TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-03-28, n. 201200587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-03-28, n. 201200587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200587
Data del deposito : 28 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00302/2012 REG.RIC.

N. 00587/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00302/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2012, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avv. A D F, con domicilio eletto presso A D F Avv. in Salerno, via Casarse, 3 c/o Valisena;

contro

Questura della Provincia di Salerno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

Per l’annullamento del provvedimento 24 novembre 2011 con il quale il Questore di Salerno ha fatto divieto all’attuale ricorrente di far ritono nel Comune di San Giovanni a Piro per anni uno,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura della Provincia di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.

2-Con articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 7 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 nonché il vizio di eccesso di potere per insufficienza istruttoria, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia, quest’ultima anche a causa della mancanza di proporzionalità , osservando che l’impugnato foglio di via obbligatorio risulterebbe basato su un giudizio di pericolosità sociale formulato con riferimenti a fatti di ben scarso rilievo e senza comunque indicare comportamenti attuali che effettivamente rendano necessario il suo allontanamento da S. Giovanni a Piro.

3-A parere del Collegio, risulta innanzitutto infondata la censura di violazione degli artt. 7 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto tali norme non impongono all’Amministrazione di disporre l’audizione personale dell’interessato ogni qualvolta lo stesso la richieda;
dalle norme citata nasce infatti solo l’obbligo, nella fattispecie osservato, di acquisire e prendere in considerazione le osservazioni scritte che l’interessato intende formulare.

4-Anche gli altri motivi risultano privi di fondamento:

Il provvedimento in controversia è stato adottato ai sensi dell'art. 2, primo comma, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 il quale, nel testo modificato dall'art. 3 L. 3 agosto 1988 n. 327, prevede che il Questore può rimpatriare con foglio di via obbligatorio le persone - appartenenti alle categorie individuate nel precedente art.

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