TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-15, n. 201902106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-15, n. 201902106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902106
Data del deposito : 15 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2019

N. 02106/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06333/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6333 del 2013, proposto da A M M, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F F e F F non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 18.09.12 recante la nomina dei vincitori del concorso alla qualifica di primo dirigente della polizia di stato con conseguente ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente;

nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso in riassunzione, a seguito dell’ordinanza del Tar per la Sardegna n. 397/2013, la ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’interno in data 18 giugno 2012, recante la nomina dei 54 vincitori del concorso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato e la conseguente ammissione al corso di formazione, nonché gli atti relativi allo scrutinio per merito comparativo e, in particolare, le valutazioni espresse nella scheda valutativa relativa alla propria posizione e i criteri di massima determinati dal Consiglio di amministrazione per il triennio 2010/2012, nella parte in cui sono stati assegnati sino a 24 punti per la categoria V.

La ricorrente premette, in fatto, di essere Vice Questore aggiunto e di operare come reggente dal 1° aprile 2006 presso il Compartimento della Polizia postale di Cagliari, svolgendo, in concreto, mansioni dirigenziali da oltre sei anni.

Riferisce che, a seguito dello scrutinio per merito comparativo nell’ambito della procedura per cui è causa, le è stato assegnato il punteggio di 82,55, non sufficiente per il superamento del concorso e conseguente ammissione al corso di formazione.

Ritenendo l’illegittimità degli atti impugnati, in ragione dell’applicazione dei criteri di massima predeterminati dal Consiglio di amministrazione per il triennio 2010/2012, deduce con unico articolato motivo di ricorso, eccesso di potere per sviamento, travisamento del fatto e contraddittorietà rispetto ai criteri predeterminati per l’esercizio in capo alla commissione della discrezionalità nell’attribuzione del punteggio previsto per la categoria V;
violazione e falsa applicazione dei criteri di massima stabiliti per lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo;
disparità di trattamento nell’attribuzione discrezionale del punteggio previsto per la categoria V;
illogicità e irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

Contesta l’attribuzione di punti 9,45 su 16 per la categoria 5b), con la quale deve essere valutata la presumibile capacità di espletamento con affidabilità e competenza le funzioni previste per la qualifica da conferire, tenendo conto della completa personalità dello scrutinando e della disponibilità manifestata verso le esigenze del servizio e del profilo della mobilità quale risultante da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti, alla stregua della valutazione effettuata per la categoria 5a), ove ha invece ottenuto un punteggio quasi massimo (7 su 8), ancorché i previsti parametri da utilizzare siano simili, con conseguente irragionevolezza del giudizio espresso nei propri confronti e contraddittorietà in cui è incorsa l’Amministrazione rispetto ai dati fattuali su cui deve fondarsi la valutazione. Si sarebbe, poi, perpetrato un evidente travisamento del fatto da parte della Commissione che non avrebbe tenuto in conto la circostanza oggettiva e documentata che la ricorrente ha già dimostrato in concreto l’attitudine necessaria per lo svolgimento delle funzioni (in qualità di reggente sin dal 1° aprile 2006 presso il Compartimento della Polizia Postale di Cagliari) che avrebbe dovuto indurre alla attribuzione del massimo punteggio per la categoria 5b). Ancora, evidenzia la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che ha attribuito punteggi maggiori ad altri candidati, tra cui, a titolo esemplificativo, la dr.ssa B, che, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore nelle prime quattro categorie, ha poi scavalcato la ricorrente grazie al punteggio ottenuto per la V categoria, con conseguente utilizzo di un metro valutativo non omogeneo.

Chiede, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati, con ogni effetto in ordine alla r estitutio in integrum attraverso la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, previdenziali e assicurativi, oltre al risarcimento dei danni consequenziali.

Si è costituita in resistenza l’Avvocatura Generale dello Stato che, in difesa dell’intimato Ministero dell’interno, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo stato notificato a tutti i controinteressati che hanno conseguito la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato, non ritenendo idonea la notifica solo ad alcuni di questi;
nel merito, ha eccepito comunque l’infondatezza delle esposte censure.

Non si sono, invece, costituite le controinteressate intimate, F F e F F.

L’adito Tribunale, con ordinanza n. 7795/2013 del 1° agosto 2013, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, individuati nei soggetti collocati nella graduatoria oggetto di impugnativa, con autorizzazione ad avvalersi dei pubblici proclami.

Quindi, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. E’ oggetto di contestazione lo scrutinio per merito comparativo effettuato nell’ambito della procedura indetta dal resistente Ministero dell’interno per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2012 nel cui ambito la ricorrente, Vice Questore Aggiunto, ha ottenuto un punteggio complessivo (82,55) non utile a conseguire la nomina.

La tesi propugnata si incentra sulla illegittimità della valutazione operata nei propri confronti, assumendo in proposito la violazione dei criteri a tal fine predeterminati, avendo ottenuto punteggi elevati solo in relazione alle categorie I, II, III e IV, nel cui ambito si fa riferimento a parametri oggettivi, mentre in relazione alla categoria V, ove il punteggio non è ancorato a dati predeterminati ma è affidato alla discrezionalità della Commissione valutatrice, la valutazione è stata immotivatamente ben inferiore alla media di tutti gli altri punteggi assegnati (solo 9,45 su 16).

2. Preliminarmente il Collegio deve dare atto che la ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio, come formulato con l’ordinanza n. 7795/2013 sopra richiamata, per cui il ricorso è procedibile.

Sempre in via preliminare il Collegio deve respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, dovendo ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio, a mente dell’art. 27 del c.p.a., ove il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei contraddittori necessari, ben potendo il contraddittorio essere poi integrato per ordine del giudice, come avvenuto nel caso di specie.

3. Tanto chiarito in via pregiudiziale, e prima di passare all’esame delle censure avanzate dalla ricorrente, si ritiene utile la ricostruzione della disciplina applicabile alle operazioni di scrutinio relative alla progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (recante norme sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato), si è stabilito che l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato avviene per l'80% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, cui è ammesso il personale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore aggiunto;
per il rimanente 20% dei posti, l'accesso avviene mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari con la qualifica di vice questore aggiunto o che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo (art. 7).

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 335/1982, (recante l'ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), lo scrutinio per merito comparativo consiste in un giudizio sulla completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi, tenendo conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

L'articolo 62, ultimo comma, del citato d.P.R. n. 335/82, precisa che il Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione, in relazione alle singole carriere (c.d. criteri di massima), secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 6, del d.lgs. n. 334/2000.

All'esito dello scrutinio, la Commissione per la progressione in carriera (prevista dal richiamato art. 59, d.lgs. n. 334/2000, poi istituita con il d. m. 15 gennaio 2002, n. 5) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari scrutinati ed il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria come proposta ovvero adotta motivate decisioni difformi rispetto alla proposta della Commissione.

Per quanto di rilievo nella presente causa, i criteri relativi al triennio 2010/2012 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2010 in cui si è stabilito che sarebbero stati presi in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data cui si riferiva lo scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione professionale, per i quali si è stabilito di prescindere da ogni limite di tempo;
quindi, il quinquennio preso in esame per l'effettuazione dello scrutinio oggetto di contestazione (riferito al 31.12.2011) è quello 2006-2010.

In base ai criteri di valutazione applicabili al caso di specie, i titoli valutabili risultano suddivisi in cinque categorie, cui corrisponde un punteggio complessivo massimo.

Per le prime quattro categorie, il punteggio da attribuire risulta vincolato, con la determinazione di un punteggio specifico per ciascun titolo o complesso di titoli raggruppati per categoria omogenea.

Per la categoria V, invece, è prevista l'attribuzione di un punteggio discrezionale, da assegnare in ragione delle qualità delle funzioni svolte dallo scrutinato con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio (sottocategoria V-a) e dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire (sottocategoria V-b).

Ai fini in parola devono essere presi in considerazione tutti gli elementi desumibili dai precedenti di servizio dello scrutinato, con riferimento a tutta la carriera, con particolare attenzione per le vicende più recenti nel tempo.

Le cinque diverse categorie di titoli valutabili nelle quali sono suddivisi i 100 punti complessivi astrattamente attribuibili in sede di scrutinio, sono stati individuati come nel dettaglio di seguito esposto:

- Categoria I: Rapporti informativi e giudizi complessivi dell'ultimo quinquennio e (per il personale con qualifica dirigenziale) schede di valutazione dell'attività dirigenziale - fino a pp. 57.50, da attribuire secondo un criterio rigidamente prefissato in relazione alle risultanze numeriche dei rapporti informativi annuali;

- Categoria II: Particolari incarichi e servizi svolti (fuori dalle normali mansioni d'ufficio) - fino a pp. 4.00, divisi nelle sottocategorie che seguono (i punteggi vengono prefissati da apposite tabelle in relazione alle diverse tipologie di incarichi): II-a Incarichi particolari svolti presso la sede di servizio - fino a pp. 1;
II-b Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d'esame - fino a pp. 1;
II-c Incarichi di partecipazione a comitati e gruppi di lavoro - fino a pp. 1;
II-d Ulteriori incarichi particolari - fino a pp. 1;

- Categoria III: Altri titoli - fino a pp.

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