TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-03-22, n. 201700288
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Pubblicato il 22/03/2017
N. 00288/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01497/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati R d G e C S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 24/B;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
dell’atto 04.05.2007 prot. n. -OMISSIS-con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la difesa del suolo, ha diffidato il ricorrente a risarcire i danni provocati all’ambiente in relazione ai fatti contestati nel procedimento penale R.G. n. -OMISSIS-pendente avanti la Procura di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con articolato ricorso notificato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la nota del 4 maggio 2007 con la quale il predetto Ministero, a fronte del procedimento penale n.-OMISSIS-Rgnr pendente innanzi al Tribunale di -OMISSIS- a carico del Sig. -OMISSIS-, ha diffidato il medesimo Sig. -OMISSIS-, anche ai fini interruttivi del termine di prescrizione, a risarcire tutti i danni provocati all’ambiente per i fatti contestati, ai sensi dell’art. 311 D.Lgs n.152/2006, con espressa riserva di quantificazione dei suddetti lamentati danni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva nota prot. n.-OMISSIS- del 7 gennaio 2014, il Ministero resistente ha evidenziato che il Sig. -OMISSIS-, con riguardo al reato de quo , è stato assolto con formula “ perché il fatto non sussiste ” con sentenza dell’11 ottobre 2006 pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia e passata in giudicato.
All’udienza del 23 febbraio 2017 il Collegio, alla presenza delle parti, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione relativa all’inammissibilità del ricorso, per esser stato impugnato non un provvedimento amministrativo ma una mera diffida.
Alla successiva udienza del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. per originaria carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato non ha natura provvedimentale, né è esplicazione di alcun pubblico potere, trattandosi di una mera lettera di diffida, non solo di evidente natura privatistica, ma anche non immediatamente lesiva (stante l’espressa riserva di futura quantificazione dei lamentati danni), con la quale il Ministero resistente, lungi dall’irrogare alcuna sanzione, ha soltanto provveduto a mettere in mora, ai fini interruttivi del termine di prescrizione, il Sig. -OMISSIS-, diffidandolo al risarcimento dei danni arrecati all’ambiente in conseguenza del reato all’epoca ascritto all’odierno ricorrente (e dal quale quest’ultimo è stato poi successivamente assolto).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.