TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-01-23, n. 202301148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-01-23, n. 202301148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301148
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 01148/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento amministrativo n. -OMISSIS- del 2.12.2021, con il quale il Ministero della Difesa,

Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Geg. B. -OMISSIS-, ha denegato l'istanza di riammissione, ex art. 704, comma 1 bis del C.O.M., presentata dal Sig. -OMISSIS-, a valle della sentenza passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. VI, con la quale è stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 648 del c.p., “perché il fatto non sussiste”; ove occorra,

- del provvedimento del 06.11.2020 – prot. n. M_GMIL REG2020 0428049 del 06.11.2020 - adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (II Reparto - 6^ Divisione), a firma del responsabile p.t., Dott. Nicola Egistelli, con il quale veniva disposta la non ammissione del Sig. -OMISSIS-“alla prima rafferma biennale” e, contestualmente, irrogato “il collocamento in congedo illimitato del Sc. -OMISSIS-a decorrere dal 30.12.2020”;

della nota n. M_D GMIL REG2021 0030763 del 25.01.2021, con la quale il Ministero della Difesa ha comunicato che: “la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto […] non può essere accolta in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che […] non è più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 31 dicembre 2020”;

- della circolare Prot. n. M_D GMIL REG2020 0363860 R del 28 settembre 2020 di disciplina gli aspetti procedurali per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) delle Forze Armate, per il 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi dell'articolo 704, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e dell'articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche;

- del Decreto del Ministero della Difesa del 23.04.2015 - e, più specificamente, dell'art. 3, comma 1, lett. d), nella parte in cui predispone tra i requisiti di ammissione alle c.d. “rafferme biennali” il “non risultare essere rinviati a giudizio”;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1°/3/2022:

- del provvedimento amministrativo n. M_D AB05933 REG2022 0041988 dell'1.02.2022, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare ha denegato, per la seconda vola e con una nuova motivazione, l'istanza di riammissione, ex art. 704, comma 1 bis e 2204 bis del C.O.M., presentata dal Sig. -OMISSIS-, a valle della sentenza passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. VI, con la quale è stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 648 del c.p., “perché il fatto non sussiste”; ove occorra:

- degli allegati posti a corredo della nuova determinazione amministrativa, giammai richiamati nel compendio motivazionale sotteso al provvedimento di reiezione, oggetto di censura del ricorso principale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il ricorrente, militare volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare, con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2016, veniva rinviato a giudizio dalla Procura di Napoli per il -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS-; veniva collocato, pertanto, in congedo illimitato a far data dal 31.12.2020 (non essendo stata accolta la sua richiesta di prendere parte alla procedura di “prima rafferma biennale”) in forza di quanto disposto dall’art. 954, comma 3 bis, d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015. Il Ministero della Difesa, inoltre, notificava al ricorrente il provvedimento prot. M_D GMIL REG 2021 0030763 del 25.01.2021, recante l’esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei VFP4 in quanto non risultava più in servizio alla data del 31.12.2020.

Il procedimento penale a carico del ricorrente, pendente presso il Tribunale di Napoli, veniva successivamente definito con sentenza n.-OMISSIS- del 2021 di assoluzione del ricorrente con formula piena (" perché il fatto non sussiste ") del 31.5.2021, pubblicata il 6.8.2021 e divenuta irrevocabile il 16.10.2021 (cfr. allegato n. 8, con contestuale certificazione di passaggio in giudicato).

Il ricorrente, in data 19.7.2021 presentava istanza di riammissione, ex art. 704, comma 1-bis e dell’art. 2204 bis del C.O.M., alle procedure di rafferma biennale e/o di servizio permanente, in quanto non più sussistenti le ragioni che avevano supportato i provvedimenti escludenti.

Il Ministero della Difesa in data 2.8.2021 riscontrava la predetta istanza evidenziando che “… in ordine all’istanza in riferimento […] si comunica che la medesima è in corso di esame, tenuto conto che non sono ancora state rese note le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli, peraltro non ancora passata in giudicato”.

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