TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-28, n. 201802214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-28, n. 201802214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802214
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2018

N. 02214/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02552/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dagli avvocati F T e D G, con domicilio eletto presso lo studio Tedeschini, in Roma, Largo Messico, 7;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

A P, S B, F P G e R C non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2015 al n. 3205, con il quale è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato l’avv. A P;

- della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2015;

- del “verbale di riunione” della IV Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 41 dell’11 dicembre 2015;

- del parere espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con la delibera n. 177 del 18 dicembre 2015;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2015 “all’esito di una valutazione diretta alla scelta del magistrato più idoneo all’incarico, tenuto conto anche di quanto espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella formulazione del proprio parere”;

integrato da motivi aggiunti depositati il 30 novembre 2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 6125 del 24 maggio 2017;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato alla compiuta definizione nel merito del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato S S avverso gli atti del procedimento conclusosi con il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2015, recante la nomina dell’avv. A P quale Presidente del Consiglio di Stato.

Il ricorso è stato parzialmente definito con la sentenza di questa Sezione n. 6125 del 2017 – confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4717 del 2017 – che in parte ha dichiarato inammissibili e in parte ha respinto la maggior parte delle censure proposte, riservando l’esame delle rimanenti all’esito del compimento di incombenti istruttori.

2. Le vicende del procedimento di nomina censurato dal ricorrente possono essere così riassunte:

- a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio di Stato G G, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri della vacanza della carica di Presidente del Consiglio di Stato a decorrere dal 1° ottobre 2015, richiedendo di adottare i conseguenti provvedimenti;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 4 dicembre 2015, ha chiesto al Consiglio di Presidenza di indicare una “rosa” di cinque magistrati, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 22, primo comma, della legge n. 186 del 1982;

- nella seduta dell’11 dicembre 2015, la Quarta Commissione del Consiglio di Presidenza ha adottato, con tre voti favorevoli e un astenuto, una delibera in cui ha dichiarato: “ di rendere il parere per la nomina del Presidente del Consiglio di Stato indicando al Presidente del Consiglio dei Ministri i seguenti magistrati, graduati tra loro nella posizione di cui infra, in esito alla valutazione della rispettiva posizione in ruolo nonché dei meriti e delle attitudini di ciascuno rispetto alla specifica funzione di cui trattasi: 1. S B; 2. A P; 3. F P G; 4. S S; 5. R C ”;

- tale delibera è stata approvata nella seduta plenaria del Consiglio di Presidenza in data 17 dicembre 2015;

- in data 29 dicembre 2015 è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2015, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato A P.

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Presidente S S ha impugnato il già richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2015, di nomina dell’avv. A P quale Presidente del Consiglio di Stato, nonché gli atti del procedimento di nomina, ossia: la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2015; il “ verbale di riunione ” della Quarta Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 41 dell’11 dicembre 2015; il parere espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con la delibera n. 177 del 18 dicembre 2015; la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2015 “ all’esito di una valutazione diretta alla scelta del magistrato più idoneo all’incarico, tenuto conto anche di quanto espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella formulazione del proprio parere ”.

Contro tali atti, il ricorrente ha articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, poi integrate con la proposizione di motivi aggiunti, a seguito dell’acquisizione, mediante apposita istanza di accesso, della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2015, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.

4. Definendo parzialmente il giudizio, con la sentenza n. 6125 del 2017, questa Sezione:

- ha dichiarato inammissibili, per carenza delle condizioni soggettive della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere, le doglianze (formulate sia nell’atto introduttivo che nei motivi aggiunti) dirette a censurare il decreto del Presidente della Repubblica e la delibera del Consiglio dei Ministri per non avere esternato le ragioni per cui si sarebbero discostati dall’indicazione (contenuta nella delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa) del Presidente S B, Presidente di Sezione più anziano in ruolo, quale magistrato da nominare per la carica di Presidente del Consiglio di Stato;

- ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, i motivi diretti a lamentare che la Presidenza del Consiglio abbia chiesto e ottenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa l’indicazione di una rosa di candidati, anziché di un solo nome;

- ha dichiarato inammissibile per irrilevanza (e, in parte, anche per manifesta infondatezza) la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge n. 186 del 1982 prospettata in via subordinata dal ricorrente sotto il duplice profilo secondo cui: a) la norma, ove interpretata nel senso di escludere che il Consiglio di Presidenza debba rendere un parere (non solo obbligatorio, ma anche) vincolante avente ad oggetto la designazione del magistrato da nominare – e di rimettere, quindi, in definitiva la nomina alla valutazione discrezionale del Governo – violerebbe l’articolo 108, secondo comma, Cost., secondo cui “ la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali ”; b) la stessa indipendenza garantita dall’articolo 108, secondo comma, Cost. verrebbe meno ammettendo la possibilità di disattendere la consuetudine di nominare il Presidente del Consiglio di Stato secondo l’anzianità dei Presidenti di Sezione che non hanno demeritato;

- ha dichiarato inammissibile il motivo diretto a lamentare che il Presidente Patroni Griffi sarebbe stato inserito nella cinquina sebbene non in possesso del requisito di aver svolto per almeno cinque anni funzioni direttive;

- ha dichiarato infondata nel merito la censura diretta a lamentare che la seduta della Quarta Commissione del Consiglio di Presidenza, inizialmente pubblica, sarebbe stata illegittimamente trasformata in “segretissima”, con ordine di allontanamento “extra omnes”, senza verbalizzazione e senza il personale di segreteria a ciò addetto;

- ha ritenuto infondate le censure specificamente rivolte avverso la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 2015, volte a sostenere sia la sussistenza di alcune violazioni del regolamento interno del Consiglio dei Ministri sia l’inversione dell’ iter procedimentale specificamente previsto dall’articolo 22 legge n. 186 del 1982;

- ha ritenuto opportuno, al fine di scrutinare la censura di difetto di istruttoria – fatta valere come vizio proprio della “cinquina” con graduazione dei nominativi contenuta nel parere del Consiglio di Presidenza e come vizio derivato della deliberazione del Consiglio dei Ministri e del successivo decreto del Presidente della Repubblica recante il provvedimento di nomina impugnato – acquisire copia dei fascicoli personali del ricorrente, del controinteressato e ogni altro documento che ha costituito oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Presidente al fine di rendere il parere in contestazione.

5. Come anticipato, la decisione di

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