TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-09-03, n. 202000552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-09-03, n. 202000552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000552
Data del deposito : 3 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2020

N. 00552/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00792/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2016, proposto da
M G, V A, E B, B B, G B, T B, E C, A E, C E, A F, C G, G I, D I, M M, A M, G M, M N, R N, A O, E P, D P, N P, C R, M R, L R, C R, G S, F S, A L S, G T, M T, M T, S V, M V e A D D, rappresentati e difesi dagli avvocati D N e C G, domiciliati presso la Bologna Segreteria TAR, in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via A. Testoni n. 6 sono domiciliati ex lege ;

nei confronti

Stefania Riccò non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A)del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna contenente l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per docenti AD02 - Scienze Motorie di cui al DDG MIUR n. 106/2016, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti giacché esclusi dalle successive fasi concorsuali;
B)della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per l'insegnamento di AD02, nonché delle griglie di valutazione e dei relativi verbali redatti in base alle indicazioni contenute nel DM 23/2016, dei verbali della commissione nei quali viene attribuita ai ricorrenti una valutazione non sufficiente per l'ammissione alle prove orali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti – tutti partecipanti al concorso per titoli ed esami bandito dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna in data 23/2/2016 per la copertura n. 148 posti di insegnamento di Scienze Motorie e Sportive negli Istituti Statali di Istruzione secondaria di I° e di 2° grado – hanno impugnato il provvedimento prot. n. 9911 del 15/7/2016, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna ha pubblicato, sul proprio sito, i nominativi dei candidati, che, sono stati ammessi alle prove orali a seguito del superamento della prova scritta, nella parte di tale atto che non include i ricorrenti, in quanto non ammessi alle successive prove concorsuali. I ricorrenti impugnano, inoltre gli ulteriori atti posti in essere dall’amministrazione banditrice, come indicati in epigrafe.

A sostegno del ricorso, gli esponenti deducono motivi in diritto rilevanti, per quanto concerne le prove scritte somministrate: violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, del principio di affidamento e di buon andamento della P.A., con riferimento all’obbligo per l’amministrazione banditrice del concorso in oggetto di far conoscere ai candidati ex ante i criteri di valutazione delle prove concorsuali;
eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione. I ricorrenti si dolgono del fatto che, con riferimento alla prova scritta (svolta interamente sui computer) nel giorno fissato per lo svolgimento della stessa, i Commissari non erano in possesso delle griglie di valutazione, che infatti risultano essere state pubblicate solo molto tempo dopo tale data. Inoltre si sono verificate evidenti diseguaglianze tra i candidati, relativamente all’assegnazione dei posti nei quali effettuare la prova sul computer e, inoltre, le aule e i computer utilizzati per la prova scritta non erano idonei allo scopo.

Con riferimento al contenuto delle tracce delle prove scritte, i ricorrenti sostengono l’illegittimità delle tracce loro somministrate per violazione dell’art. 35 D. Lgs. n. 165 del 2001, violazione artt. 97 e 98 Cost., contraddittorietà delle tracce rispetto alle indicazioni dei programmi contenuti nel D.M. n. 96 del 2016;
eccesso di potere sotto diversi profili. Ulteriore rilievo dei ricorrenti concerne le griglie di valutazione della prova scritta, che essi sostengono non essere un efficace parametro di riferimento volto ad accertare la professionalità richiesta ad un docente, con conseguente asserita violazione del D.P.R. n. 487 del 1994, specie con riferimento al fatto che le griglie suddividono i parametri e le fasce di valutazione senza esplicitare i relativi range numerici di valutazione. Risulta infine incongruo il modo in cui è stato predisposto e utilizzato il nuovo strumento del quesito con risposta aperta, in quanto ad esso sono stati applicati gli stessi criteri di valutazione utilizzati per le precedenti prove scritte consistenti nell’elaborazione di un tema.

Gli esponenti lamentano inoltre che le prove scritte siano state valutate tramite il solo punteggio numerico (nella specie inferiore a p. 28) senza motivare adeguatamente il punteggio, se non a mezzo di un brevissimo giudizio stringato e inadeguato rispetto a quanto richiede l’art. 3 L. n. 241 del 1990.

Ulteriore censura concerne i criteri di valutazione che, ad avviso dei ricorrenti, non sono stati disposti e pubblicati prima dell’effettuazione delle prove alla prima riunione della Commissione.

Ulteriori motivi di ricorso concernono asserita violazione del principio di segretezza, avvenuto nell’effettuazione delle prove, in quanto è stata sostituita la prova scritta con la prova effettuata tramite P.C., senza tuttavia rispettare le “indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata” inerenti al sorteggio e alla firma del codice di controllo informatico a tutela del principio dell’anonimato. Risulterebbe violato, nelle prove in oggetto, anche il principio di paternità delle prove di concorso di trasparenza dell’attività della P.A. e di par condicio tra candidati.

Infine si sostiene l’illegittimità delle procedure di correzione ed illogicità delle griglie di valutazione predisposte dall’Ufficio Scolastico Regionale.

L’amministrazione scolastica intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, stante l’infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Alla pubblica udienza del giorno 15/7/2020, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.

E’ palesemente infondato il primo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che ai candidati avrebbero dovuto essere comunicate, prima della data fissata per la prova scritta, le griglie di valutazione della stessa. L’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 prevede, infatti, che detti criteri di valutazione debbano essere stabiliti dalla Commissione nella prima seduta e, comunque, prima dell’inizio delle operazioni di correzione delle prove dei candidati, senza che vi sia obbligo alcuno, in base alla disciplina concorsuale vigente, che detti criteri siano portati a conoscenza dei candidati prima del sostenimento della prova (v. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 11/12/2018 n. 6979). Dagli atti di causa (v. verb n. 3 Comm.ne - doc. n. 5 dell’Amm. ne), risulta pienamente legittimo l’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale, avendo esso provveduto alla determinazione di tali criteri in data 28/6/2013 con il verbale n. 3 e, quindi, prima dell’inizio delle operazioni di valutazione delle prove scritte, avvento in data 29/6/2016 (v. verb. Comm.ne n. 4 – doc. n. 6 Amm.ne). Risultano inoltre palesemente inammissibili, in quanto generiche ed in quanto in alcun modo comprovate, le censure con le quali si ritiene violato il principio di par condicio tra i candidati, sulla base della circostanza della mancata effettuazione del sorteggio delle postazioni di lavoro, della dichiarata ma in alcun modo comprovata inidoneità sia dei locali di svolgimento delle prove sia delle postazioni informatiche di lavoro, senza indicare e circostanziare, in termini di tempo e di luogo, alcun episodio in cui detti asseriti episodi di eccessiva vicinanza tra le postazioni di lavoro e di malfunzionamento dei computer utilizzati per la prova si sarebbero verificati. Parimenti inammissibili sono le ulteriori censure rilevanti, in concreto, l’indeterminatezza e l’inconferenza dei quesiti somministrati, stante, da un lato, l’estrema genericità del rilievo e, dall’altro, che dall’esame dei quesiti stessi, non è dato rilevare ictu oculi elementi tali per ritenere che tali quesiti, o parte di essi, siano irragionevoli o palesemente non inerenti e/o fuorvianti rispetto a quanto richiesto dal bando per i posti di insegnamento messi a concorso. Risulta palesemente infondata, inoltre, la censura dei ricorrenti facente leva sull’asserito mancato adeguamento dei criteri di valutazione delle prove concorsuali all’innovativo strumento dei quesiti a risposta aperta utilizzato nel concorso in parola, avendo il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca messo a disposizione delle Commissioni di Concorso, apposite indicazioni, contenute nella nota ministeriale prot. n. 14097 del 18/5/2016, esplicative delle operazioni elaborazione delle griglie di valutazione nei pubblici concorsi le cui prove scritte si svolgono mediante tale innovativo strumento (v. doc. n. 7 Amm.ne). Parimenti destituita di alcun fondamento è la censura riferita alla asserita insufficienza del punteggio numerico con il quale sono state valutate le suddette prove concorsuali, stante che, per pacifica giurisprudenza, tale sistema di valutazione nei pubblici concorsi è ritenuto del tutto sufficiente e congruo, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico discrezionale della Commissione (v. Cons. Stato sez. IV, 2/11/2012 n. 5581).

E’ inconferente (e comunque infondata) l’argomentazione dei ricorrenti in ordine alla circostanza secondo cui l’amministrazione si sarebbe in concreto autovincolata a comunicare ai candidati i criteri di valutazione delle prove e le griglie di detta valutazione prima dell’effettuazione delle prove stesse, stante che la nota MIUR prot. n. 14097 del 18/5/2016, richiamata dai ricorrenti a sostegno della suddetta tesi, concerne, in realtà, la dichiarata disponibilità, a decorrere dal 18/5/2016, della sola piattaforma informatica, senza che in detta nota sia dato riscontrare alcun riferimento alla comunicazione dei criteri e della griglia di valutazione ai candidati.

Risulta inammissibile, inoltre, anche l’ulteriore motivo di ricorso, incentrato su presunte violazioni del principio dell’anonimato delle prove, asseritamente generato dall’operato della Commissione. Tale rilievo risulta infatti frutto di mere affermazioni da parte della difesa dei ricorrenti, la quale, al di là di generiche dichiarazioni riguardo al fatto che i candidati hanno atteso tutti insieme, in un unico locale, il momento di accesso all’aula in cui si sarebbe sostenuta le prova, non ha fornito alcun elemento a sostegno del mancato rispetto, da parte della Commissione, delle precise disposizioni date dal MIUR al fine di garantire il corretto espletamento delle operazioni relative a tale fase concorsuale, anche nel pieno rispetto del suddetto principio in materia di pubbliche procedure concorsuali.

Dagli atti di causa risulta inoltre smentito che, nella specie, la Commissione abbia operato in violazione del principio di collegialità, avendo i componenti della Commissione aggregati per la validazione delle risposte (corrette automaticamente dal sistema informativo) ai quesiti sulla lingua, del tutto logicamente partecipato solo a tale prima fase delle operazioni, non dovendo essi essere presenti alle successive operazioni della Commissione in cui dovevano essere valutate le ulteriori risposte date dai candidati ai quesiti loro somministrati (v. verbale n. 3 della Comm.ne doc. n. 5 Amm.ne), in tale fase concorsuale non essendo prevista alcuna attività di “accertamento” delle abilità linguistiche dei candidati (v. Cons. Stato, sez. VI n. 6979 del 2018 cit.).

Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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