TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-07-18, n. 201203467

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-07-18, n. 201203467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203467
Data del deposito : 18 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02549/1999 REG.RIC.

N. 03467/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02549/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.2549/1999 R.G. proposto dal Sig. R N, rappresentato e difeso dall’Avv. E S ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Croce Rossa n.21;

contro



ASL

Napoli 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. C S e M V ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli;

per la declaratoria

del diritto al compenso per lavoro straordinario dal gennaio 1997 al giugno 1998.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’

ASL

Napoli 2;

Viste le note di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere G N alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto parte ricorrente di essere Dirigente di I° livello – fascia A Chirurgia generale presso il Presidio Ospedaliero S. Maria delle Grazie di Pozzuoli e presso l’Ospedale di Procida e di aver prestato tra il 1997 ed il 1998 prestazioni di lavoro straordinario retribuite solo in parte, cioè in n. di 65 su complessive n.274, così come non sono state retribuite 63 ore di straordinario prestate tra il 1° ed il 30 giugno 1998. Con istanza del 10/1/1997 veniva richiesta la corresponsione delle spettanze retributive dovute, ma nulla è stato risposto, per cui si rivendica il diritto al pagamento di 272 ore di lavoro straordinario tra il 1997 ed il 1998 come preventivamente autorizzate dall’ASL.

L’

ASL

Napoli 2 si è costituita per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente rivendica il diritto alla retribuzione per ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.

2. Il Collegio ritiene in via generale di osservare che le prestazioni di lavoro straordinario si caratterizzano per essere facoltative ed effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro ed essere, come tali, soggette al potere organizzatorio dell’Amministrazione datrice di lavoro (Cass. Civ., SS. UU., 25.10.1996, n.9336);
la pretesa della parte ricorrente è dunque qualificabile come diritto soggettivo solo in quanto la prestazione sia avvenuta in base ad una deliberazione autorizzativa, valida ed efficace (T.A.R. Basilicata, 6.8.1999, n. 313) per cui, fino a quando l’Ente non esercita il potere autoritativo di scegliere se ed entro quali limiti autorizzare lo svolgimento di attività di lavoro straordinario, saranno configurabili solo delle posizioni di interesse legittimo, con relativa inammissibilità di azioni di accertamento e di condanna (T.A.R. Basilicata, 29.10.1999, n.553;
24.9.1999, n.390). In altri termini è possibile estendere al caso di specie il principio per il quale nessun compenso per ulteriori prestazioni, anche facoltative, può essere riconosciuto in assenza di una formale autorizzazione da parte del datore di lavoro, in quanto solo attraverso questa autorizzazione può essere verificata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali, nel rispetto dell'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, V, 9.3.2010, n.1370;
n.844 del 2009;
IV, n.2282 del 2007;
V, 24.9.1999, n.1147;
IV, 14.2.1994, n.139;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26.3.2001, n.242;
29.9.2000, n.1531;
T.A.R. Marche, 27.10.1994, n.292;
T.A.R. Toscana, 27.12.1994, n.459).

2.1 La Sezione ritiene in definitiva di aderire all’orientamento secondo il quale l’organizzazione delle prestazioni di lavoro deve avvenire attraverso la predisposizione di orari e turni, mediante la programmazione dei piani di lavoro e prescrivendo altresì la loro verifica con sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio, tali da assicurare che dette prestazioni siano rese in aggiunta rispetto all’orario nomale (Cons. Stato, V, 15.11.1999, n.1911);
solo l’Amministrazione può deliberare di retribuirle nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati, in quanto solo ad essa spetta la valutazione ed il controllo preventivo circa la compatibilità finanziaria nonché, una volta deliberato lo svolgimento di tali prestazioni entro i tetti massimi di ore e di retribuzione, la verifica delle stesse attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio anche in funzione del conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. Nella fattispecie, a parere del Collegio, il ricorso merita accoglimento nella misura in cui, con un’autorizzazione ex ante, si è verificata una specifica determinazione dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione, al controllo, al riconoscimento ed alla qualificazione delle prestazioni del servizio in maggiorazione di orario, materializzandosi un’effettiva e preventiva autorizzazione ad effettuare prestazioni lavorative in eccedenza rispetto all'orario ordinario. Solo nella misura in cui parte ricorrente era sta comandata preventivamente a prestare servizio ed era stato specificato che detto turno doveva intendersi in regime di straordinario, dovrà essere corrisposta la relativa retribuzione, ciò perché vi era stata una autorizzazione formale e preventiva allo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario ad attestare la sussistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse del servizio nel rispetto del principio di cui all'art.97 della Cost.,ricorrendo gli estremi di una previa e complessa attività organizzatoria e programmatoria da parte dell’Amministrazione.

3.1 Solo in questa misura va riconosciuto il diritto al pagamento del prescritto compenso, oltre accessori come per legge, atteso che parte ricorrente ha diritto agli interessi legali sugli importi nominali relativi alle differenze retributive decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo rateo fino alla data di effettivo adempimento;
la rivalutazione, poi, dovrà concernere il solo importo nominale delle differenze relative ai singoli ratei e va computata con riferimento all’indice di rivalutazione operante al momento della data di deposito della presente sentenza.

4. Il Collegio, in conclusione, ritiene di accogliere il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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