TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-02-28, n. 202300641
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2010, proposto da
Fallimento Si.Gen.Co. - Sistemi Generali Costruzioni S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con Tecnis S.p.a. e I.C.P. Industria Componenti Prefabbricati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Frontoni (in origine Si.Gen.Co. - Sistemi Generali Costruzioni S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con Tecnis S.p.a. e I.C.P. Industria Componenti Fabbricati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni e Vittorio Crupi), con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Lupica in IA, via Pantano n. 70;
contro
Comune di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macrì, con domicilio fisico eletto presso la Direzione Affari Legali in IA, via G. Oberdan, 141;
per l'annullamento
della nota del Comune di IA del 12 maggio 2010, prot. n. 125076, successivamente ricevuta dall’istante, con la quale l’Amministrazione comunale ha significato che, in relazione al contratto di appalto del 16 ottobre 2002 n. 48/2002 stipulato tra le parti, non poteva riconoscersi alcun ulteriore compenso oltre quello già previsto nell’adeguamento riconosciuto;
per l’accertamento
del diritto della istante di ottenere la compensazione degli incrementi dei costi superiori al 10% dei materiali di costruzione, impiegati e contabilizzati nella esecuzione della commessa affidata dal Comune di IA con contratto di appalto del 16 ottobre 2002 n. 48/2002, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 4 bis e ss., della legge n. 109/94 nel testo recepito e coordinato con le norme regionali;
e per l’effetto condannare il Comune di IA
- al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di Euro 195.751,80 ovvero in subordine al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
- in ogni caso al pagamento degli interessi al tasso previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002 o, in subordine, al tasso stabilito con D.M. ai sensi dell’art. 30 D.M. n. 145/2000, ovvero in ulteriore subordine, al tasso legale pro tempore vigente sulle somme che risulteranno dovute, previa rivalutazione delle stesse alla data dell’effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di IA;
Vista l’istanza per la prosecuzione del processo e nuova istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a. depositata in data 14 marzo 2014 dal Fallimento Si.Gen.Co. - Sistemi Generali Costruzioni S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con Tecnis S.p.a. e I.C.P. Industria Componenti Prefabbricati S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato nelle date 7-8 luglio 2010 e depositato in data 16 luglio 2010 la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue.
Con deliberazione della G.M. n. 416 del 23 marzo 2001 il Comune resistente ha approvato in linea tecnica il progetto generale ed il progetto di I stralcio relativo all’esecuzione delle opere relative alla realizzazione del centro direzionale dell’Azienda Municipale Trasporti, per l’importo complessivo di Euro 14.765.168,25 (Euro 10.678.327,84 per lavori a base d’asta e Euro 210.183,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Approvato il bando di gara si è proceduto all’affidamento dei lavori inerenti il I stralcio mediante pubblico incanto, ai sensi del D.Lvo n. 406/1991, con il sistema dell’aggiudicazione del massimo ribasso di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994; è risultata aggiudicataria l’associazione temporanea di imprese costituita dalla Si.Gen.Co S.p.a. – Tecnis S.p.a. – I.C.P. S.r.l., con offerta di ribasso del 29,97% (aggiudicazione definitiva prot. n. 10/199/DIR del 19 marzo 2002).
In data 25 marzo 2002 è stata costituita l’associazione temporanea tra le suindicate imprese e in data 27 marzo 2002 è stata conferita procura speciale al sig. Santo Campione.
In data 29 marzo 2002 il Comune di IA ha proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge.
In data 12 giugno 2002 il Corpo Forestale, Sezione Provinciale di IA, ha sottoposto a sequestro il cantiere.
In data 16 ottobre 2002 le parti hanno comunque sottoscritto il contratto di appalto (n. rep. 48/02) per l’esecuzione dei lavori, di importo complessivo di Euro 7.267.849,56 (oltre Euro 210.183,43 per oneri di sicurezza), da concludersi in mesi ventisette decorrenti dalla consegna definitiva.
In data 20 maggio 2004 è intervenuta la sentenza di assoluzione che ha disposto il dissequestro del cantiere.
In data 13 luglio 2004 la direzione lavori ha redatto il verbale di consegna definitiva dei lavori, non sottoscritto dall’appaltatore che ha richiesto dapprima un’equa modifica del contratto (art. 1467, ultimo comma, cod. civ.) in considerazione dello straordinario incremento dei prezzi pari al 43,33%.
Con note del 10 agosto e 24 settembre 2004 la direzione lavori ha accertato, alla luce della comparazione tra il prezziario regionale 1996 e quello del 2002, un aumento medio ponderale di circa il 26%, ritenuto applicabile.
La stazione appaltante ha allora proposto il riconoscimento di un compenso suppletivo pari al 19% dell’importo contrattuale che l’appaltatore ha dichiarato di accettare, rinunciando ad avanzare riserve inerenti tale problematica e impegnandosi a sottoscrivere il verbale di consegna definitivo dei lavori (verbale dell’ingegnere capo dei lavori del 13 dicembre 2004).
Con determina dirigenziale n. 5/51/DIR del 25 gennaio 2005 è stato rimodulato il quadro economico del contratto di appalto.
In data 1 marzo 2005 le parti hanno sottoscritto un atto aggiuntivo rep. n. 26/05, fissando l’importo complessivo dell’appalto in Euro 8.973.819,70, di cui Euro 7.330.841,53 per lavori al netto del ribasso offerto, Euro 210.183,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 1.432.794,74 per compenso aggiuntivo (pari al 19% dell’importo netto contrattuale).
In data 10 marzo 2005 è quindi intervenuta la consegna definitiva dei lavori (con ultimazione prevista per il 4 giugno 2007).
In data 26 ottobre 2005 è stata redatta una perizia di variante e in data 26 giugno 2006 è stato sottoscritto relativo atto di sottomissione (importo contrattuale così asceso a Euro 9.407.098,76, di cui Euro 433.279,06 per maggiori lavori; il termine di ultimazione dei lavori è rimasto invariato).
In seguito, la Direzione A.M.T. ha segnalato alcune modifiche al realizzando progetto e, nelle more di effettuare le verifiche tecniche e computazionali sul progetto in corso di esecuzione, con o.d.s. del 14 luglio 2006 n. 4 la direzione lavori ha ordinato all’appaltatore di eseguire esclusivamente le lavorazioni non interessate dalla redigenda perizia.
Con verbale del 19 luglio 2006 la direzione lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori, con differimento dei termini contrattuali proporzionale all’importo dei lavori sospesi e al tempo impiegato.
In data 6 dicembre 2006 è stata redatta la seconda perizia di variante e suppletiva, approvata in data 9 maggio 2007 in linea tecnica e con provvedimento del 19 maggio 2007 n. 5/135/DIR in linea economica.
In data 23 maggio 2007 è ripresa l’esecuzione dei lavori; in tale data le parti hanno sottoscritto atto di sottomissione, per effetto del quale l’importo contrattuale è asceso a Euro 10.690.329,90 di cui Euro 1.716.510,20 per maggiori lavori, mentre il termine di ultimazione per effetto della esecuzione dei lavori suppletivi e della citata sospensione parziale dei lavori è stato incrementato proporzionalmente e differito al 9 agosto 2008, che l’impresa ha sottoscritto con riserva, salvaguardando il diritto al ristoro dei danni comportati dai condizionamenti operativi e dalla ridotta produttività del cantiere, nel periodo dal 19 luglio 2006 sino alla ripresa totale dell’attività lavorativa.
Sempre in data 23 maggio 2007 è stata certificata la ripresa dei lavori con apposito verbale che l’appaltatore ha sottoscritto con riserva ribadendo quanto già esplicato in calce all’atto di sottomissione e con salvezza di precisare i danni subiti.
In data 8 luglio 2008 le parti hanno sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi, con cui il quale il termine di ultimazione è stato prorogato di ulteriori 30 giorni lavorativi - in ottemperanza all’o.d.s. n. 5 dell’8 luglio 2008 tramite il quale la direzione dei lavori aveva ordinato l’esecuzione di nuove opere relative all’impianto di distribuzione carburanti – e, quindi, al 22 settembre 2008.
In data 22 settembre 2008 è stata certificata l’ultimazione dei lavori entro il termine utile contrattuale, lavori poi collaudati con esito positivo.
L’appaltatore ha iscritto nel registro di contabilità n. 3 riserve, respinte con provvedimento n. 21 del 15 febbraio 2010 prot. n. 39112 (impugnato dinanzi il Tribunale Civile di IA).
Stante la variazione del prezzo dei materiali da costruzione, impiegati e contabilizzati per l’esecuzione della commessa, in misura superiore al 10%, successivamente alla pubblicazione del decreto assessoriale del 20 giugno 2007 - che ha rilevato i prezzi medi per gli anni 2003, 2004,