TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502570
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00351/2015 REG.RIC.

N. 02570/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti M Z, A F C e M V M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Dante, 16

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1

nei confronti di

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti R F e F M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Vivaio, 22;

Tangenziale Esterna Milanese S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti M F, L S e F C, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Via Filippo Corridoni, 11;

-OMISSIS-;

Prefettura di Modena;

per l'annullamento

dell'informativa antimafia di carattere interdittivo emessa in data 19 novembre 2014;
della nota del 22 dicembre 2014, con la quale -OMISSIS- ha invitato la -OMISSIS- a risolvere tutti i rapporti contrattuali in essere con la -OMISSIS-;
della nota del 23 dicembre 2014 con cui la -OMISSIS- ha risolto tutti i contratti in essere con la -OMISSIS-;
della nota della Prefettura di Milano del 30 gennaio 2015, che ha definito il procedimento avviato ai fini dell'art. 32 comma 10, del D.L. 90/2014;
di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o connesso ai precedenti, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
del consorzio -OMISSIS- e della società Tangenziale Esterna Milanese S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto la società -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’informativa antimafia di carattere interdittivo emessa in data 19 novembre 2014 dalla Prefettura di Milano;
la nota del 22 dicembre 2014, con la quale -OMISSIS- ha invitato la -OMISSIS- a risolvere tutti i rapporti contrattuali in essere con la ricorrente;
la nota del 23 dicembre 2014 con cui la -OMISSIS- ha risolto tutti i contratti in essere con la stessa ricorrente;
la nota della Prefettura di Milano del 30 gennaio 2015, che ha definito il procedimento avviato ai fini dell'art. 32 comma 10, del D.L. 90/2014, nonché ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti.

La società ricorrente ha, inoltre, chiesto “ la condanna delle Amministrazioni odierne intimate al risarcimento del danno derivante (…) dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ” (cfr. pag. 2).

In particolare, la -OMISSIS-, riunita in ATI con -OMISSIS-, ha stipulato con il consorzio -OMISSIS- (quest’ultimo costituito il 19.12.2011 tra le società -OMISSIS-. per la progettazione esecutiva e la realizzazione del lotto funzionale C della Tangenziale Esterna) due contratti (in data 8.2.2013 e 17.9.2013) aventi a oggetto l’affidamento dei lavori di esecuzione delle opere civili del lotto C della Tangenziale Esterna di Milano (tronchi nn. 2 e 3).

A tale precipuo scopo le due associate hanno costituito il consorzio -OMISSIS- e, segnatamente, la -OMISSIS- “ in data 28 novembre 2013, ha concluso due contratti di subappalto con la società -OMISSIS-, aventi ad oggetto: un nolo a freddo di macchine operatrici per il valore di £ 200.000,00 (…), e trasporto di terre e rocce da scavo all'interno del cantiere, anch'esso del valore di 200.000,00 ” (cfr. pag. 4) e “ in data 31 marzo 2014 (…) ha affidato alla -OMISSIS- srl un contratto per trasporto di terre e rocce da scavo ” (cfr. pag. 5), avente un corrispettivo di €. 500.000,00.

Nell’impugnata informativa la Prefettura di Milano, tra l’altro:

- ha motivatamente contestato delle anomalìe nelle “ modalità di verifica delle presenze (…), sembrate rispondere a voluti intenti elusivi della normativa antimafia rendendo di incerta verificazione il riscontro della presenza delle ditte effettivamente operanti in cantiere ” (cfr. pag. 7);

- ha fatto ampio cenno all’indagine “ Quadrifoglio ” condotta dalla Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito della quale “ tra i soggetti colpiti dall'Ordinanza di custodia cautelare risulta, tra gli altri, anche -OMISSIS-, il quale è detenuto dal 9 novembre 2011 per traffico di stupefacenti, ed indagato — nell'indagine in questione - per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, nonché di importazione e detenzione abusiva di armi da fuoco ”. Questi sarebbe, inoltre, risultato “ proprietario del 75% della società -OMISSIS-, il cui restante 25% è posseduto da sua cognata -OMISSIS- la quale, immediatamente dopo l'arresto dello stesso -OMISSIS-, è divenuta anche Amministratore unico, carica attualmente ricoperta dal marito -OMISSIS- ” (cfr. pag. 8);

- ha soggiunto che “ nel febbraio del 2012, appena tre mesi dopo l'arresto e la detenzione in carcere di -OMISSIS-, è stata costituita la -OMISSIS-, interamente di proprietà di -OMISSIS-. Dagli atti di indagine, è emerso chiaramente che la costituzione della -OMISSIS- aveva, in realtà, lo scopo di effettuare "... il costante e progressivo svuotamento di -OMISSIS-, in parte a beneficio della -OMISSIS-, in parte per far pronte fronte alle spese legali e per il sostentamento dei familiari ...”, con la finalità precipua di trasferirvi, gradualmente, personale dipendente e mezzi d'opera ” (cfr. pagg. 8 – 9);

- ha contestato che “ gli stretti legami societari tra la -OMISSIS-, la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, così come emersi dalle risultanze investigative sopra descritte, sono stati oggetto di approfondimento da parte delle Forze di Polizia tramite l'incrocio dei dati e l'analisi dei flussi del personale e dei mezzi tra le tre società. Ne è emerso un quadro tale da far ritenere ragionevolmente sussistenti forti cointeressenze societarie che lasciano presupporre una cooperazione tra le società finalizzata alla partecipazione ad appalti pubblici con intenti elusivi della normativa antimafia ” (cfr. pag. 12).

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 84 (comma 4) e 91 (comma 6) e 93 (comma 4) del D.lgs. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto d’istruttoria, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno (19.2.2015), il consorzio -OMISSIS- (23.2.2015) e la società Tangenziale Esterna S.p.A. (12.3.2015).

In vista dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11.3.2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria del 6.3.2015 la -OMISSIS- ha premesso che “ in tutti i contratti sottoscritti tra CAL, TE e CCT ed, a cascata, in tutti i contratti tra gli assegnatari ed i loro affidatari e, quindi, anche nei contratti sottoscritti con l’ATI -OMISSIS- - -OMISSIS-, veniva inserita, in applicazione dell’art. 3 del Protocollo di Legalità una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., operante di diritto qualora nel corso del rapporto fosse intervenuta una delle cause di risoluzione previste dal Protocollo ” (cfr. pagg. 5 – 6), tra cui l’emissione di un’informativa interdittiva;
ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che “ -OMISSIS- è (…) una semplice consorziata assegnataria del contraente generale (-OMISSIS-), incaricata della realizzazione delle opere civili di un segmento della Tangenziale Est Esterna di Milano, avente forma giuridica di società consortile a r.l. e non già una stazione appaltante ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 163/2006, perché tale classificazione spetta esclusivamente al concessionario. Secondo quanto disposto dall’art. 175, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, inoltre, i rapporti del contraente generale con i terzi sono testualmente definiti come rapporti di diritto privato, cui, pertanto, non sono applicabili le disposizioni del codice degli appalti ” (cfr. pag. 9): sicché la nota “ del 22 dicembre 2014, con la quale -OMISSIS-. ha invitato la -OMISSIS- (mandataria dell’ATI -OMISSIS-) a risolvere tutti i rapporti contrattuali in essere con la società -OMISSIS- ” non sarebbe un atto impugnabile;
che “ dalla inammissibilità del ricorso discende che anche la richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica sotto forma di reintegro nel contratto o, in subordine, al risarcimento del danno è inammissibile, non potendosi addebitare a -OMISSIS-. alcuna responsabilità per la risoluzione dei contratti di -OMISSIS-o, comunque, per qualsivoglia danno subito dalla ricorrente ” (cfr. pag. 13);
che, infine, “ le opere civili oggetto dei contratti, sia con riferimento al Tronco 2 sia con riferimento al Tronco 3 della Tangenziale Est Esterna di Milano, sono state essenzialmente ultimate, essendo prevista la consegna della tratta autostradale per il giorno 29/4/2015, in tempo per l’inaugurazione di

EXPO

2015
” (cfr. pagg. 14 – 15);

- nella memoria del 6.3.2015 il Ministero dell’Interno ha opposto che “ la società ricorrente ha come obiettivo quello di minare il robusto impianto argomentativo del provvedimento interdittivo, cercando di disaggregare (di cogliere, dunque, solo “atomisticamente”) i dati e gli elementi in esso contenuti. In altre parole, il tentativo di controparte (…) è quello di scomporre gli elementi informativi forniti dalle Forze di Polizia e compendiati nel provvedimento di contenuto sfavorevole emesso dalla Prefettura di Modena, attraverso un ricorso che è finalizzato a far apparire un’azienda (la -OMISSIS-, appunto), fortemente collegata con società compromesse con la criminalità organizzata, come un’impresa “pulita” e, pertanto, illegittimamente estromessa dai lavori della Tangenziale Est di Milano ” (cfr. pag. 4) e che, comunque, “ la valutazione sull’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa deve essere fondata su plurimi elementi di fatto che logicamente e ragionevolmente vanno nella medesima direzione, così fondando una conclusione sulla configurabilità in concreto di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ” (cfr. pag. 5);
che, inoltre, “ i sospetti che le irregolarità nella tracciabilità delle presenze fossero finalizzati ad eludere la normativa antimafia, sono stati corroborati dagli elementi info-investigativi che hanno fatto emergere un chiaro intreccio affaristico tra la -OMISSIS-, la -OMISSIS- e la -OMISSIS-, queste ultime due riconducibili alla famiglia -OMISSIS- ” (cfr. pag. 7).

Con ordinanza n. 318 del 12.3.2015 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: - che risulta incontestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo, che la Prefettura di Modena, in data 12.9.2013, ha iscritto la società ricorrente nella c.d. “white list” (tale provvedimento essendo equipollente, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge 190/2012, a un’informativa liberatoria) e che in data 28.10.2014 tale iscrizione è stata rinnovata a seguito di istruttoria condotta dalla medesima Autorità prefettizia;
- che, di contro, per effetto dell’impugnata informativa antimafia del 18.12.2014, il quadro di affidabilità precedentemente delineato risulta essere venuto meno;
- che sembrano deporre per una situazione di oggettiva contiguità con la società -OMISSIS- (destinataria, anch’essa, di un’informativa antimafia della Prefettura di Milano in data 3.12.2014) gli elementi indiziari raccolti dagli organi investigativi e trasfusi nell’impugnato provvedimento, segnatamente: a) la circostanza che, a seguito della cessione del ramo d’azienda dalla società -OMISSIS- alla società -OMISSIS- avvenuta in data 25.9.2013, quest’ultima avrebbe ottenuto un subappalto relativo all’esecuzione di lavori nella Tangenziale Esterna;
b) che, come riportato nell’informativa impugnata, dagli atti di indagine (intercettazioni telefoniche) emergerebbe “l’esistenza di accordi con la -OMISSIS- per lavorare all’interno del più grande cantiere della TEEM, che rientra nelle grandi opere approvate con i lavori dell’

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