TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202000292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202000292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000292
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2020

N. 00292/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2018, proposto da
M T, rappresentata e difesa dall'avvocato S D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;



contro

Unione Comuni Terra di Leuca e Ministero Beni Attività Culturali, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , entrambi non costituiti in giudizio;
Comune di Alessano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, è per legge domiciliata;



per l'annullamento

- del diniego di autorizzazione paesaggistica ex post richiesta ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 per la sanatoria di un fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Alessano, località Novaglie, comunicato con atto prot. 2240 del 18 ottobre 2017 dell’Unione dei Comuni “ Terre di Leuca ”;

- del parere contrario espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Lecce con atto prot. 1849 del 23 agosto 2016, comunicato unitamente al diniego di cui alla sopra citata comunicazione dell’Unione dei Comuni “ Terre di Leuca ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso il preavviso di diniego prot. 8518 dell’8 giugno 2016 e la nota interlocutoria prot. 4624 del 24 marzo 2016.

Per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Alessano di concludere il procedimento di sanatoria sulla scorta del parere paesaggistico favorevole già acquisito dalla pratica edilizia istruita su istanza della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alessano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori avv. S. De Giorgi per la ricorrente e avv. dello Stato M. G. Invitto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. M T è proprietaria di un fabbricato di civile abitazione ubicato in Comune di Alessano, Località Novaglie, censito in catasto al foglio 31, particelle 455 sub 3 e sub 4.

L’edificio veniva realizzato in assenza di titolo edilizio su area sottoposta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939, entro la fascia costiera di 300 metri dalla linea demaniale marittima.

Con propria istanza in data 28 marzo 1986, la Tliaferro presentava al Comune di Alessano, con riferimento al suddetto fabbricato, istanza di condono ex L. 47/1985.

In data 14 marzo 2003 il Sindaco rilasciava parere positivo sotto il profilo paesaggistico, e lo comunicava al MIBACT. Con atto prot. 7507 del 6 giugno 2003 la Soprintendenza rilasciava visto di legittimità e parere ambientale favorevole.

La Regione Puglia determinava allora le somme da corrispondere da parte della richiedente per il condono, e il Comune di Alessano gli oneri concessori. La Tliaferro pagava entrambi gli importi e attendeva il rilascio del titolo in sanatoria.

2. Successivamente, vista la mancata conclusione del procedimento, M T, con propria nota Prot. 10409 dell’11 dicembre 2014 sollecitava il Comune al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

3. Con nota prot. 190 del 2 marzo 2016, l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” inviava alla Soprintendenza per le Province di Lecce e Brindisi la pratica avente il seguente oggetto: “ Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004 — Progetto in sanatoria L. n. 47/85- Loc. Novaglie ” intestata alla ditta Tliaferro Maria.

Rilevato che, sulla pratica de qua , era già stato espresso parere positivo, la Soprintendenza trametteva all’Unione dei Comuni la nota Prot. 4624 del 24 marzo 2016, con la quale chiedeva: “[...] l'inoltro degli atti conclusivi in merito alla procedura inoltrata alla Scrivente con nota prot. 1822 del 14.3.2003 da codesto Comune e per la quale questa Soprintendenza ha espresso parere con nota 7507 del 6.6.2003 " oltre che, in relazione alla pratica inoltrata nel 2016 " [...] al fine di verificare la legittimità delle dichiarazioni contenute nella pratica del 2003 e per gli eventuali provvedimenti di competenza, questa Soprintendenza richiede la seguente documentazione integrativa:- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciato dalla proprietà attestante l'esatta epoca dell'abuso:- planimetria dei Territori Costruiti come definiti dal Titolo V, art. 5.05 delle NTA del PUTT/P con la esatta individuazione degli immobili oggetto di sanatoria ”.

L’Unione dei Comuni ottemperava alla richiesta con nota prot. 557 del 18 maggio 2016, allegando documentazione contenente una perizia giurata dal tecnico incaricato, Ing. L, dalla quale risultava che l'inizio dei lavori risaliva al gennaio 1983 (mentre nella pratica del 2003 era presente

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