TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-07-25, n. 201301191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-07-25, n. 201301191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301191
Data del deposito : 25 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00207/2013 REG.RIC.

N. 01191/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00207/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2013, proposto dalla Ecologica Pugliese s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti V C I e G M, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Amendola, 21;

contro

Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall'avv. V A P, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale n. 9 del 29.1.2013;

della nota prot. n. 3100/pm/12 del 24.11.2012, della nota prot. n. 16520/pm/12 del 20.12.2012 e della nota prot. n. 695 del 16.1.2013;

per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa del Comune di Casamassima di recuperare il presunto credito di euro 505.532,46 IVA compresa;

per l’accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione del compenso revisionale maturato sul prezzo dell’appalto per i servizi di igiene urbana (contratto rep. n. 4371 del 13.11.2001 e successive proroghe ancora in essere), nonché sul prezzo del contratto integrativo di implementazione del 6.5.2009 e successive proroghe, con obbligo del Comune di operare la revisione dell’originario prezzo contrattuale, anno per anno, a decorrere dalla scadenza del primo anno contrattuale (novembre 2002) e per tutta la durata contrattuale, comprese le proroghe agli stessi patti e condizioni, fino al 31.12.2012, sulla base di istruttoria conforme alle clausole contrattuali;

nonché per la condanna del Comune di Casamassima a pagare, in favore della ricorrente, i maggiori compensi a titolo di revisione prezzi a decorrere dal mese di novembre 2002 e fino al 31 dicembre 2012, maggiorati di interessi legali come per legge fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e G M, per la ricorrente, e avv. V A P, per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società a responsabilità limitata Ecologica Pugliese ha svolto, sin dal 2001, il servizio d’igiene urbana in favore del Comune di Casamassima. Le parti hanno regolato i loro rapporti con il contratto sottoscritto il 13 novembre 2001 (rep. n. 4371) e con il contratto integrativo d’implementazione del 6 maggio 2009, che comprendevano una clausola regolante la revisione dei prezzi.

A seguito di divergenze relative a tale calcolo, l’Amministrazione municipale, ritenendo altresì che la clausola contrattuale dovesse essere integralmente sostituita dalla previsione legislativa di cui all’articolo di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994 (confluito nell’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), ha disposto il recupero di € 505.532,46 (IVA compresa), reputando la somma ingiustificatamente liquidata, sia per errori nell’applicazione dell’articolo 10 del contratto, sia, in radice, per l’inapplicabilità della clausola contra legem .

L’interessata ha perciò proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale per l’annullamento degli atti lesivi (innanzitutto la determina 29 gennaio 2013 n.

9-raccolta generale n. 143 - del Responsabile del Servizio Polizia municipale), per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa dell’Ente alla restituzione di quanto precedentemente pagato a titolo di revisione prezzi, ed infine per la declaratoria del suo diritto alla liquidazione del compenso revisionale maturato, fino al 31 dicembre 2012, sulla base di istruttoria conforme alle clausole contrattuali, con conseguente condanna del Comune a pagarle i maggiori compensi a titolo di revisione prezzi, non corrisposti, a decorrere dal mese di novembre 2002 e fino al 31 dicembre 2012, maggiorati di interessi legali fino al soddisfo.

Con l’ordinanza 28 febbraio 2013 n. 130 la Sezione ha accolto in parte l’istanza cautelare (e, per l’effetto, ha sospeso il recupero), ha ordinato all’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente il canone contrattuale per il mese di dicembre 2012 e per i mesi successivi, ha onerato la società Ecologica Pugliese della costituzione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria, per l’importo di euro 500.000,00 a favore del Comune di Casamassima entro novanta giorni, specificando che l’ordinanza “in difetto si intenderà priva di efficacia”, e ha fissato l’udienza del 27 giugno 2013 per la discussione della causa.

Il tutto per i seguenti motivi:

“Rilevato che il pregiudizio economico prospettato dalla società ricorrente presenta carattere di notevole gravità, avuto riguardo all’entità della somma pretesa dal Comune a titolo di indebito ed al fatto che il Comune, con gli atti qui impugnati, ha altresì disposto in via unilaterale la immediata sospensione dei pagamenti del canone contrattuale;

Ritenuto, nell’equo bilanciamento degli interessi, di dover accogliere la domanda di sospensiva in relazione alla pretesa restituzione della somma di euro 505.532,46 ed in relazione alla disposta interruzione dei pagamenti dell’ordinario canone contrattuale, subordinando la sospensione degli effetti dei predetti provvedimenti alla prestazione, da parte della ricorrente, di una cauzione (anche mediante fideiussione bancaria) per l’importo forfetariamente stabilito in euro 500.000,00 a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di indebito”.

Con successiva ordinanza 26 marzo 2013 n. 188 è stata respinta l’istanza della ricorrente per l’esecuzione dell’ordinanza n. 130/2013, precisando le modalità e gli effetti della prestazione della cauzione.

Sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 27 giugno 2013, la causa è stata riservata per la decisione.

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