TAR Firenze, sez. III, decreto presidenziale 2021-05-07, n. 202100208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, decreto presidenziale 2021-05-07, n. 202100208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100208
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2021

N. 00520/2021 REG.RIC.

N. 00208/2021 REG.PROV.PRES.

N. 00520/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2021, proposto da
Impresa Individuale Lorenzetti Alessandro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente di Supporto Tecnico - Amministrativo Regionale Estar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione n. 522 del 31/03/2021 emessa da ESTAR - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale avente ad oggetto ““Appalto specifico per la fornitura di “DPI delle vie respiratorie Mascherine FFP3” destinati alle AASS della Regione Toscana. Comunicazione annullamento aggiudicazione””;

.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;

Visto l’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, recante “ Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti ”;

Rilevato che per la trattazione del ricorso in esame è fissata la camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021;

Vista l’istanza depositata in data 6 maggio 2021 (ore 14:38), con cui il difensore della parte resistente ha chiesto che la causa sia discussa oralmente mediante collegamento da remoto;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 cit., la suindicata istanza deve essere « depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito »;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza sia stata tardivamente presentata, ma che nella specie sussistano i presupposti per disporre d’ufficio la discussione orale (art. 4 cit., comma 1, settimo periodo);



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