TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2021-01-14, n. 202100024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2021-01-14, n. 202100024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100024
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00606/2020 REG.RIC.

N. 00024/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2020, proposto da


Fallimento Carena S.p.A. Impresa di Costruzioni, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati E F, I R D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previe misure cautelari

- del provvedimento prot. CDG-0667923-U del 14.12.2020, adottato da ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Marche, recante Ordinanza di sgombero dell'area di cantiere relativo a “S.S. n. 4 Via Salaria – Lavori di adeguamento del tratto Trisungo – Acquasanta Terme 1° Lotto – 2° Stralcio dal km 151+000 al km 153+780” (doc. n. 2), notificato in data 14.12.2020;

- di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. G M;


Rilevato e considerato:

- che dopo il passaggio in decisione dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché l’obbligo di sgombero del cantiere, da parte dell’ex appaltatore, risulta essere previsto direttamente dalla legge (art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006) e dalle corrispondenti norme contrattuali, per cui la stazione appaltante non esercita alcun potere autoritativo nel pretenderne l’adempimento;

- che, quest’ultima, ha invece il potere (previsto dalle citate disposizioni) di assegnare un termine (anche nell’interesse dell’obbligato) prima di esercitare il potere (anch’esso previsto dalle citate disposizioni) di eseguire lo sgombero d’ufficio addebitando all’ex appaltatore i relativi oneri e spese;
poteri che, tuttavia, vengono esercitati in esecuzione di un rapporto negoziale paritetico;

- che si rende quindi necessario dare avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., affinché possano svolgere le relative deduzioni rendendo anche opportuno fissare una nuova camera di consiglio all’esito della quale il ricorso potrebbe essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a.;

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