TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-10-21, n. 202101840
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Pubblicato il 21/10/2021
N. 01840/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, proposto da
S F M, A M, A M M, P M e A M A, rappresentati e difesi dall’avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto cn. 5360/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Tenutasi la camera di consiglio in data 13 ottobre 2021, come specificato nel verbale, con relatore la dott.ssa M A;
Premesso che:
- i ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione intimata del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui la condanna al pagamento, a titolo di equa riparazione ex l. 89/2001, a S F M di euro 14.444,44, ad A M di euro 7.500,00, ad A M M di euro 8.944,44, a P M di euro 8.944,44 e ad A M A di euro 2.166,67, oltre interessi al tasso legale dal 19 gennaio 2016, nonché al rimborso delle spese della procedura, liquidate in euro 3.566,93 quanto al primo giudizio di merito, in euro 2.838,53 quanto al giudizio di legittimità e in euro 3.391,44 quanto al giudizio di rinvio, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
- i ricorrenti domandano altresì la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
Rilevato che:
- tale decreto ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione;
- dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 669/1996;
- i creditori hanno inviato all’amministrazione resistente le richieste di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. 89/2001 e dalla presentazione delle stesse sono decorsi sei mesi;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, dunque, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, oltre gli interessi legali fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese – ove documentate – per il ritiro delle copie e per la notificazione del decreto e per il pagamento dell’imposta di registro, il tutto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di condannare l’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità mora, in misura pari agli interessi legali, da calcolare sul capitale per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’eventuale insediamento del commissario ad acta;
- di nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
Ritenuto, ancora, che:
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo;
- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni sessanta concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive;b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale;c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento;d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 cod. proc. civ. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.;