TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-02-23, n. 202300064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-02-23, n. 202300064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300064
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00064/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2023, proposto da
Tania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G O, G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Udine, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Udine n. 79/2022 del 07.12.2022 notificata alla società Tania S.p.a. in data 03.01.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Udine;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento – ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, commi 4 e 4- bis del T.U.E.L. – con cui il sindaco di Udine ha ordinato di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile sito in via Vittorio Veneto n. 6 (identificato catastalmente al N.C.E.U. Foglio 39 Mappale 168 sub. 11-12-13-14-15).

1.1. Con unico motivo, la ricorrente lamenta i vizi di “violazione dell’articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico degli enti locali;
eccesso di potere per assoluta carenza di attività istruttoria e di motivazione”
. A tale proposito, rileva che il provvedimento non menziona la società, né permette di comprendere a che titolo essa sia coinvolta nella vicenda, che il “concreto pericolo di pregiudizio all’incolumità della sicurezza pubblica” è ricavato da un provvedimento giurisdizionale emesso nell’ambito di un contenzioso al quale la stessa è estranea, che non è fornita prova dell’urgenza e indifferibilità dell’intervento,

2. Il Comune di Udine, nelle proprie difese, rappresenta che l’ordinanza è stata emanata per prevenire il rischio di un cedimento strutturale dell’edificio condominiale e quindi notificata a tutti i proprietari di unità immobiliari, chiamati a rispondere civilmente delle conseguenze dell’eventuale crollo. Evidenzia che uno di questi comproprietari si è effettivamente attivato, in esecuzione dell’ordinanza, producendo una perizia che esclude l’esistenza di un pericolo imminente.

2.1. Eccepisce pertanto la carenza di interesse in capo all’attuale ricorrente, che, al pari degli altri proprietari, era chiamata unicamente ad attivarsi per far eseguire le verifiche statiche, nel suo stesso interesse.

2.2. Nel merito, argomenta per l’infondatezza del ricorso, evidenziando che sussistono tutti i presupposti per l’emanazione della misura.

3. All’udienza in camera di consiglio del 22.02.2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. Ha chiesto, inoltre, chiarimenti alle parti in merito all’interesse ad agire e alla sua permanente esistenza. Le parti hanno in proposito argomentato come da verbale. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Preliminarmente, sussiste l’interesse ad agire della ricorrente avverso l’ordinanza qui impugnata.

4.1. Per effetto del provvedimento, infatti, è sorto in capo alla Società l’obbligo giuridico di attivarsi “alla messa in sicurezza dell’edificio”, entro un termine perentorio (pari a 30 giorni) e attraverso lo svolgimento di ben determinate attività ( “effettuare le valutazioni strutturali di eventuali lesioni …”, “ripristinare la resistenza del fabbricato originario”) . Tale obbligo, per il grado di specificità e le particolari conseguenze derivanti dalla sua violazione – si pensi, oltre alla conseguenze di natura amministrativa, alla possibile rilevanza penale dell’inerzia, ai sensi dell’art. 650 c.p. – non può sovrapporsi a quello di manutenzione della cosa comune (art. 1004 c.c.), di esclusiva rilevanza civilistica e non predeterminato nel suo contenuto, né tantomeno considerarsi il mero riflesso della responsabilità solidale dei proprietari dell’edificio nei confronti di eventuali terzi danneggiati (art. 2053 c.c.), che consegue alla violazione del diverso – e di portata generale e indeterminata – dovere di neminem laedere .

4.2. Il provvedimento ha inciso, dunque, sulla sfera giuridica della ricorrente, fondando il suo diritto di azione costituzionalmente tutelato, senza che possa a contrario valorizzarsi un’asserita coincidenza di interessi – ad evitare il paventato crollo – tra i proprietari di unità immobiliari e l’amministrazione comunale.

4.3. Il Comune resistente, nella memoria del 16.02.2023, ha poi ridimensionato la portata del pericolo, dando atto della produzione di un elaborato tecnico in cui “viene in larga parte smentito l’allarme strutturale” (pag. 4 della memoria). Tale allegazione non incide sulla permanenza dell’interesse della ricorrente a contestare l’ordinanza, che non è stata formalmente revocata.

5. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

5.1. Il provvedimento risulta, infatti, insufficientemente motivato, nel suo fare riferimento ad un decreto del giudice che non viene allegato, né riportato nel suo contenuto sostanziale. Non risultano, pertanto, intellegibili né l’entità del pericolo che ha giustificato la misura, né il ruolo della società nella sua causazione, né le sue concrete possibilità di intervento. Ne deriva, altresì, l’impossibilità di perimetrare il contenuto degli obblighi di attivazione e ripristino incombenti sulla stessa.

5.2. Non può, al contempo, ritenersi tale deficit motivazionale ininfluente, perché rimediabile attraverso l’esercizio del diritto di accesso. Tale onere risulta evidentemente incompatibile – e logicamente inconciliabile – con l’urgenza del provvedimento, che avrebbe reso necessaria una chiara rappresentazione del pericolo e degli strumenti per farvi fronte.

6. Anche l’istruttoria che ha preceduto la misura appare carente e inadeguata alla situazione. L’ordinanza sembra infatti fondarsi esclusivamente sul provvedimento del giudice civile, unica fonte di conoscenza menzionata nella motivazione, mentre non risulta alcuna autonoma iniziativa del Comune volta ad accertare la situazione di fatto e a valutare l’entità del pericolo (la cui gravità è stata infatti ben presto smentita dalla perizia di parte).

7. A tale proposito, è necessario ricordare che la natura atipica, come anche il carattere contingibile e urgente dell’ordinanza ex art. 54 T.U.E.L. non alleggeriscono, ma semmai rafforzano, gli obblighi istruttori e motivazionali dell’amministrazione ( ex multis, Cons St., sez. II, 22 aprile 2021, n. 3260 ), i quali non possono essere validamente assolti ex post, nella sede giurisdizionale, attraverso le allegazioni difensive e il deposito di documenti in giudizio ( Cons. St., sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448).

8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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