TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500013
Data del deposito : 9 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00127/2013 REG.RIC.

N. 00013/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00127/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ancona Merci S.C.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. G G, G S, G D, R D, A G, con domicilio eletto presso Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Autorita' Portuale di Ancona (Apa), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Adriatic Container Terminal S.r.l. (Act S.r.l.), rappresentato e difeso dagli avv. M R, P C, con domicilio eletto presso Avv. M R in Ancona, Via Matteotti, 110;

per l'accertamento del possesso di autorizzazione all’espletamento delle operazioni portuali

e per il risarcimento del danno

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Ancona (Apa) e di Adriatic Container Terminal S.r.l. (Act S.r.l.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale e per motivi aggiunti, è stato domandato l’annullamento degli atti con i quali l’autorità portuale di Ancona ha comunicato alla ricorrente che Adriatic Container Terminal S.r.l. è titolare di autorizzazione ex art. 16 L. 84/94.

La ricorrente ha, altresì, chiesto di accertare che “ACT è in possesso esclusivamente di autorizzazione n° 4/12 di tipo C”, di condannare in forma specifica l’autorità portuale di Ancona ad adottare misure inibitorie, nonché proposto domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti.

Per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti, si è costituita in giudizio l’autorità portuale di Ancona, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituita, altresì, Adriatic Container Terminal s.r.l., che, con memorie e documenti, ha domandato il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Dev’essere osservato che antecedentemente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, era controversa l’esperibilità innanzi al giudice amministrativo dell’azione di accertamento autonomo.

Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità era circoscritto alla cognizione della legittimità del provvedimento amministrativo, attraverso i vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Non era esplicitamente attribuito al giudice amministrativo il potere di accertare il rapporto tra l’amministrazione e i soggetti privati coinvolti nell’esercizio dell’azione amministrativa, se non nei limiti in cui il sindacato sull’eccesso di potere consente l’accesso al fatto, ovverosia la cognizione della sussistenza o del difetto, in concreto, dei presupposti posti a fondamento dell’esercizio del potere, nonché del travisamento dei fatti.

Solo nelle controversie devolute alla giurisdizione di merito si riteneva che la cognizione del giudice amministrativo fosse estesa al rapporto, con poteri giudiziali sostitutivi delle valutazioni spettanti all’amministrazione.

Peraltro, anche nell’elaborazione dottrinale anteriore al codice del processo amministrativo era stata affermata la distinzione tra cognizione estesa al merito dell’azione amministrativa e accertamento autonomo del fatto e avanzata la tesi della proponibilità, anche in sede di giurisdizione di legittimità e di giurisdizione esclusiva, dell’azione di accertamento autonomo.

Era pacifico, nelle materie di giurisdizione esclusiva, il potere del giudice amministrativo di pronunciare sentenze dichiarative, stante la necessità di apprestare alle situazioni giuridiche di diritto soggettivo una tutela giurisdizionale piena e di pari ampiezza, sia quanto alle domande proponibili, sia quanto ai poteri istruttori, sia quanto ai poteri decisori, a quella apprestata alle medesime situazioni giuridiche soggettive innanzi al giudice ordinario.

Il legislatore, con il d.lgs. n° 80/1998 e con la legge n° 205/2000, ha significativamente contribuito al venir meno degli argomenti ostativi all’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo, attribuendo al giudice amministrativo poteri istruttori equiordinati a quelli propri del giudice ordinario, il potere di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, il potere di dichiarare l’illegittimità del silenzio e di conoscere della fondatezza della pretesa nel rito speciale avverso l’inerzia amministrativa, il potere di condannare l’amministrazione al risarcimento, anche mediante reintegrazione in forma specifica, del danno da lesione di interessi legittimi.

Il codice del processo amministrativo non ha espressamente sancito la proponibilità dell’azione di accertamento autonomo.

Tuttavia, la codificazione delle azioni proponibili nel processo amministrativo e dei poteri decisori attribuiti al giudice amministrativo, ed in particolare dell’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere, del potere di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta nel giudizio avverso l’inerzia amministrativa, dell’azione di accertamento delle nullità previste dalla legge e del potere di accertare l’illegittimità dell’atto ai soli effetti risarcitori, costituisce un imprescindibile dato normativo sul quale ricostruire la generale esperibilità dell’azione di accertamento autonomo.

Con la domanda di accertamento autonomo, il ricorrente invoca un sindacato giurisdizionale sulla fondatezza della propria situazione giuridica soggettiva nel rapporto amministrativo, ovvero sulla fondatezza e consistenza della situazione giuridica soggettiva del controinteressato coinvolto nell’esercizio del potere.

Nell’odierna controversia, pertanto, la cognizione della domanda di accertamento autonomo impone la valutazione della situazione giuridica soggettiva che fa capo alla controinteressata.

Risulta dagli atti del giudizio che Adriatic Container Terminal s.r.l. è titolare di autorizzazione alle operazioni portuali, nell’ambito della quale l’utilizzo di mezzi meccanici e attrezzature tecniche non può ritenersi precluso.

La situazione giuridica soggettiva della controinteressata è, pertanto, tutelata dall’ordinamento giuridico alla stregua di un interesse legittimo pretensivo, al quale è sotteso l’interesse al bene della vita costituito dall’esercizio delle operazioni portuali, quale facoltà insita nella libertà di iniziativa economica privata.

Per tali ragioni, assorbite le residue doglianze, la domanda di accertamento, svolta nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, concernente la portata del titolo abilitativo della controinteressata, dev’essere accolta nei sensi indicati.

La domanda di annullamento, svolta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, dev’essere respinta, considerato che gli atti impugnati non possono ritenersi di natura provvedimentale, non essendo preordinati ad imprimere l’assetto di interessi alla vicenda concreta.

La domanda risarcitoria dev’essere respinta, stante la mancanza di prova del nesso eziologico, non potendo escludersi che i soggetti privati che hanno scelto Adriatic Container Terminal s.r.l. piuttosto che la ricorrente, così determinando per quest’ultima il minor guadagno di cui la stessa si duole, avrebbero effettuato tale scelta anche a prescindere dall’uso di mezzi meccanici.

La ricorrente ha domandato, altresì, di “condannarre in forma specifica” l’autorità portuale ad adottare tutte le misure necessarie ad inibire ad ACT l’utilizzo dei mezzi meccanici di cui si controverte.

Tale domanda, ove sussunta nel paradigma della condanna all’emanazione di un provvedimento amministrativo, non può essere accolta, considerato che, per quanto già osservato in ordine al titolo abilitativo di Adriatic Container Terminal s.r.l., l’amministrazione non può ritenersi tenuta ad inibire l’espletamento delle operazioni portuali.

La suddetta domanda di condanna in forma specifica è infondata anche ove la si sussuma nella domanda di reintegrazione in forma specifica, stante l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Per le suesposte ragioni, il ricorso principale e per motivi aggiunti dev’essere accolto nei sensi indicati quanto alla domanda di accertamento e respinto quanto alla domanda risarcitoria e alle restanti domande.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.

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