TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-05-24, n. 202301199
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2023
N. 01199/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del -OMISSIS- e notificato a mani il 16 febbraio 2023, in relazione alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 103, co. 1 d.l. 34/2020.
Si è costituita l’amministrazione per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il Collegio, fatto l’avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha riservato la decisione.
2. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione resistente ha ritenuto ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro la circostanza che il richiedente sia stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti (detenzione di 1 grammo) ai sensi dell’art. 73, co. 5 d.lgs. 309/1990, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nel 2017, con pena di mesi quattro di reclusione e multa di € 2.000, con beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, la Questura ha notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, contestando che la citata sentenza di condanna sia ostativa al