TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202411997
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2024
N. 11997/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15281 del 2022, proposto da Maxi Zoo Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato R D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V A, L M e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Pomezia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota Prot. n. CDG. ST RM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0626925.13-09-2022, con cui Anas s.p.a. ha negato il rilascio dell'autorizzazione all' installazione di n.1 insegna di esercizio recante il logo con la scritta “MAXI ZOO” presso il Parco Commerciale “Parco 51”, sito in SS 148 Via Pontina, km 27+800 lato SX; nonché di tutti gli atti ad esso preordinati, conseguenti e comunque connessi, ancorché non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue.
La Società Maxi Zoo italia s.p.a. (di seguito anche solo Società), in data 17 dicembre 2021, ha presentato ad Anas s.p.a. (di seguito anche solo Anas o Amministrazione) un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’affissione di un’insegna di esercizio sul muro perimetrale del fabbricato del Parco Commerciale “Parco 51”, sito lungo la Via Pontina, all’altezza del km 27,800, sul lato destro in direzione Roma.
Ad esito dell’istruttoria Anas comunicava, con nota del 25 gennaio 2022, un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90.
La Società, a mezzo del proprio difensore, in data 14 febbraio 2022, inoltrava ad Anas le proprie osservazioni in merito al preavviso di rigetto che, tuttavia, non venivano ritenute dall’Amministrazione idonee a superare le criticità rilevate. Anas quindi emetteva un provvedimento di diniego che veniva motivato come segue:
- « (…) per ogni singola attività commerciale è consentita l’installazione di una sola insegna di esercizio in corrispondenza dell’accesso, sulla strada in fregio alla quale è direzionato l’impianto pubblicitario. Si comunica inoltre che ogni tipo di impianto pubblicitario, installato così come richiesto dalla domanda in oggetto, prospicente alla via Pontina non risulta essere conforme all’art. 23 del CdS (…)» ;
« (…) ulteriori insegne non possono essere autorizzate in quanto le stesse avrebbero natura pubblicitaria. Infatti la richiesta attiene ad insegna che sarebbe visibile sempre dalla SS 148 “Pontina” e non sarebbero attinenti ad un differente accesso al parco commerciale (…) »;
- «(…) gli impianti, se installati così come richiesto dalla Ditta, non sarebbero risultati conformi all’art. 23 comma 1 del CdS il quale cita testualmente “non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” (…) ».
2. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022, la Società ha chiesto l’annullamento del richiamato diniego e degli atti ad esso presupposti, affidando il gravame alle seguenti censure:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del Codice della Strada e dell’art. 47 e 48 del Regolamento di attuazione del medesimo Codice della Strada. Grave difetto di istruttoria e palese eccesso di potere per erroneità nei presupposti, manifesta illogicità e irragionevolezza ”;
“2 ) Violazione di legge per contrasto con art. 23 del Codice della Strada sotto diverso profilo ”;
“ 3) Eccesso di potere e difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ”;
“ 4) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, erronea motivazione e difetto d’istruttoria ”.
Con il primo motivo di ricorso, in particolare:
- viene contestato l’inquadramento, effettuato da Anas, della pluralità di insegne di esercizio come forma di pubblicità; una suddetta interpretazione, in tesi, non sarebbe supportata dal tenore letterale dell’articolo 23 codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e degli artt. 47 e 48 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495);
- si osserva come “ in merito alla pluralità delle insegne, non è chiaro dove si palesi la regola scritta che imporrebbe di attenersi all’installazione sul fabbricato di una sola insegna di esercizio per attività esercitata. Infatti, a riguardo, la normativa citata dall’Ente è del tutto insoddisfacente e non attinente alle conclusioni alle quali l’Ente addiviene, non consentendo nel modo più assoluto di individuare da dove provenga tale principio ”.
Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con il comma 7 dell’art. 23 del codice della strada, il quale si limita a vietare la pubblicità