TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-05, n. 202400637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-09-05, n. 202400637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400637
Data del deposito : 5 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2024

N. 00637/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00493/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 493 del 2020, proposto da
NA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Ricci, Raffaela Rotondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Preci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mariani Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni 80/B;



per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 34 del 29 luglio 2020, notificata al ricorrente in data 30 luglio 2020, avente ad oggetto “Sisma 2016 - Ordinanza contingibile ed urgente per finalità di protezione civile - revoca ordinanza sindacale di inagibilità: Ord. n. 128 del 03/04/2017 Fraz. Piedivalle ”, con la quale il Comune di Preci ha revocato l’ordinanza di inagibilità n. 128 del 3 aprile 2017, avente ad oggetto l’abitazione del sig. IO NA;

nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e conseguenziale, ivi compreso il provvedimento adottato dalla Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del territorio, Ambiente e Protezione civile, prot. n. 142644 del 24.08.2020, di revoca dell’assegnazione del M.A.P.R.E. – modulo abitativo prefabbricato rurale – al sig. IO NA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Preci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. NA IO impugna l’ordinanza contingibile e urgente per finalità di protezione civile del Comune di Preci n. 34 del 29 luglio 2020 - con la quale il Sindaco revocava la precedente ordinanza n. 128 del 3 aprile 2017 che dichiarava inagibile l’abitazione del ricorrente- rendendo il fabbricato nuovamente agibile. Nel frattempo il ricorrente e la propria famiglia avevano trovato una sistemazione temporanea nel M.A.P.R.E. - Modulo Abitativo Prefabbricato Rurale Emergenziale – messo a disposizione dalla Regione Umbria, in quanto titolare di impresa agricola (sita in Preci, frazione di Piedivalle) dedita sia alla coltivazione di terreni che all'allevamento di asini.

2. E’ necessario premettere in fatto che la frazione Piedivalle del Comune di Preci, a seguito degli eventi sismici occorsi dal 24 agosto al 31 ottobre del 2016, veniva dichiarata “zona rossa” con ordinanza comunale n. 170 del 1° novembre 2016; la Protezione Civile eseguiva quindi dei sopralluoghi nelle zone colpite e in data 27 gennaio 2017 verificava l’agibilità degli edifici, tra i quali di quello di proprietà del ricorrente, che nella relativa scheda AeDES veniva valutato con le sigle “A-F” ovvero “ Edificio agibile reso inagibile dal rischio esterno per potenziali crolli degli edifici limitrofi fortemente lesionati dal sisma ”. Il Sindaco del Comune di Preci, al fine di tutelare la pubblica incolumità, adottava dunque l’ordinanza contingibile e urgente n. 128 del 03 aprile 2017, nella quale dichiarava l’inagibilità degli edifici compresi nella zona rossa di Piedivalle, tra cui la proprietà IO, e ne vietava l’utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate dalla Protezione Civile.

3. Su richiesta del ricorrente, il Comune di Preci incaricava l’Ing. Paolo Caporicci di effettuare un sopralluogo, avvenuto il 21 giugno 2018, all’esito del quale il tecnico redigeva una relazione da cui emergeva la presenza di umidità e muffa in tutto l’edificio, nonché la presenza di acqua sulla pavimentazione nel piano seminterrato, e vi si affermava che “tale situazione attuale lascia pensare ad un moto di filtrazione dal basso verso l’alto, e da monte verso valle, dovuto a variazioni delle condizioni indisturbate del sottosuolo dovute alle scosse sismiche del 24 agosto 2016 ”.

4. A quel punto il Comune chiedeva un sopralluogo ulteriore al Centro Protezione Civile della Regione Umbria, che però, con nota del 19 ottobre 2018, faceva presente che l’abitazione del sig. IO era stata già verificata due volte con scheda Aedes, di cui una definitiva, la n. 80099 del 27 gennaio 2017, la quale aveva esito A-F (ovvero “A”, agibile in sé, ed “F”, inagibile per rischio dovuto agli immobili esterni) - e non era mai stata presentata alcuna istanza di revisione della medesima- ; tuttavia il Comune avrebbe potuto procedere ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 eliminando direttamente le infiltrazioni presso l’immobile di proprietà del ricorrente. L’Ente quindi redigeva un computo metrico estimativo dei lavori e chiedeva al Centro Operativo di Norcia il nulla osta in riferimento alle spese occorrenti per il ripristino dell’abitazione; la Regione Umbria con nota del 5 aprile 2019 prot. 68521, faceva presente che “ ai sensi della Circolare Dipartimento Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG16/007235 del 22/12/2016, l'Ente attuatore (ossia il Comune di Preci) deve procedere direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000 €, previo accertamento comunque delle “possibili variazioni delle condizioni indisturbate del sottosuolo dovute alle scosse sismiche del 24 agosto 2016 e successive” .

5. Nel frattempo il 15 marzo 2019, a seguito del peggioramento delle condizioni delle infiltrazioni nell’appartamento di proprietà del ricorrente, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Spoleto effettuava un nuovo sopralluogo, all’esito del quale accertava che “l'abitazione sita in Piedivalle foglio di mappa 39 particella 127 di proprietà del Sig. IO NA, non possiede i requisiti igienico sanitari secondo quanto previsto dal D.M. del 5/07/1975”.

6. Il Sig. IO, nell’inerzia del Comune, il 23 ottobre 2019 inviava all’Ente una istanza di accesso agli atti ed una diffida all’eliminazione delle infiltrazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi, con riserva di risarcimento danni; il Comune di Preci forniva riscontro il 20 maggio 2020, allorchè affermava che “ a tutt'oggi non è stato possibile ricondurre le infiltrazioni delle acque nell'immobile in oggetto agli eventi sismici del

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