TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-10-20, n. 201600674
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Pubblicato il 20/10/2016
N. 00674/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01656/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2015, proposto da:
S I, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 59;
contro
QUESTURA DI BRESCIA, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del decreto del Questore di Brescia del 20 marzo 2015 (notificato il 2 luglio 2015), con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
1. La Questura di Brescia, con decreto del 20 marzo 2015 (notificato il 2 luglio 2015), ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno a causa della mancanza di un reddito adeguato.
2. Contro il diniego il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 24 luglio 2015 e depositato il 29 luglio 2015. Nel ricorso si sottolinea, in particolare, che il ricorrente è stato assunto il 22 maggio 2015 dalla ditta Ashman Service di S P in qualità di addetto al volantinaggio.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Questo TAR, con ordinanza cautelare n. 1835 del 5 ottobre 2015, ha disposto una tutela monitorata (messa alla prova nella pendenza del ricorso), invitando la Questura a rilasciare al ricorrente un titolo di soggiorno che consentisse lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, e precisando che la nuova attività lavorativa avrebbe potuto costituire elemento sopravvenuto sanante ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 anche ai fini della decisione di merito.
5. In data 19 agosto 2016 il ricorrente, a dimostrazione dell’attività lavorativa svolta dopo la pronuncia cautelare, ha prodotto la CU 2016 rilasciata dalla ditta Ashman Service di S P, l’estratto conto INPS, e alcune buste paga del 2016.
6. La Questura, tuttavia, ha replicato depositando in data 26 agosto 2016 la relazione della Polizia Locale di Brescia del 20 giugno 2016, nella quale si espone che all’indirizzo della sede legale il nome della ditta del datore di lavoro non era indicato sui campanelli e sulle cassette della posta, e che nessuno ha risposto al citofono. Di qui il sospetto circa l’inesistenza della struttura aziendale.
7. Il ricorrente, a sua volta, ha depositato in data 13 ottobre 2016 una dichiarazione del signor S P datata 27 settembre 2016. Il datore di lavoro conferma il proprio indirizzo, che è anche la sede legale della ditta, nonostante la mancanza di indicazioni sulla cassetta della posta.
8. A questo punto, è necessario disporre istruttoria per chiarire se la ditta Ashman Service di S P sia operativa. La Questura è quindi invitata a dare uno specifico incarico alla DTL per lo svolgimento di un’ispezione, che dovrà stabilire se l’attività aziendale sia effettiva, e se nell’ambito di tale attività sia verosimile la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con le caratteristiche (ore lavorate, retribuzione) risultanti dalle buste paga.
9. Per il deposito della relazione della DTL presso la segreteria del TAR è fissato il termine del 10 dicembre 2016. La trattazione cautelare proseguirà nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.