TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201501716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201501716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201501716
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01651/2008 REG.RIC.

N. 01716/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01651/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2008, proposto da:
L E C, rappresentato e difeso dagli avv.ti A B, C C, con domicilio eletto presso A B in Torino, Via Principi D'Acaja, 47;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 1° Btg Carabinieri "Piemonte";

per l'annullamento

del provvedimento n. 158/4 prot. del 20/7/2008, con cui il Comandante della prima Compagnia del 1° BTG Carabinieri "Piemonte" comminava la sanzione disciplinare del rimprovero;

del provvedimento n. 293/10 prot. del 2/10/2008 comunicato in data 3/10/2008, di rigetto del ricorso gerarchico 18/07/2008;

di tutti gli atti comunque anteriori o successivi, comunque connessi, noti ed ignoti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata il 2 novembre 2015 e la dichiarazione resa a verbale dal difensore di parte ricorrente all’udienza pubblica del 19 novembre 2015 , in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito a coltivare il ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Preso atto che parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del giudizio, così come dichiarato dal proprio difensore all’udienza pubblica del 19 novembre 2015, giusta relativo verbale;

Ritenuto di compensare le spese di lite;

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