TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-07-10, n. 201708155
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2017
N. 08155/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07932/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7932 del 2006, proposto da:
PI RA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lucilla Forte, Roberto Guidi, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Guidi in Roma, via Pasubio N. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto dispositivo n. 1975/2006 di recupero somme legge 42/2000
e l’accertamento del diritto all’attribuzione del relativo premio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 3 maggio 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente premette di essere Ufficiale della M.M.e di aver conseguito il brevetto di pilota militare di elicottero a seguito della frequenza di un corso post-brevetto presso il II° gruppo elicotteri Catania, presso cui è stato assegnato svolgendo attività operative e conseguendo diploma di benemerenza per l’attività svolta in occasione dell’eruzione dell’Etna del 1992.
Con il ricorso in esame egli agisce in giudizio per ottenere, in ragione del titolo di cui è in possesso e delle funzioni svolte, il riconoscimento del premio di cui all’art. 1 della legge n. 42 del 28.2.2000, che gli era stato inizialmente attribuito per il primo periodo di ferma volontaria biennale (con atto dispositivo n. 1/2003 nella misura di €. 15.493) e per il secondo periodo (con atto dispositivo n. 939/2005 per €. 9.296 mai erogato in mancanza di adozione del formale decreto di definitiva attribuzione del premio) delle quali l’Amministrazione ha chiesto la restituzione con l’atto dispositivo n. 1975 del 24.5.2006, che viene contestualmente impugnato.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 42 del 28.2.2000 nonché della CM n. 12 dell’11.5.2000; 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza; 3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di affidamento, ingiustizia manifesta; 4) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e carenza di procedimento.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione, ritualmente intimata.
Con ordinanza n. 4743 del 2006 è stata accolta l’istanza cautelare sulla base del riconoscimento del periculum in mora.
All'udienza pubblica del 3.5.2015 la causa è passata in decisione.
Con il ricorso in esame il ricorrente fa valere il diritto alla corresponsione del premio previsto dall’art. 1 della legge n. 42 del 28.2.2000, affermando di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine prescritti, in quanto appartenente alla categoria dei piloti Ufficiali in servizio permanente, in possesso del brevetto di pilota militare, di aver ultimato la ferma obbligatoria nel 1994, di aver maturato un’anzianità di servizio di 17 anni.
L’Amministrazione nega la spettanza di tale beneficio opponendo che “per piloti militari deve intendersi quel personale che (…) ha concluso l’iter addestrativo che lo rende impiego di velivoli a pieno carico operativo in qualunque condizione metereologica” e che non avendo il ricorrente conseguito il predetto titolo (aggiuntivo), in quanto non ha completato il prescritto iter formativo, che ne ha impedito l’impiego nella componente aeromobile della MM., sicchè, essendo stato impiegato esclusivamente nella componente navale (non in servizio aereo), non può essere considerato tra i destinatari della norma.
Il ricorrente ritiene illegittimo l’operato dell’Amministrazione, che avrebbe abusivamente posto ulteriori condizioni rispetto a quelle stabilite dalla norma in parola, senza alcun fondamento normativo ed in contrasto con la ratio perseguita dal legislatore: l’esigenza di fronteggiare l’esodo riguarda i piloti più giovani, meno quelli anziani (meno appetibili per le compagnie di trasporto aereo private), sicchè solo nei confronti di questi ultimi si richiede l’ulteriore titolo dell’abilitazione al pilotaggio “di velivoli a pieno carico operativo in qualunque condizione metereologica”; qualificazione aggiuntiva che invece non avrebbe ragione di essere prescritta nei confronti dei piloti più giovani.
Quanto all’ulteriore condizione, introdotta dall’Amministrazione, dell’impiego effettivo nella componente aeromobile della MM., il ricorrente denuncia l’insufficiente attività istruttoria svolta dall’Amministrazione, che non si sarebbe avveduta del fatto che egli ha conseguito un corso post-brevetto presso il II° gruppo elicotteri Catania e che ha svolto attività operative presso tale struttura (come attestato dal diploma di benemerenza per l’attività svolta in occasione dell’eruzione dell’Etna del 1992). Inoltre, contesta in radice la ragionevolezza di questa ulteriore condizione, evidenziando che l’impiego del personale militare dipendente dal Comando competente per cui l’interessato non potrebbe essere danneggiato dalla mancata attività nella competente aeromobile, disposta unilateralmente dalle linee gerarchiche.
In conclusione la posizione della PA, ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di una carente attività istruttoria, che avrebbe impedito all’Amministrazione di rilevare l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detto premio. Infine lamenta che, anche nell’ipotesi di non spettanza delle relative somme, l’Amministrazione non avrebbe potuto richiederne la restituzione, stante l’affidamento incolpevole ingenerato dal decreto di concessione del premio. Tali circostanze e osservazioni avrebbero potuto essere fatte valere dall’interessato in sede procedimentale se l’Amministrazione non avesse agito in violazione delle garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241/90.
Infine rileva un errore materiale, nell’atto dispositivo di recupero impugnato, di trascrizione della data dell’atto dispositivo con cui era stato concesso il premio.
Il Collegio ritiene che, a parte quest’ultimo rilievo, del tutto irrilevante, in quanto non influire sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, prima di esaminare la questione della effettiva spettanza al