TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-19, n. 202403338

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-19, n. 202403338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403338
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 03338/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11403/2018 REG.RIC.

N. 11414/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11403 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da C N, rappresentata e difesa dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 1;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Nonché
sul ricorso numero di registro generale 11414 del 2018, proposto da Marco Ceccato, rappresentato e difeso dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D T in Roma, viale delle Milizie 1;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo n.r.g. 11414 del 2018:

- del D.M. 597/2018 relativo alla procedura per la costituzione di graduatorie nazionali utili all'attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni Afam nella parte in cui all'art. 2, co. 1, ai fini dell'ammissione, definisce il requisito dell'anzianità accademica di insegnamento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CECCATO MARCO il 6\2\2019:

- della GRADUATORIA NAZIONALE della procedura di cui al D.M. 597/2018.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo n.r.g. 11403 del 2018:

- del D.M. 597/2018 relativo alla procedura per la costituzione di graduatorie nazionali utili all'attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni Afam nella parte in cui all'art. 2, co. 1, ai fini dell'ammissione, definisce il requisito dell'anzianità accademica di insegnamento;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOCILLI CECILIA il 6\2\2019:

- della GRADUATORIA NAZIONALE della procedura di cui al D.M. 597/2018.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018, con il quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha disciplinato la costituzione di graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi di docenza, sia a tempo indeterminato che determinato, nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM) di cui all’art. 1, della legge n. 508/1999.

1.1. La questione controversa è rappresentata dall’art. 2, co. 1 del decreto in questione, nella parte in cui, nel prevedere che alla procedura possano partecipare solo gli aspiranti docenti che abbiano effettuato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n. 249/2010, non riconosce la possibilità che tale esperienza professionale possa essere maturata presso istituti di pari livello situati in altri Paesi europei.

1.2. Al riguardo, i ricorrenti hanno evidenziato come il bando impugnato sia conforme a quanto disposto a monte dalla legge di bilancio per l’anno 2018, ossia dall’art. 1, co. 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ma che tale normativa primaria sia contrastante con il diritto unionale in materia di libera circolazione dei lavoratori e debba pertanto essere disapplicata.

In merito, hanno altresì rilevato come con riferimento ad una precedente procedura di formazione di altre graduatorie sempre afferenti al settore AFAM, indetta con il d.m. n. 526/2014 in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 19, co. 2 della legge n. 104/2013, alcune pronunce del giudice amministrativo avrebbero già riconosciuto la violazione del diritto UE nella parte in cui il bando non prevedeva la possibilità di far valere i periodi di servizio maturati all’estero per l’accesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza, sentenze nn. 13269/2015, 13675/2015, 11368/2015).

In sintesi, hanno dedotto i seguenti motivi:

I) violazione dell’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dell’art. 3 del Regolamento europeo del 5 aprile 2011, n. 492, dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana ed eccesso di potere;

II) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, dell’art. 35, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 24 del d.lgs. 150/2009.

2. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio chiedendo il respingimento delle domande avanzate dai ricorrenti in quanto infondate.

Secondo la prospettazione dell’amministrazione, il decreto ministeriale gravato non potrebbe essere considerato illegittimo, in quanto ha disciplinato la procedura di costituzione delle anzidette graduatorie sulla scorta di quanto previsto dalla richiamata legge di bilancio relativa all’anno 2018, venendo così in rilievo un potere amministrativo interamente vincolato dalla normativa primaria, adottata al fine di superare il precariato storico dello specifico settore.

Tale precipua finalità risulta evincibile dall’interpretazione delle disposizioni contenute nell’anzidetta legge di bilancio, dove il suo art. 1, co. 655 ha operato un rinvio, ai fini dell'individuazione delle istituzioni presso le quali deve essere svolto il servizio ritenuto utile per l'inserimento nelle graduatorie, al precedente comma 653 che, a sua volta, ha disposto “ Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ”.

Detti finanziamenti, in particolare, sono riferiti ai capitoli di bilancio delle Istituzioni AFAM statali (Conservatori di musica, Accademie di Belle arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)) destinati al pagamento degli stipendi del personale docente.

2.1. In buona sostanza, così come già rilevato in passato da questo Tribunale (cfr. sentenza n. 14363/2019), l’art. 1, co. 655 della legge n. 205/2017, ai fini della individuazione delle Istituzioni nelle quali è stato svolto il servizio rilevante ai fini della costituzione delle graduatorie, rimanda al precedente comma 653 il quale, da parte sua, prevede uno stanziamento di bilancio finalizzato esclusivamente al superamento del precariato nelle Istituzioni AFAM statali, derivandone che i requisiti per l'ammissione alla procedura debbano essere necessariamente maturati presso tali istituti.

Tale collegamento con uno specifico impegno finanziario, secondo l’amministrazione, sarebbe ex se sufficiente per differenziare la procedura in questione da quella indetta con il d.m. n. 526/2014, rendendo inconferenti rispetto al caso di specie i precedenti favorevoli citati dalla parte ricorrente.

2.2. Da ultimo, il Ministero intimato ha precisato come non sarebbe comunque ipotizzabile alcuna violazione dell’art. 45 TFUE, né tantomeno del regolamento europeo n. 492/2011, posto che nell’odierna fattispecie non pare ravvisabile alcuna disparità di trattamento fondata sulla nazionalità degli aspiranti alla partecipazione alla procedura, tenuto conto che il contestato requisito di partecipazione risulta applicabile sia ai cittadini italiani che agli stranieri, senza alcuna distinzione.

2.3. Del resto, sempre a parere dell’amministrazione resistente, riconoscendo la possibilità a soggetti che abbiano svolto esperienze di insegnamento in altri Stati dell’Unione Europea di partecipare alla procedura in questione, verrebbe snaturata la ratio dell’intervento normativo nazionale, inteso a favorire il superamento del precariato nell’ambito delle istituzioni AFAM statali mediante la formazione di graduatorie a vantaggio di docenti che abbiano maturato in tali istituti, e non all’estero, la propria pregressa esperienza professionale.

3. Con le ordinanze nn. 6480/2018 e 6483/2018 questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari dei ricorrenti ritenendo che “ la ratio della disposizione di cui al combinato disposto dei commi 656 e 653 dell’art. 1 della l. 205/2017 pare, a una sommaria cognitio, limitare alle sole istituzioni statali dell’AFAM l’inclusione in graduatoria al fine del superamento del precariato che le riguarda, come del resto risultante dall’esame della relazione tecnica di cui ai lavori parlamentari ”.

Le menzionate ordinanze sono

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi