TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202301165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202301165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202301165
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 01165/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01562/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2021, proposto da
V M, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B e E O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di sospensione/rigetto della domanda di borsa di studio relativa all'anno accademico 2020/2021, comunicato da Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana in data 8.10.21;

- del bando di concorso Borsa Studio e Posto Alloggio aa 2021/2022;

- della graduatoria definitiva relativa al suddetto bando di concorso;

- del provvedimento di diniego di accesso agli atti, comunicato da Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana il 29.11.21;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale Diritto Allo Studio Universitario e dell’Università di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Sig.ra V M ha impugnato il provvedimento di sospensione/rigetto della domanda di borsa di studio relativa all'anno accademico 2020/2021, comunicato dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana l’8 ottobre 2021.

Con detto provvedimento l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha comunicato alla odierna ricorrente che “ Per essere considerato studente autonomo devono essere validi entrambi i requisiti: lo studente deve essere residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
deve possedere un'adeguata capacità di reddito. Nel suo caso non è soddisfatto il requisito del reddito
”.

La ricorrente contesta di essere stata ammessa in qualità di “ studente non autonomo ” e di aver conseguito, per l’effetto, una borsa di studio di importo inferiore rispetto a quella spettante, in base alle disposizioni del Bando, agli “ studenti autonomi ”.

Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l’eccesso di potere e/o violazione di legge per mancanza, insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione;
contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato la ricorrente sarebbe in possesso del requisito relativo ad un’adeguata capacità di reddito, in quanto avrebbe compiuto 26 anni e costituirebbe un nucleo familiare a sé, autonomo e distinto rispetto a quello dei suoi genitori;

2. l’eccesso di potere e/o violazione di legge per mancanza, insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, poiché, in base al combinato disposto dell'art. 8, co. 2, D.P.C.M. 159/2013 e dell'art. 2, co. 5, lettera b), del D.L. 4/2019, la ricorrente costituirebbe un nucleo familiare a sé e l'abitazione costituirebbe “ abitazione principale ”, e non seconda casa, come se fosse invece attratta nel nucleo familiare dei genitori;

3. l’eccesso di potere e/o violazione di legge per mancanza, insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, in quanto con email del 29 novembre 2021 l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario della Toscana avrebbe espresso un diniego alla richiesta di accesso agli atti illegittimo, peraltro motivato unicamente all’avvenuto deposito di una nuova attestazione ISEE.

Si è costituita l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, in quanto la Sig.ra Marchi, pur avendo proposto il presente ricorso sostenendo di essere studente autonomo, ha provveduto a presentare una nuova attestazione ISEE, nell’ambito della quale è stato incluso anche il nucleo familiare di origine.

Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e si è chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Si è costituita anche l’Università di Pisa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’intera procedura riguardante l’assegnazione delle borse di studio DSU sarebbe soggetta alla competenza dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana.

Con Ordinanza n. 48/2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per assenza del requisito del periculum , considerato che la ricorrente risultava comunque assegnataria di una borsa di studio ancorché di importo leggermente inferiore a quello preteso;
nel contempo si è ordinato all’Amministrazione di esibire gli atti relativi al Bando di concorso che la ricorrente aveva richiesto per poter essere rimessa in termini ai fini della notifica del ricorso ad almeno uno dei contro interessati, adempimento poi posto in essere dalla stessa Azienda regionale.

Sempre l’Amministrazione ha eccepito che, malgrado gli adempimenti posti in essere, la ricorrente non avrebbe posto in essere la notifica a nessuno dei soggetti controinteressati, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Con l’ultima memoria la ricorrente ha evidenziato, depositando la relativa documentazione, di aver provveduto alla notifica del ricorso nei confronti di tre dei soggetti vincitori.

La ricorrente ha, poi, proposto opposizione al presente Collegio nei confronti del decreto del 5 gennaio 2022, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha rigettato la domanda di gratuito patrocinio.

All’udienza del 30 novembre 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.

1.1 Sono da respingere i primi due motivi con i quali si sostiene che, ai fini della concessione della borsa di studio di cui si discute, la Sig.ra Marchi non potrebbe essere attratta nel nucleo familiare di origine in quanto avente età superiore a 26 anni e che, ancora, l'immobile di proprietà non avrebbe dovuto essere considerato "seconda casa", costituendo un’"abitazione principale".

1.2 È necessario premettere che l'art. 7 del Bando indicava le soglie massime ISEE (€ 23.626,00) ed ISPEE (€ 51.361,00) da calcolare rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di origine, oppure del solo studente nel caso dello "studente autonomo.

L’art. 8 del bando poi richiedeva il possesso di due requisiti per poter considerare “autonomo” lo studente e, precisamente, che quest’ultimo avesse una residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni e, ciò, unitamente ad un reddito lordo derivante da lavoro non inferiore a € 6.500,00 annui.

1.3 Sul punto è dirimente constatare che, come evincibile dalla domanda presentata, la ricorrente non ha mai indicato una capacità di reddito adeguata.

1.4 Si consideri, peraltro, che a seguito della comunicazione alla Sig.ra Marchi della sospensione in graduatoria, la stessa ricorrente, anziché presentare un’istanza di riesame sugli esiti della graduatoria provvisoria, ha comunicato all'Azienda di aver presentato una nuova attestazione ISEE INPS-ISEE-2021-08944822O-00, questa volta comprensiva della propria famiglia di origine.

1.5 In base ai nuovi indicatori ISEE (euro 18.656,00) e ISPE (euro 28.469,12), risultanti dall'attestazione in ultimo trasmessa dalla Sig.ra Marchi, alla stessa è stata attribuita una borsa di studio di € 1.030 con 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti, come previsto nella tabella dell'art. 17 del Bando.

A seguito di detta rettifica, rispetto a quanto affermato nella domanda iniziale, la posizione nella graduatoria provvisoria della Sig.ra Marchi veniva quindi regolarizzata come studente “non autonomo”, con conseguente parametrazione della borsa di studio, pur sempre concessa.

1.6 A fronte di detto inquadramento non è rilevante il riferimento al D.L. 28/01/2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) e nello specifico le definizioni contenute all'art. 2 che, al contrario, riguardano i beneficiari del reddito di cittadinanza e dunque una fattispecie differente da quella in esame.

1.7 È del tutto evidente che non può essere considerato autonomo lo studente che, pur non convivendo con la famiglia, non ha reddito da lavoro e che pertanto, ai fini del calcolo delle soglie ISEE ed ISPE per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, rimane attratto al nucleo familiare di origine.

1.8 Anche prescindendo dalla circostanza che la ricorrente ha da ultimo depositato l’ISEE facendo riferimento alla famiglia di origine, è dirimente constatare che la stessa ricorrente non ha dimostrato di possedere una adeguata capacità di reddito per poter essere considerata "studente autonomo", rendendo indispensabile l’acquisizione dell'attestazione ISEE dell'intero nucleo familiare di cui ella fa parte.

1.9 Anche l’abitazione non poteva essere considerata “abitazione principale” (e non come "seconda casa" come statuito dall’Amministrazione resistente), non essendosi dimostrata l’esistenza di disposizioni di legge e regolamento idonee a consentire una diversa qualificazione.

2. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che con la mail del 29/11/2021 l'Azienda avrebbe illegittimamente negato l'accesso agli atti in relazione al provvedimento di "rigetto/sospensione".

2.1 Sul punto è dirimente constatare che la documentazione richiesta è stata poi effettivamente depositata dall’Amministrazione.

2.2 L'Azienda ha inoltre evidenziato di aver ritenuto superfluo esibire immediatamente la documentazione richiesta, poiché alla data dell'istanza di accesso il c.d. provvedimento di "rigetto/sospensione" era già stato superato con l'inserimento della ricorrente tra i vincitori della borsa di studio, in conseguenza della presentazione di un nuovo certificato ISEE.

La censura è, pertanto, infondata e va respinta.

2.3 L’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere l’istanza di gratuito patrocinio, confermando l’inesistenza dei presupposti per accogliere la domanda già evidenziati dalla relativa commissione e con il decreto n. 4/2022.

2.4 Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

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