TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400035
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Segnala un errore nella sintesiIl Comune, non costituitosi in giudizio, ha successivamente modificato il bando, eliminando la clausola contestata e riaprendo i termini di partecipazione. In seguito, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatto il suo interesse legittimo. Il giudice ha accolto tale dichiarazione, evidenziando che l'operato dell'Amministrazione aveva reso superflua la controversia. La sentenza ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio e liquidando il compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 00035/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2023, proposto dal sig. -OISSIS- -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Venafro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del bando di gara, per l’anno 2023, di erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 (“ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ”), approvato con determina dirigenziale comunale n. 643 R.U.S. del 19.10.2023 e pubblicato il 28.10.2023;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto e comunque lesivo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata in data 29.11.2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 72 bis cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il gravame in epigrafe il ricorrente, cittadino extracomunitario (Niger), ha impugnato il bando del Comune di Venafro relativo alla erogazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431;
- il ricorso, affidato a un motivo rubricato “Violazione di legge. Applicazione di norma incostituzionale” , ha avversato la specifica previsione dell’art. 1 lettera a) del predetto bando, in quanto per lui escludente, nella parte in cui stabiliva, ai fini della partecipazione alla procedura, che “il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.11 comma 13 – Legge 133 del 06/08/2008) ”;
- nonostante la regolarità della notifica dell’atto introduttivo l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;
Preso atto che:
- il Comune di Venafro con nota del 29/11/2023 ha comunicato al ricorrente di aver modificato in parte qua il bando, eliminando il contestato riferimento “ al possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ” e riaprendo contestualmente i termini di partecipazione alla procedura;
- in pari data lo stesso ricorrente, ancor prima della fissazione dell’udienza camerale deputata alla discussione della propria domanda cautelare, ha depositato una specifica dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiamandosi all’anzidetta sopravvenienza;
Tenuto conto che:
- in virtù di quanto sopra il Tribunale, in considerazione della possibilità di definire immediatamente il giudizio, ha disposto, ai sensi dell’art. 72 bis cod. proc. amm., la trattazione della causa alla prima camera di consiglio utile, fissata per il 7 febbraio 2024;
- alla predetta udienza camerale, sentite le parti comparse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
- in ragione di quanto premesso, e ai sensi dei richiamati artt. 34, comma 5, e 72 bis cod.proc. amm., nella fattispecie sono maturati, a seguito della sopravvenienza provvedimentale indicata, i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria, invero, “ si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, con un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a seguito di un ulteriore provvedimento della P.A. che interviene nel rapporto in contestazione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5914/202;T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, n. 5727/2023);
- nello specifico contesto di causa, infatti, la sopravvenuta revisione della clausola del bando contestata nel ricorso, accompagnata dalla contestuale riapertura dei termini di partecipazione, idonea quindi a permettere anche l’accesso alla procedura del ricorrente, comprova appunto inequivocabilmente la rilevata cessazione della materia del contendere: del resto, con la predetta dichiarazione in atti il ricorrente ha egli stesso “ ritenuto soddisfatto in modo pieno ed irretrattabile l'interesse legittimo esercitato ” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 15350/2022);
- devono dunque ritenersi pienamente integrati i presupposti di cui all’art. 34 comma 5 del cod. proc. amm., secondo il quale : “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” ;
Ritenuto conclusivamente che:
- sul ricorso va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere;
- le spese di giudizio possono essere senz’altro integralmente compensate tra le parti in causa, considerata l’immediatezza dell’annullamento in autotutela disposto dall’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso;
Considerato altresì che:
- dalla documentazione depositata nel fascicolo di causa risulta che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da verbali della Commissione Gratuito Patrocinio istituita presso questo Tribunale nn. 8/2023 del 30/11/2023 e 1/2024 del 23/1/2024;
- le risultanze documentali e processuali, consentendo il definitivo accoglimento dell’istanza, danno luogo alla necessità di liquidare il correlativo compenso professionale;
Dato atto che la liquidazione di compenso da disporre riguarda il giudizio di merito senza includere una precedente fase cautelare;
Rilevato che l’istanza di liquidazione è accoglibile nei limiti dello scaglione di riferimento per i giudizi innanzi ai TT.AA.RR., secondo i presupposti sopra indicati;
Osservato, in ordine alla quantificazione dei conferenti compensi professionali alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (“ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” ) e succ. mod. ed integrazioni, e avuto riguardo all’effettivo valore della controversia, alla natura dei fatti in contestazione, alla complessità del processo, al numero e all’importanza delle questioni trattate e allo stesso esito del giudizio, che può reputarsi che l’espletamento dell’incarico defensionale abbia richiesto un’applicazione e un impegno di rilievo minimo;
Ritenuto conseguentemente, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 82, co.1 del d.P.R. n. 115/2020, che l’importo liquidabile degli onorari del difensore e delle spese è quello di € 1.300,00, oltre accessori come per legge;