rappresentati e difesi dall’avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza

del decreto cn. 5360/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Tenutasi la camera di consiglio in data 13 ottobre 2021, come specificato nel verbale, con relatore la dott.ssa M A;


Premesso che:

- i ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione intimata del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui la condanna al pagamento, a titolo di equa riparazione ex l. 89/2001, a S F M di euro 14.444,44, ad A M di euro 7.500,00, ad A M M di euro 8.944,44, a P M di euro 8.944,44 e ad A M A di euro 2.166,67, oltre interessi al tasso legale dal 19 gennaio 2016, nonché al rimborso delle spese della procedura, liquidate in euro 3.566,93 quanto al primo giudizio di merito, in euro 2.838,53 quanto al giudizio di legittimità e in euro 3.391,44 quanto al giudizio di rinvio, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.;

- i ricorrenti domandano altresì la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo;

- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;

Rilevato che:

- tale decreto ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione;

- dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 669/1996;

- i creditori hanno inviato

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