TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-09-14, n. 201102905

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-09-14, n. 201102905
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201102905
Data del deposito : 14 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00586/1996 REG.RIC.

N. 02905/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00586/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 586 del 1996, proposto da:
G.E.T. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Maria Cosentino, con domicilio eletto presso Alfonso Maria Casentino, Avv in Reggio Calabria, c/o Uffici G.E.T. via V.Emanuele 71;

contro

Comune di Taurianova;

per l'annullamento,

previa sospensiva

della delibera del Consiglio Comunale di Taurianova n. 13 dell'1/2/96 con la quale, tra l'altro, si è deciso di revocare le deliberazioni del medesimo Consiglio Comunale n. 91 del 14/11/94 e n. 32 del 24/4/1995 e di "esperire apposita licitazione privata tra le imprese iscritte all'Albo dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali di cui all'art. 32 del Decreto legislativo 15/11/93 n. 507" per affidare in concessione la gestione del servizio per l'accertamento o la riscossione dei canoni di consumo acqua potabile e annessi canoni di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue e di ogni altro atto propedeutico, connesso, conseguenziale o successivo, ivi inclusa la nota del Sindaco di Taurianova prot. n. 6595 del 22/3/96 pervenuta alla G.E.T. il 25 successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 giugno 1996;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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