TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402551
Data del deposito : 17 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2024

N. 02551/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04485/2021 REG.RIC.

N. 02094/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 4485 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv. E R e T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via Guglielmo Melisurgo, 4;



contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio, in Napoli, alla piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via G. G. Orsini, 30, presso lo studio Palma;



sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv. E R e T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via Guglielmo Melisurgo, 4;



contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio, in Napoli, alla piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via G. G. Orsini, presso lo studio Palma;



per l’annullamento:

quanto al ricorso n. 4485 del 2021:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio – Settore Antiabusivismo Edilizio – del Comune di Napoli, notificata alla ricorrente il 27.08.2021, avente ad oggetto “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 37 comma 1 dPR 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, corso -OMISSIS-”, laddove, accertando che: “Premesso che, come riportato nel verbale di sopralluogo congiunto con personale tecnico del S.A.C.E. n. -OMISSIS- (sopralluogo del 13/06/2019), gli agenti dell’Unità di tutela edilizia (Uote) del Servizio autonomo di Polizia locale hanno accertato la violazione delle norme urbanistico – edilizie da parte della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- (…), per aver realizzato, in qualità di responsabile, le seguenti opere abusive in Napoli, corso -OMISSIS-,-OMISSIS-: Al varco di accesso alla proprietà è stato installato un cancello in ferro a doppia anta, automatizzato largo circa mt. 4,5 e alto circa mt 2,3 (…); Considerato che, come comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, le opere ricadono nel perimetro della Villa -OMISSIS-, compresa nell’elenco di cui al DM 19/10/1976; che l’area in oggetto rientra nella zona A – insediamenti di interesse storico, disciplinata dall’art. 26 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale; che dalle risultanze dell’istruttoria tecnica risulta che le opere abusive rientrano nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 (…) del d.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto che l’intervento realizzato non ha comportato l’aumento del valore venale dell’immobile; Vista la comunicazione prot. -OMISSIS- di inefficacia della -OMISSIS- n. -OMISSIS-; Visto l’art. 27 comma 1 del DPR 380/01 (il quale) stabilisce che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico –edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi; Visto l’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/01 che impone l’applicazione di una sanzione pecuniaria, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, che non potrà comunque essere inferiore a € 516,00, nel caso di realizzazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità della Segnalazione certificata di inizio attività (-OMISSIS-)… ”, ordinava alla ricorrente (…): “1) il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 comma 1 D.P.R. 380/01 calcolata in € 516,00 (cinquecento sedici/00) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto tramite bonifico bancario… ; 2) la demolizione delle opere abusivamente realizzate, come meglio descritte in narrativa e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica della presente, comunicando nello stesso termine l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, mediante relazione giurata redatta da tecnico iscritto al relativo albo professionale..”;

- b) per quanto occorra, ed ove necessario, della comunicazione, prot. -OMISSIS- con cui veniva dichiarata l’inefficacia della -OMISSIS- n. -OMISSIS-;

- c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- a) della nota del 29.12.2022, a firma del Funzionario Delegato e Funzionario Responsabile dell’Ufficio Vincoli, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, avente ad oggetto “Napoli, immobile sito in Corso -OMISSIS-, piano S1 – T (NCEU sez. -OMISSIS-, foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-, sub. -OMISSIS- - NCT foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- ex -OMISSIS-). Certificazione ai sensi del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Situazione vincolistica. Rettifica precedente certificazione”, laddove veniva disposto: “Rettifica precedente certificazione. Vista la richiesta della sig.ra -OMISSIS-, pervenuta il 01.03.2022 e acquisita in pari data al protocollo n. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio della certificazione vincolistica, ai sensi del D. Lgs. 22.1.2004 n° 42 e ss.mm.ii. in riferimento all'immobile in oggetto, SI RETTIFICA quanto dichiarato con nota -OMISSIS-, precisando che l'area identificata al Nuovo Catasto Terreni (NCT) al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- (ex -OMISSIS-), rientra nel perimetro della storica Villa -OMISSIS-, compresa nell’elenco di cui al D.M. 19.10.1976 recante "Approvazione dell'elenco delle Ville Vesuviane del sec. XVII da restaurare", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7.1.1977. I confini di tale complesso sono individuabili nella Mappa Topografica della Città di Napoli e de' suoi contorni di -OMISSIS- (Napoli 1775) alle Tavole -OMISSIS- e -OMISSIS-I. Si precisa altresì che l'istanza a cui si era dato riscontro con la citata nota -OMISSIS- non indicava l'origine dell'attuale particella -OMISSIS-, che deriva dal frazionamento della p.lla -OMISSIS-: ciò ha indotto l'erronea certificazione di assenza di provvedimenti di tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 in merito all'immobile de quo...”;

- b) per quanto occorra, ed ove necessario, della nota, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Funzionario Delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, depositata dal controinteressato, sig. -OMISSIS-, nel giudizio R.G. n. 2094/2022 in data 03.01.2023, laddove veniva previsto che: “Quanto certificato con nota -OMISSIS- e in particolare che l’area identificata al Nuovo Catasto Terreni (NCT) al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- (ex -OMISSIS-), rientra nel perimetro della storica Villa -OMISSIS-, compresa nell’elenco di cui al D.M. 19.10.1976 recante “Approvazione dell’elenco delle Ville Vesuviane del sec. XVII da restaurare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7.1.1977. Tali confini sono individuati nella Mappa Topografica della Città di Napoli e de’ suoi contorni di -OMISSIS- -OMISSIS- (Napoli 1775) alle Tavole -OMISSIS- e -OMISSIS-I. Si precisa che questo Ufficio ha provveduto a rettificare certificazioni difformi rispetto alla presente, emesse in precedenza in merito all’immobile de quo, sulla base di istanze in cui non veniva indicata l’origine dell’attuale particella -OMISSIS-, derivante dal frazionamento della p.lla -OMISSIS-”;

- c) per quanto occorra, ed ove necessario, della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Funzionario Delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e della nota prot. -OMISSIS- del 06.10.2011 a firma del Responsabile del procedimento della Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici artistici ed antropologici per

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