TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-01-29, n. 201601334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-01-29, n. 201601334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601334
Data del deposito : 29 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13209/2014 REG.RIC.

N. 01334/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13209/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13209 del 2014, proposto dalla Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - Lego Spa - unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv.ti A F, P S, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tonucci &
Partners in Roma, Via Principessa Clotilde, 7;

contro

Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti S F, A G, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S F in Roma, Via Giovanni Antonelli, 4;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Movendi Srl;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Unigrà Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Esposito, Antonio Martini, Maria Grazia Alfisi, con domicilio eletto presso Maria Grazia Alfisi in Roma, Via Flaminia 135;
Ed &
F Man Liquid Products Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Emanuele Rossi, Francesco Paolo Francica, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone,44;

per l'annullamento

del provvedimento prot. gse/p20140141331 del 29.09.14 della Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE con il quale, a seguito della verifica e sopralluogo ai sensi del’art. 18, comma 1, del dm 18 dicembre 2008 e dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, sull'impianto termoelettrico denominato "Lavis" sito nel comune di Lavis (TN) identificato con il numero

IAFR

5727, è stata disposta la decadenza dal diritto agli incentivi nonché l'integrale recupero delle somme erogate;

della Comunicazione prot. n. GSE/P20140060371 della Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE datata 19 giugno 2014, avente ad oggetto "Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del DM 18 dicembre 2008 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, sull'impianto termoelettrico denominato "LAVIS", sito nel Comune di Lavis (TN) e identificato con i numeri

IAFR

5727”, con il quale si sospendeva il procedimento per invitare la ricorrente a presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990";

nonché, ove occorrer possa,

del documento denominato "FAQ (DOMANDE FREQUENTI)

SULLA NORMATIVA RELATIVA AI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

Versione 23 gennaio 2014";

del documento denominato "FAQ (DOMANDE FREQUENTI)

SULLA NORMATIVA RELATIVA AI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

Versione 15 aprile 2014";

in parte qua, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto “Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi” adottato il 23 gennaio 2012 di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

della nota della Direzione Contratti del GSE ricevuta a mezzo e-mail ordinaria in data 24 ottobre 2014 avente ad oggetto "Conguaglio successivo di Certificati Verdi (anno di riferimento 2013 -

IAFR

5727)";

e di ogni altro atto ove medio tempore adottato dal GSE anche in relazione a quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. 28/2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole e Forestali e di Unigrà Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2015 la dott.ssa A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 28 ottobre 2014 e depositato il successivo 29 ottobre, la società Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (d’ora in poi “Lego”) impugna i provvedimenti, meglio descritti in epigrafe, con i quali veniva disposta la decadenza del diritto agli incentivi per l’impianto termoelettrico denominato “Lavis”, alimentato da fonti rinnovabili, realizzato dalla ricorrente nell’ambito di un piano di differenziazione della propria attività.

Espone la ricorrente che:

- l’impianto, di nuova costruzione, di potenza nominale media annua pari a 0,840 MW, utilizzando olio vegetale grezzo (bioliquido), era da qualificarsi quale impianto alimentato a fonte rinnovabile;

- in data 20 maggio 2011 otteneva il riconoscimento dalla Direzione Ingegneria del GSE della qualifica "IAFR — Impianto a fonte rinnovabile", ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 18.12.2008, con numero identificativo 5727;

- in data 22 giugno 2011 la Società comunicava al GSE l’entrata in esercizio dell'impianto il 14 giugno 2011, allegando la documentazione rilevante (doc. 7);

- nel corso degli anni, dal 2012 al 2014, le venivano corrisposti certificati verdi per un totale di 14.698 CV, corrispondenti ad euro 1.610.421,58;

- il 7 aprile 2014, con nota prot. n. GSE/P201400414664, la Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE comunicava l’avvio dell'attività di controllo mediante verifica e sopralluogo (di cui all'art. 42 del d.lgs., n. 28/2011) che si svolgeva il 9 aprile 2014 presso l’impianto;

- con comunicazione (prot. n. GSE/P20140060371), trasmessa via pec in data 19 giugno 2014, la Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE comunicava la sospensione del procedimento di controllo, invitando la ricorrente a fornire documentazione integrativa, avendo individuato la Movendi srl quale società cedente il bioliquido alla Lego, nonché quale fornitrice dei gruppi di produzione di energia elettrica e realizzatrice dell’impianto di rigenerazione;

- il GSE, configurando la Movendi S.r.l. quale operatore tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale del 23 gennaio 2012, richiedeva alla odierna ricorrente di trasmettere: i certificati di conformità rilasciati alla Movendi nell'ambito del Sistema Nazionale di certificazione ovvero nell'ambito di un sistema volontario, valido e rilasciato a partire almeno dalla data del 31 dicembre 2012;
le dichiarazioni di conformità della Movendi ai sensi del Decreto interministeriale 23 gennaio 2012;
i certificati di sostenibilità rilasciati dalla Movendi riferiti a tutte le partite di bioliquido non rientranti nell'ambito di applicazione del periodo transitorio indicato dall'art. 13 comma 1-bis del decreto 23 gennaio 2012;

- il GSE, inoltre, comunicava che, dal momento che “l'energia elettrica prodotta in BT viene immessa nella rete elettrica in MT dello stabilimento e poi resa disponibile alle utenze dello stesso stabilimento o ceduta alla rete del Gestore di rete locale”, “ le perdite imputabili a tali trasformatori MT/BT non risultano essere state detratte dall'energia elettrica netta conteggiata nell'ambito del riconoscimento degli incentivi in regime di certificati verdi". Al fine di verificare tale dato, richiedeva altresì alla Società di trasmettere la scheda tecnica dei trasformatori elevatori installati a valle dei gruppi cogeneratori;

- in data 26 giugno 2014 la Lego presentava osservazioni, allegando la documentazione richiesta, nonché documentazione a supporto di quanto sostenuto, ed evidenziando che la società Movendi "non ricopre alcun ruolo nel processo di produzione dei bioliquidi”, limitandosi unicamente ad agire quale intermediario senza alcuna detenzione dell'olio vegetale, come risulterebbe dalle fatture emesse dalla ED &F Man Spa/Unigra srl, ove riportano quale luogo di destinazione la sede della società Lego;

- con riguardo alle perdite di energia che il GSE assumeva non detratte al fine dell'ottenimento degli incentivi, la Società osservava che "i trasformatori, a valle del gruppo di cogenerazione, non elevano la totalità dell'energia elettrica prodotta, ma solamente quella ceduta in rete, infatti, i trasformatori medesimi non sono ad esclusivo servizio della cogenerazione ma sono utilizzati quale cabina di trasformazione per l'alimentazione delle utenze di stabilimento;
le perdite di trasformazione andrebbero quindi calcolate solamente sulla quota di energia elettrica ceduta in rete"ed allegava le schede tecniche dei trasformatori, così come richiesto dal GSE.

Seguiva il provvedimento impugnato con il quale GSE disponeva la decadenza della Società dal diritto agli incentivi, nonché l'integrale recupero delle somme erogate consistenti in 14.698 CV, corrispondenti ad euro 1.610.421,58, nel termine di trenta giorni sulla scorta dei seguenti presupposti:

1) la Movendi, pur non avendo la disponibilità della biomassa liquida, opererebbe quale trader e si configurerebbe, in base a quanto affermato nel chiarimento n. 11 fornito dal Ministero dell'Ambiente nel documento ("Faq (domande frequenti) sulla normativa relativa ai biocarburanti e bioliquidi — Versione 23 gennaio 2014") quale operatore economico tenuto agli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale 23 gennaio 2012;
in quanto ultimo fornitore dell'olio vegetale utilizzato nell'impianto LAVIS, Movendi, pur svolgendo le funzioni di un operatore economico, non ne rispetterebbe i requisiti di sostenibilità previsti dal D.M. 23 gennaio 2012;

2) non sarebbero state chiarite le ragioni per cui i certificati di sostenibilità forniti rechino una data successiva alla data di esecuzione del trasporto delle varie partite di olio vegetale, in difformità rispetto a quanto stabilito dal D.M. 23 gennaio 2012;

3) l'energia elettrica netta incentivabile é inferiore a quella comunicata al GSE dalla Società.

Con una successiva comunicazione del 24 ottobre 2014, avente ad oggetto "Conguaglio successivo di Certificati Verdi (anno di riferimento 2013 —

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