TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-08-28, n. 202313453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-08-28, n. 202313453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313453
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 13453/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09704/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9704 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G D in Rimini, corso D'Augusto, 213, come da procura in atti;

contro

Is, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E G M, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Is in Roma, via del Quirinale 2, come da procura in atti;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della cartella di pagamento n.-OMISSIS-, mai notificata, recante l'iscrizione a ruolo n. -OMISSIS-, conosciuta tramite l'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione il -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Is e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato successivo -OMISSIS-, la -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la cartella di pagamento n.-OMISSIS- e la connessa iscrizione al ruolo n. -OMISSIS-, con le quali le è stato chiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con ordinanza ingiunzione IVASS n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, oltre interessi di mora ed aggi di riscossione, atto di cui la ricorrente assume di avere avuto solo notizia indiretta mediante la visione di un estratto di ruolo a lei intestato.

La sanzione si riferisce alla violazione del combinato disposto di cui all’art. 117 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 54 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 (mancato rispetto delle norme sulla separazione patrimoniale) per aver incassato in tre occasioni dei premi pagati dagli assicurati (per un totale di oltre-OMISSIS- euro) per conto di una agenzia di assicurazioni senza effettuarne la rimessa sul conto corrente separato dell’agenzia.

2. – Con un unico motivo di gravame, rubricato “I. Nullità e/o invalidità della cartella impugnata e della connessa iscrizione a ruolo per mancata notifica – violazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973, dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 140 e 143 c.p.c. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: sviamento di potere;
difetto di istruttoria;
travisamento”, la ricorrente deduce la nullità della cartella impugnata per mancata notifica della cartella, atteso che in data -OMISSIS- il messo notificatore del Comune di sua residenza (-OMISSIS-) si sarebbe recato presso la residenza anagrafica della sanzionata, ma, non avendo rinvenuto alcuno, avrebbe utilizzato, a fin notificatori, il rito degli assolutamente irreperibili (art. 143 c.p.c.) anziché quello dei soggetti assenti (art. 140 c.p.c.).

In sintesi, la ricorrente assume che il messo notificatore avrebbe dovuto non solo depositare l’atto da notificarsi presso la Casa Comunale, bensì affiggere alla porta un avviso di tale deposito e inviare alla ricorrente una raccomandata informandola di quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 140 c.p.c.

Inoltre la ricorrente ha formulato istanza, ai sensi dell’art. 77, comma 1, c.p.a., al fine di ottenere la fissazione di un termine entro cui proporre eventuale querela di falso, dinanzi al Tribunale ordinario competente.

3. – Si sono costituite in giudizio IVASS e l’ADER.

Il primo, con memoria, ha eccepito la validità che il primo atto del procedimento sanzionatorio, ossia l’atto di contestazione, è stato rimesso per la notifica al competente ufficio postale di -OMISSIS-il -OMISSIS- e risulterebbe notificato al destinatario in data-OMISSIS- all’indirizzo di residenza (in -OMISSIS-,-OMISSIS-- cap -OMISSIS-).

Successivamente, l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, conclusiva del procedimento sanzionatorio, sarebbe stato notificato regolarmente, in quanto restituito al mittente con l’indicazione apposta dall’Ufficiale postale, “al mittente per compiuta giacenza” e con avviso della compiuta giacenza.

Ha poi soggiunto che, in realtà, l’impugnazione sarebbe inammissibile perchè diretta non contro la cartella di pagamento, bensì contro l’estratto di ruolo ottenuto dalla ricorrente a seguito di solleciti inviatile da IVASS.

ADER, con memoria, ha eccepito che la notifica della cartella, stante l’irreperibilità della destinataria, sarebbe avvenuta con la procedura di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale e affissione dell’avviso di tale deposito all’albo comunale;
pertanto il ricorso avverso la cartella tramite l’estratto di ruolo, prima che infondato, sarebbe tardivo.

4. – La ricorrente ha replicato con memoria, deducendo l’illegittimità della notifica della cartella in ragione del fatto che il tentativo di notificazione è stato effettuato nell’indirizzo di residenza della sanzionata, nel quale sono stati successivamente notificati dall’IVAS altri atti: a comprova di tanto ha depositato certificato anagrafico rilasciato dal Comune di -OMISSIS- che attesta che dal -OMISSIS- all’-OMISSIS- la -OMISSIS- -OMISSIS-ha risieduto anagraficamente in -OMISSIS- n. -OMISSIS-.

5. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2023.

6. – Il ricorso, con cui la ricorrente contesta la legittimità della cartella di pagamento in epigrafe unicamente per vizi inerenti la sua notificazione, è fondato e va accolto.

In via preliminare deve essere respinta l’istanza di termine per la proposizione di eventuale querela di falso avanzata dalla ricorrente.

E’ infatti pacifico (oltre che documentato da apposita certificazione) che la notifica della cartella gravata sia stata effettuata dal messo del Comune di residenza nell’indirizzo di residenza anagrafica mediante la relata depositata in atti.

7. – Tanto detto, va osservato che, secondo la S.C., (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/11/2022, n. 33616), il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune i notificando non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l'atto.

Come si è ripetuto, invece, nel caso in esame è pacifico che la notifica della cartella è stata effettuata nell’indirizzo anagrafico della ricorrente.

Pertanto, deve essere seguito l’orientamento per cui Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20/03/2023, n. 7994 la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

La medesima regola, all’evidenza, va applica allorchè non si tratti di notifica di atti tributari, bensì, come nel caso in esame, di una cartella di pagamento per sanzioni legate ad illeciti disciplinari commessi nel corso dell’attività professionale dovute ad IVASS.

9. – Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata.

Le spese, per la peculiarità della controversia (in cui non è in discussione la intrinseca legittimità del presupposto atto sanzionatorio, rimasto inoppugnato), possono essere compensate.

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